CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 41127/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( PERU') il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] il difensore presente si riporta ai motivi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 novembre 2020 la Corte di appello di Roma ha parzialmente riformato, riducendo la pena inflitta, la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Civitavecchia con cui [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 73, comma 1 3 j80, comma 2^1 d.P.R. 309/1990/1990 per avere importato sul territorio nazionale gr 7.703,40 circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, contenente principio attivo pari al 97-98% ed equivalente a n. 47.800 dose medie singole, custodita in una valigia. 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del suo difensore di fiducia, formulando quattro motivi di impugnazione. 3. Con il primo fa valere la violazione della legge processuale in relazione al disposto degli artt. 438 e 603, comma 1 e 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.. Ricorda che seguito del rigetto dell'istanza di applicazione della pena 15- concordata fra le parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., considerata non congrua dal G.I.P., il nuovo giudicante, pur investito della richiesta dell'imputata di accedere al rito abbreviato condizionato dall'assunzione della prova testimoniale dell'operante che aveva eseguito il sequestro, formulata in subordine al diniego dell'accoglimento del patteggiannento, anziché pronunciarsi preliminarmente sull'ammissione del rito di cui all'art. 438, comma 5 cod. proc. pen., invitava le parti a concludere ed infliggeva a [OSCURATO:PERSONA], con la diminuente del rito, la pena di anni quattro e mesi quattro di reclusione ed euro diciottomila di multa. Stante l'omissione del primo giudice in ordine all'ammissione del rito abbreviato condizionato, investita la Corte di appello della richiesta di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria, il giudice del gravame si limitava a ritenere superflua la prova, posto che dal rapporto informativo redatto nell'occasione poteva ricavarsi quanto accaduto al momento del rinvenimento dello stupefacente. Rileva che la prova, cui era subordinata l'istanza ex art. 438, comma 5 cod. proc. pen., si rilevava decisiva per escludere l'elemento psicologico del reato, oltre che per valutare l'atteggiamento collaborativo dell'imputata, ai sensi dell"art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, ed altresì per escludere, ai sensi dell'art. 59 cod. pen., l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990. Sostiene che il diniego ) della rinnovazione istruttoria vizia irrimediabilmente la sentenza impugnata, rendendo l'accertamento fondato su considerazioni fallaci, che non poggiano su prove certe, ma solo su elementi indiziarii, il cui effettivo valore avrebbe potuto essere contraddetto dall'acquisizione della testimonianza, conducendo eventualmente alla pronuncia di assoluzione ex art. 530, comma 21cod. proc. pen. 4. Con il secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 192 e 533 cod. proc. pen. Osserva che la decisione, limitandosi a ricalcare quella di primo grado, giunge ad affermare la colpevolezza dell'imputata senza valutare l'alternativa ipotesi ricostruttiva che avrebbe potuto essere dimostrata attraverso l'assunzione della testimonianza, così violando il disposto dell'art. 533 cod. proc. pen., che impone di assolvere l'imputato allorquando l'accertamento della sua responsabilità non superi il ragionevole dubbio. Ed invero, la rinnovazione dell'istruttoria avrebbe potuto chiarire che [OSCURATO:PERSONA] fu vittima di un raggiro da parte della donna che viaggiava con lei, sullo stesso volo atterrato all'aeroporto di Fiumicino. La valigia, infatti, non le apparteneva e la cugina che l'accompagnava era riuscita a sottrarsi all'arresto proprio schermandosi dietro la ricorrente inconsapevole. 5. Con il terzo motivo si duole dell'erronea applicazione dell'art. 59 cod. pen. e del vizio della motivazione. Assume che con l'atto di gravame si era contestata la violazione dell'art. 59 cod. pen. in ordine alla consapevolezza, da parte dell'imputata circa il quantitativo dello stupefacente trasportato, ciò riverberandosi sull'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2 1d.P.R. 309/1990. Non solo, infatti, debbono ritenersi assenti i parametri indicati dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, rappresentativi dell'ingente quantità, non avendo il giudice di appello affrontato, al di là del peso ponderale dello stupefacente sequestrato, la capacità penetrativa del mercato e quindi l'effettiva lesività del fatto, ma l'eccezione in ordine all'elemento psicologico circa la sussistenza dell'aggravante contestata è stata elusa dalla Corte territoriale. E ciò, nonostante l'evidente atteggiamento collaborativo dell'imputata al momento del controllo dimostrasse, di per sé, la sua inconsapevolezza. Al contrario, la sentenza di appello si limita a sostenere, a dimostrazione della conoscenza delle circostanze dell'aggravamento del reato, il fatto che la valigia avesse un peso lordo superiore ai dieci chilogrammi, con la conseguenza che [OSCURATO:PERSONA] non 'poteva non avvedersi della sua ingombrante presenza', e legge la collaborazione prestata agli operanti proprio facendo riferimento alla sua consapevolezza circa il quantitativo contenuto nel bagaglio attribuitole al posto della cugina. Simili argomentazioni, tuttavia, dimostrano l'appiattimento della decisione di secondo grado su quella del giudice di primo grado e l'assenza di risposta alle sollecitazioni introdotte con l'appello, conducendo la Corte ad applicare la circostanza nei confronti dell'imputata su basi meramente 'oggettive', benché in mancanza della prova circa la conoscenza non solo del contenuto della valigia, ma altresì dell'effettiva quantità di droga ivi contenuta, in violazione dei canoni applicativi indicati dalla giurisprudenza di legittimità.6. Con il quarto motivo censura la violazione del disposto dell'art. 73, comma 7 d.P.R. 309/1990, nonché il vizio di motivazione nella parte in cui, rispondendo alle doglianze proposte con l'appello, ribadisce l'inapplicabilità dell'attenuante della collaborazione, senza tenere in considerazione che [OSCURATO:PERSONA] si rese immediatamente disponibile a condurre la Guardia di Finanza all'albergo "[OSCURATO:PERSONA]", prestandosi personalmente alla consegna controllata, così ponendo in essere una condotta rivoltail'individuazione dei responsabili del delitto -non verificatasi per fatti indipendenti dalla sua volontà- a dispetto delle possibili ripercussioni personali e del fatto che i soggetti coinvolti erano suoi familiari. Inoltre, ella, come emerge dall'ordinanza custodiate, pur avvalendosi della facoltà di non rispondere, aveva offerto, tramite la propria difesa, la possibilità di fornire ulteriori spunti investigativi, non recepita dal pubblico ministero, che si era limitato a disporre la perizia sulla sostanza sequestrata. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 7. All'odierna udienza si è proceduto a trattazione orale secondo la disciplina ordinaria in virtù del disposto dell'art. 7 comma 2 d.l. 23 luglio 2021 n. 105 (convertito dalla legge 16 settembre 2021 n. 126) entrato in vigore in pari data. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. Sebbene, invero, questa Corte abbia chiarito che "Quando è presentata richiesta di giudizio abbreviato condizionato, al giudice è demandato il controllo sulla fondatezza della domanda al fine di verificare se l'integrazione probatoria sia necessaria e compatibile con le finalità di economia processuale del rito, ma, all'esito di tale controllo, non gli è riconosciuta soluzione diversa dall'accoglimento o dal rigetto dell'istanza. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che sarebbe viziata dalla nullità di cui agli artt. 178, lett. c) e 180 cod. proc. pen. la decisione del giudice, che, investito di una istanza di abbreviato condizionato, ammettesse soltanto il supplemento istruttorio reputato sufficiente, ovvero, sul presupposto che l'integrazione probatoria richiesta sia errata, impossibile o inesistente giuridicamente, il rito abbreviato semplice)" (Sez. 2, Sentenza n. 19619 del 13/02/2014, Rv. 259932), deve rilevarsi che nel caso di specie la ricorrente ha formulato, in subordine alla domanda di giudizio abbreviato condizionato, istanza di ammissione all'abbreviato c.d. 'secco'.3. Si legge, infatti, nella memoria depositata dalla difesa dell'imputata per l'udienza del 28 maggio 2020, che 'a sostegno della richiesta già in atti, si insiste: che si proceda nelle forme del rito abbreviato condizionato, ovvero semplice" seguono considerazioni sulla personalità e sull'inserimento sociale dell'interessata, nonché sull'assenza della prova dell'elemento soggettivo, nonché la reiterazione delle difese già svolte e riprese anche in questa sede. L'istanza, così formulata, viene ribadita nella verbalizzazione dell'udienza del 28 maggio 2020. Su questa base il primo giudice assume la seguente decisione "rilevato che l'integrazione richiesta non è necessaria alla luce delle complessive acquisizioni processuali e non è compatibile con l'esigenza di speditezza del giudizio abbreviato, rigetta l'istanza principale e dispone procedersi ad abbreviato c.d. secco, precisando che l'imputata potrà chiedere di essere interrogata". Il Tribunale, dunque, respinge la domanda formulata in via principale, argomentando sull'incompatibilità della richiesta con l'economia processuale che informa il rito abbreviato, avuto riguardo alla completezza del quadro probatorio emergente dalle 'acquisizioni processuali' ed accoglie quella introdotta in via gradata. A fronte di questa motivazione, e dell'accoglimento dell'istanza proposta in via subordinata, non appare possibile estendere al caso di specie il principio supra ricordato, secondo il quale compete al giudice la mera verifica della necessità e compatibilità dell'integrazione probatoria con le finalità di economia processuale del rito, senza alternative fra l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, posto che è proprio l'interessata a richiedere che all'eventuale valutazione negativa sulla compatibilità, non segua il mero rigetto, ma l'accesso al c.d. rito abbreviato semplice o secco. 3.1. Ne consegue che laddove la domanda di ammissione al rito abbreviato si articoli in alternative, l'una subordinata all'altra, l'imputato, non può semplicemente dolersi dell'ammissione dell'accoglimento dell'istanza gradata, ma deve, impugnando l'ordinanza insieme con la sentenza, censurare la motivazione di rigetto misurandosi con l'adeguatezza delle ragioni della reiezione, ché debbono tenere in considerazione la caratteristica di speditezza del rito e la necessità di integrazione probatoria ai fini della decisione, avuto riguardo alla completezza del compendio. 3.2. Ciò si riverbera, da un lato, sulla formulazione del motivo di appello con cui si chiede la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, dall'altro, sulla risposta del giudice di appello, cui spetta verificare se la decisione del primo giudice sia adeguatamente motivata sul punto e se la prova non ammessa sia effettivamente necessaria ai fini del decidere.3.3. Nell'ipotesi in esame, la Corte ha dato compiuta risposta alla richiesta di rinnovazione dibattimentale, dando conto della superfluità della prova testimoniale dedotta, facendo riferimento all'esaustività del rapporto informativo con cui è stato descritto il rinvenimento della droga, l'arresto dell'imputata ed il fallimento de,Ila consegna controllata, cui la medesima ha partecipato. Sicché nessun vizio motivazionale può essere ascritto alla decisione impugnata. 4. Il secondo ed il terzo motivo possono essere affrontati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e vanno dichiarati manifestamente infondati. 4.1 Le doglianze muovono, ancora una volta, dalla contestazione sul riverberarsi della mancata assunzione della prova testimoniale dedotta sull'accertamento della consapevolezza dell'imputata circa il quantitativo di droga contenuto nel bagaglio a sue mani, da ritenersi, comunque, oggettivamente non integrante l'ingente quantità di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990, per difetto dei parametri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del riconoscimento della relativa aggravante. 4.2 Partendo da questo secondo aspetto va rilevato che l'affermazione dell'integrazione del presupposto applicativo dell'aggravante è stata individuata dalla Corte territoriale nel quantitativo di principio attivo contenuto di stupefacente sequestrato, pari a gr. 7.703,00, pari a 47.800 dosi medie singole, largamente oltrepassante il peso di gr. 1500,00 di sostanza pura, indicato dal giudice di legittimità quale parametro numerico integrante il limite negativo dell'ingente quantità per la cocaina. 4.3 Va, invero, ricordato che la recente sentenza delle Sezioni unite Polito ha enunciato il principio, secondo il quale "In tema di stupefacenti, per l'individuazione della soglia oltre la quale è configurabile la circostanza aggravante dell'ingente quantità, continuano ad essere validi, anche successivamente alla riforma operata dal d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, i criteri basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile fissati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi." (Sez. U, Sentenza n. 14722 del 30/01/2020, Rv. 279005). Sicché è proprio alla precedente pronuncia delle Sezioni Unite Biondi che occorre fare riferimento per verificare se la valutazione della Corte di appello rispetti i criteri fissati, in via giurisprudenziale, ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990.4.4 Ora, non vi è dubbio che la decisione impugnata abbia correttamente applicato i criteri enunciati dal [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale "In tema di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, l'aggravante della ingente quantità, di cui all'art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, non è di norma ravvisabile quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il valore massimo, in milligrammi (valore - soglia), determinato per ogni sostanza nella tabella allegata al d.m. 11 aprile 2006, ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata. (Sez. U, Sentenza n. 36258 del 24/05/2012, Rv. 253150) posto che ha tenuto conto che la tabella determina il valore-soglia della cocaina in milligrammi 750 e che il quantitativo sequestrato è ampiamente superiore al risultato determinato dal moltiplicatore indicato dalla sentenza richiamata. E ciò, ancorché non abbia fatto riferimento alla 'penetrazione del mercato', parametro che il ricorrente ritiene essere stato ribadito dalle Sezioni unite, come riscontro della sussistenza di un quantità capace di determinare quella maggiore lesività della condotta richiesta per l'applicazione dell'aggravante. Proprio la lettura della sentenza Biondi, nondimeno, consente di escludere che un simile presupposto applicativo, pur richiamato dalla giurisprudenza antecedente, possa ancora costituire elemento di riferimento, essendo il medesimo stato via via abbandonato, in favore di una determinazione oggettiva dell'ingente quantità. Chiarisce, infatti la sentenza che "trattandosi di un mercato illegale, e quindi clandestino, nessuna credibile rilevazione della dinamica domanda-offerta è possibile. A ciò si deve aggiungere che, se si fa riferimento, come è inevitabile, "ai mercati", piuttosto che "al mercato" (atteso che in una determinata zona la saturazione può avvenire in tempi diversi - e quindi con quantità diverse - rispetto a un'altra), si rischia di violare il principio costituzionale di eguaglianza, finendo per attribuire rilevanza, in termini di aggravante, a una circostanza in un determinato contesto e non in un altro. E ciò, si badi bene, in presenza di un'aggravante che è costruita sul solo dato quantitativo (e che quindi non dovrebbe essere diversamente declinata ratione loci). A differenza, infatti, dell'attenuante di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. più volte citata, che, per delineare i fatti "di lieve entità", invita il giudice a prendere in esame, oltre alla quantità dello stupefacente trattato, vari altri parametri (i mezzi adoperati, le modalità della condotta, le circostanze che l'hanno accompagnata, la qualità dello stupefacente), l'aggravante dì cui al comma 2 dell'art. 80 dei medesimo corpus normativo fa riferimento solo alla quantità ("ingente") della sostanza. Naturalmente la quantità va valutata in riferimento al principio attivo, non al materiale inerte di cui la sostanza risulti essere anche composta; ma il giudice non può e non deve far riferimento a nessun altro parametro, se non a quello (estrinseco e oggettivo) della "ingente" quantità" (Sezioni Unite n. 36258 del 24 maggio 2012, Biondi, in motivazione), la cui determinazione della soglia minima è stata ancorata dallo stesso Collegio di legittimità al principio attivo presente nel quantitativo sequestrato, secondo il meccanismo supra descritto. Rimangono fuori, dunque, tanto il concetto di 'saturazione', che quello di 'penetrazione' del mercato, posto che 'l'allargamento della piazza di spaccio' non è che l'effetto dell'immissione sul mercato della quantità ingente, e delle dosi da essa ricavabili, "con le ovvie ricadute, appunto, tanto in termini di illecito e iperbolico arricchimento di chi tale traffico gestisce ai più alti livelli (e si tratta ovviamente di soggetti non estranei alla criminalità organizzata), quanto con riferimento all'ordine pubblico e alla salute dei consociati" (ibidem). Lo spazio discretivo del giudice, che residua, una volta accertato il superamento della soglia al di sotto della quale non può parlarsi di quantità ingente, rileva, pertanto, allorquando il suo superamento si accompagni a circostanze che possono ridurre l'impatto del traffico, ma si tratta di elementi che debbono risultare valutabili nel singolo processo. 4.5 Ebbene, nel caso di specie, non si fa cenno ad alcun dato cui riferire un onere di ulteriore verifica del giudice, sicché il suo giudizio, in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80, comma 2 d.P.R. 309/1990, ben può limitarsi alla constatazione del dato quantitativo. 5. Quanto all'ulteriore profilo concernente la consapevolezza in capo all'imputata del quantitativo trasportato, ai fini dell'applicazione dell'aggravante de qua, va premesso, in linea generale che: "la circostanza aggravante dell'ingente quantità di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 80, comma 2, del d.P.R. n. 309 del 1990, può essere riconosciuta solo qualora si accerti, ai sensi dell'art. 59, secondo comma, cod. pen., la colpevolezza del soggetto attivo anche in relazione alla predetta circostanza, dimostrando che la stessa sia da lui conosciuta, ovvero ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore dovuto a colpa (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 21968 del 24/02/2016, Rv. 267076). Nondimeno, il giudizio sulla conoscenza della circostanza, cui l'art. 59, comma 2^,cod. pen. connette la sua applicazione -inerendo all'accertamento dell'elemento soggettivo- è accertamento di merito, sicché, ove congruamente motivato, non può formare oggetto del sindacato di questa Corte. Peraltro, dalla lettura della sentenza impugnata non emerge che siffatto motivo sia stato proposto con l'atto di appello, mentre il giudice di secondo grado ha sottolineato che la pesantezza del bagaglio sequestrato era tale per cui ella non poteva non essersi avveduta della rilevanza ponderale del suo contenuto, così affermando la consapevolezza dell'imputata in ordine al quantitativo trasportato. 6. L'ultimo motivo, con cui si contesta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7 d.P.R. 309/1990, è inammissibile. 6.1. La Corte, nel negare la diminuente invocata, esclude che il contributo offerto dall'imputata -consistito sostanzialmente nell'essersi prestata alla consegna controllata dello stupefacente presso l'albergo [OSCURATO:PERSONA], rimasta priva di esito favorevole- possa integrare condotta meritevole, nel senso preteso dalla disposizione, non avendo la medesima fornito tutte le conoscenze di cui concretamente disponeva, quali i nominativi, la descrizione fisica e gli indirizzi dei destinatarii, suoi familiari, così interrompendo la collaborazione, in un primo momento prestata. A ciò la ricorrente oppone di essersi resa disponibile, tramite la propria difesa, ad offrire ulteriori spunti investigativi, ma di non avere ricevuto ascolto dal pubblico ministero, rivendicando la diminuzione di pena prevista, da riconoscersi anche in relazione ai propositi dimostrati e non solo in relazione al risultato che la collaborazione consente di raggiungere. 6.2. Per dare risposta alla doglianza deve premettersi che nerelaborazione della giurisprudenza di legittimità, sui presupposti di ravvisabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono maturati due diversi orientamenti. 6.3. Secondo il primo è necessario che sia fornito un concreto contributo diretto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, che si traduca in un esito favorevole per le indagini e per la cessazione di attività criminali nel campo degli stupefacenti, (Sez. 6, n. 45457 del 29/09/2015, Astorga, Rv. 265522) e che non sia circoscritto ad "ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione" (Sez. 3, n. 23942 del 01/10/2014 - dep. 04/06/2015, Paternoster e altri, Rv. 263642), occorrendo, invece, che "le informazioni siano in grado di consentire il perseguimento di un risultato utile di indagine che, senza la collaborazione stessa, non si sarebbe potuto perseguire (Sez. 6, Sentenza n. 9069 del 14/01/2013, Rv. 256002; Sez. 6, n. 35995 del 23/07/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264672). 6.4. Per l'altro, invece, "non è necessario, quando si è in presenza di traffici di modesta rilevanza, che il risultato conseguito dalla collaborazione consista nella sottrazione al mercato di rilevanti risorse per la commissione dei delitti, ma è sufficiente che l'imputato abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze oggettivamente idonee in astratto ad evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze, attraverso l'individuazione e la neutralizzazione dei responsabili da lui conosciuti, o sui quali è in grado di fornire utili elementi per l'identificazione. (In motivazione la Corte ha evidenziato che il giudice è tenuto a compiere un'analisi specifica del contenuto delle dichiarazioni rese e della loro astratta idoneità al raggiungimento dei risultati richiesti dalla norma citata, verificando se il mancato approfondimento investigativo sia connesso all'oggettiva genericità e mancanza di novità dei dati offerti dall'imputato ovvero ad • un'eventuale inattività degli inquirenti). (Sez. 4, Sentenza n. 42463 del 14/06/2018, Rv. 274347; Sez. 6, Sentenza n. 15977 del 24/03/2016, Rv. 266998; in precedenza Sez. 6, Sentenza n. 19082 del 16/03/2010 Rv. 247082; per una equiparazione tra l'adoperarsi e l'offerta di dichiarazioni aventi concretezza investigativa Sez. 4, n. 18644 del 04/02/2004, P.G. in proc. Zorzi ed altro, Rv. 228351), ancorché questo non comporti lo smantellamento di traffici di notevole rilevanza (Sez. 6, n. 19082 del 16/03/2010, Khezami, Rv. 247082). 6.5. Siffatto secondo indirizzo interpretativo pone l'accento "sulla verifica dell'effettività e pienezza della collaborazione offerta, come sintomo effettivo di resipiscenza, al punto da ridurre sempre più l'importanza di una oggettiva rilevanza del risultato, ritenendosi sufficiente la dimostrazione che il dichiarante abbia offerto tutto il suo patrimonio di conoscenze (...), non potendosi, per il principio costituzionale di uguaglianza, circoscrivere l'accesso a tale legislazione premiale esclusivamente a coloro i quali si collochino ai livelli più elevati del commercio illecito". Sicché quel che compete a giudice "è accertare che i dati forniti siano tutte le conoscenze a disposizione del dichiarante, e se questi siano oggettivamente utili a raggiungere il risultato di escludere una successiva espansione di quel canale di smercio e non costituiscano invece vaghi indizi, la cui verifica dimostri in ogni caso assenza di rilevanza concreta, o elementi che risultano già in possesso degli inquirenti, e quindi privi del carattere di novità ed autonoma rilevanza" (Sez. 6, Sentenza n. 15977 del 24/03/2016, Rv. 26698, in motivazione). 6.6. Orbene, anche volendo aderire a siffatto più ampio orientamento vi è che, a fronte della constatazione da parte della Corte territoriale dt !l'assenza della completezza dell'offerta del patrimonio conoscitivo in possesso dell'imputata, per non avere la medesima fornito nomi ed indirizzi dei destinatarii dello stupefacente sequestrato, l'imputata si limita a contestare di essersi resa disponibile, attraverso il proprio difensore, ak mettere a disposizione nuove informazioni, intento non recepito dagli inquirenti, ma omette di fornirne la prova, tanto che il giudice d'appello non fa neppure un cenno alla circostanza. Né la ricorrente fa valere un vizio di travisamento della prova per omissione o allega in questa sede l'atto difensivo con il quale siffatta disponibilità sarebbe stata manifestata. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del4rcorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle