Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 giugno 2026

Cassazione n. 22080/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGuglielmo Fransoni unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 1067/2023 depositata il 20/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20871/2023Numero sezionale 5092/2026Numero di raccolta generale 22080/2026Data pubblicazione 27/06/2026Con istanza presentata il 10 febbraio 2021 l’[OSCURATO:PERSONA] MaterdominiCasa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedeva all’Agenzia delle Entrate il rimborsodell’IVA, per l’anno d’imposta 2019, asseritamente indebitamente assoltasulla parte della base imponibile della somministrazione di energiaelettrica corrispondente agli oneri generali afferenti al sistema elettrico(OGSE), per l’importo di euro 63.262,61.

L’Amministrazione finanziariaopponeva diniego con provvedimento prot. n. 30073 del 4 marzo 2021,ritenendo, da un lato, che gli oneri in questione dovessero concorrere allaformazione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto e,dall’altro, che la società istante non fosse legittimata a richiederedirettamente all’Erario il rimborso dell’imposta versata in rivalsa.

Avversotale diniego la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Varese, cui l’Ufficio resisteva costituendosi ingiudizio con controdeduzioni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale diVarese, con sentenza n. 408/02/2021, depositata il 6 dicembre 2021,rigettava il ricorso, compensando le spese, sul rilievo sia della legittimitàdell’inclusione degli OGSE nella base imponibile IVA, sia del difetto dilegittimazione della contribuente a domandare il rimborso nei confrontidell’Amministrazione finanziaria.

La società proponeva appello dinanzi allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, cui l’Agenziadelle Entrate resisteva con controdeduzioni; il giudice di appello, consentenza n. 1067/19/2023, depositata il 20 marzo 2023, accoglieva ilgravame, riformava integralmente la decisione di primo grado, disponevail rimborso in favore della contribuente dell’importo di euro 63.262,61 ecompensava le spese di lite.

Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrateha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’[OSCURATO:PERSONA] ClinicoMaterdomini Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si è costituito con controricorso,poi illustrato con memoria.Numero registro generale 20871/2023Numero sezionale 5092/2026Numero di raccolta generale 22080/2026Data pubblicazione 27/06/2026In costanza del giudizio di legittimità, questa Corte ha disposto il rinviodella causa a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza,evidenziando la rilevante portata nomofilattica delle questioni concernenti,da un lato, la legittimazione del cessionario-committente ad agiredirettamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per il rimborsodell’IVA assolta in rivalsa e, dall’altro, la natura degli OGSE e i relativicorollari dogmatici.A seguito della decisione della questione nomofilattica, nell’ambito di undiverso giudizio, con la sentenza n. 8819 del 03/04/2025, la causa è statarifissata all’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione degli artt. 18, comma 2, e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972,assumendosi che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avrebbeerroneamente riconosciuto la legittimazione dell’[OSCURATO:PERSONA] ClinicoMaterdomini a richiedere direttamente all’Amministrazione finanziaria ilrimborso dell’IVA assolta in rivalsa sulle fatture relative agli acquisti dienergia elettrica, nonostante, secondo la prospettazione dell’Ufficio, ilrapporto tributario intercorra soltanto tra l’Erario e il cedente o prestatore,mentre il cessionario o committente, quando invochi l’indebitaapplicazione dell’imposta in rivalsa, potrebbe agire esclusivamente neiconfronti del fornitore in sede civilistica, salvo il diverso caso in cuil’imposta indebitamente assolta si rifletta sulla liquidazione finaledell’imposta detraibile.Il primo motivo è fondato.La soluzione è conforme all’indirizzo già espresso da questa Corte infattispecie analoghe, anche con riguardo agli OGSE (Cass. n. 8819/2025;Cass. n. 197/2026; Cass. n. 13135/2026).Numero registro generale 20871/2023Numero sezionale 5092/2026Numero di raccolta generale 22080/2026Data pubblicazione 27/06/2026La questione investe la titolarità, in capo al cessionario-committente, deldiritto di agire direttamente nei confronti dell’Amministrazione finanziariaper ottenere il rimborso dell’IVA che assuma indebitamente corrisposta inrivalsa al fornitore di energia elettrica, in relazione all’inclusione deglioneri generali afferenti al sistema elettrico nella base imponibiledell’imposta (Cass. 12 luglio 2023, n. 19837; Cass. 14 marzo 2025, n.6810; Cass. 3 aprile 2025, n. 8819).In tema di IVA occorre tenere distinti i rapporti che si instaurano a seguitodell’operazione imponibile: il rapporto tributario tra Amministrazionefinanziaria e cedente o prestatore, relativo al pagamento dell’imposta; ilrapporto privatistico tra cedente o prestatore e cessionario o committente,concernente la rivalsa; il rapporto tra Amministrazione e cessionario,rilevante solo nella diversa prospettiva dell’esercizio del diritto alladetrazione dell’imposta assolta a monte.

Tali rapporti, pur collegati sulpiano economico, non si sovrappongono sul piano giuridico, sicchél’imposta versata in rivalsa non abilita, di per sé, il destinatario dellaprestazione ad agire direttamente verso l’Erario per la restituzionedell’asserito indebito (Cass. 27 settembre 2018, n. 23288; Cass. 12 luglio2023, n. 19837; Cass. 3 aprile 2025, n. 8819).Il cessionario, infatti, non è il soggetto passivo dell’imposta oggetto dellafattura, né è parte del rapporto obbligatorio tributario sorto in relazioneall’operazione di somministrazione, rapporto che intercorre tra il fornitoree l’Amministrazione finanziaria; egli può, se del caso, far valere neiconfronti del cedente o prestatore l’azione civilistica di ripetizionedell’indebito, ove ritenga che l’IVA gli sia stata indebitamente addebitatain rivalsa (Corte giust. 15 marzo 2007, C-35/05, ReemtsmaCigarettenfabriken; Corte giust. 15 dicembre 2011, C-427/10, Bancapopolare antoniana veneta; Cass. 12 luglio 2023, n. 19837; Cass. 14marzo 2025, n. 6810).Numero registro generale 20871/2023Numero sezionale 5092/2026Numero di raccolta generale 22080/2026Data pubblicazione 27/06/2026La legittimazione diretta del cessionario nei confronti del Fisco puòriemergere soltanto quando l’IVA assolta in rivalsa si rifletta sullaliquidazione finale dell’imposta, esposta nella dichiarazione annuale,determinando un’eccedenza detraibile o rimborsabile chel’Amministrazione contesti, poiché in tale evenienza il rapporto tributariodiretto si ricostituisce in funzione dell’esercizio del diritto di detrazione odel correlato credito IVA (Cass. 27 settembre 2018, n. 23288; Cass. 12luglio 2023, n. 19837; Cass. 14 marzo 2025, n. 6810; Cass. 3 aprile2025, n. 8819).Al di fuori di tale ipotesi, il principio di effettività può imporre l’azionediretta del destinatario della prestazione contro l’Amministrazione solo incasi eccezionali, nei quali il rimborso nei confronti del cedente o prestatorerisulti impossibile o eccessivamente difficile, come accade, in particolare,in presenza di una concreta e certa non recuperabilità del credito, e nongià sulla base di prospettazioni meramente astratte o ipotetiche (Cortegiust. 27 aprile 2017, C-564/15, Farkas; Corte giust. 31 maggio 2018, C-660/16 e C-661/16, Kollroß e Wirtl; Cass. 12 luglio 2023, n. 19837; Cass.3 aprile 2025, n. 8819).Nella specie, la società contribuente non ha fatto valere un’eccedenza IVArisultante dalla propria liquidazione periodica o annuale, né ha allegatouna concreta impossibilità di recuperare dal fornitore quantoasseritamente corrisposto in rivalsa.

Essa ha invece domandatodirettamente all’Erario la restituzione dell’imposta assumendo l’erroneainclusione degli OGSE nella base imponibile, sebbene già il giudice diprimo grado avesse puntualizzato che «l’attuale ricorrente nella suaqualità di utente del servizio, dunque, non è legittimato a richiedereall’Erario il rimborso dell’Iva, in quanto per il meccanismo applicativodell’imposta, rimane estraneo al rapporto concernente il pagamento dellastessa».

Una simile domanda si colloca fuori dal rapporto tributario direttotra Amministrazione e cessionario e non può trovare ingresso se non neiNumero registro generale 20871/2023Numero sezionale 5092/2026Numero di raccolta generale 22080/2026Data pubblicazione 27/06/2026limiti, qui non ricorrenti, elaborati dalla giurisprudenza unionale enazionale.La sentenza impugnata, riconoscendo al cessionario-committente lalegittimazione a richiedere direttamente all’Erario il rimborso dell’IVAaddebitata in rivalsa, senza verificare la ricorrenza delle condizionieccezionali sopra richiamate e senza che fosse in discussioneun’eccedenza rimborsabile risultante dalla liquidazione dell’imposta, si èdunque discostata dai principi enunciati.Il primo motivo va, pertanto, accolto.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ancora ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la sentenza impugnata per violazione efalsa applicazione dell’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972,assumendosi che il giudice di appello abbia erroneamente escluso gliOGSE dalla base imponibile dell’IVA sul presupposto che essiintegrerebbero oneri posti a carico dell’utente finale e riscossi dal fornitorein nome e per conto del medesimo, mentre, secondo la ricorrente, talioneri costituirebbero componenti tariffarie o comunque oneri inerentiall’esecuzione della prestazione, destinati a confluire nel costo complessivodel servizio di somministrazione di energia elettrica e, pertanto, daincludere nella base imponibile del tributo.Il secondo mezzo rimane assorbito dall’accoglimento del primo motivo, inconformità all’indirizzo già seguito da questa Corte in fattispeciesovrapponibili, nelle quali l’accertato difetto di legittimazione delcessionario o committente a domandare direttamente all’Erario il rimborsodell’IVA assolta in rivalsa ha condotto, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, alla decisione della causa nel merito mediantedeclaratoria di inammissibilità del ricorso originario proposto nei confrontidell’Amministrazione finanziaria (Cass. n. 197/2026; Cass. n.13135/2026; Cass. n. 8819/2025).Numero registro generale 20871/2023Numero sezionale 5092/2026Numero di raccolta generale 22080/2026Data pubblicazione 27/06/2026Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, senza necessità dirinvio, poiché la causa può essere decisa nel merito, non risultandonecessari ulteriori accertamenti di fatto, con la declaratoria diinammissibilità del ricorso originario della contribuente.La connotazione parzialmente inedita delle questioni attinte dal giudizio eil sedimentarsi recente dei principi nomofilattici in tema suggerisce comeequa la compensazione integrale delle spese processuali.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiarainammissibile il ricorso originario della contribuente.

Compensaintegralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del presentegiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGuglielmo Fransoni unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 1067/2023 depositata il 20/03/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20871/2023Numero sezionale 5092/2026Numero di raccolta generale 22080/2026Data pubblicazione 27/06/2026Con istanza presentata il 10 febbraio 2021 l’[OSCURATO:PERSONA] MaterdominiCasa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedeva all’Agenzia delle Entrate il rimborsodell’IVA, per l’anno d’imposta 2019, asseritamente indebitamente assoltasulla parte della base imponibile della somministrazione di energiaelettrica corrispondente agli oneri generali afferenti al sistema elettrico(OGSE), per l’importo di euro 63.262,61. L’Amministrazione finanziariaopponeva diniego con provvedimento prot. n. 30073 del 4 marzo 2021,ritenendo, da un lato, che gli oneri in questione dovessero concorrere allaformazione della base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto e,dall’altro, che la società istante non fosse legittimata a richiederedirettamente all’Erario il rimborso dell’imposta versata in rivalsa. Avversotale diniego la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Varese, cui l’Ufficio resisteva costituendosi ingiudizio con controdeduzioni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale diVarese, con sentenza n. 408/02/2021, depositata il 6 dicembre 2021,rigettava il ricorso, compensando le spese, sul rilievo sia della legittimitàdell’inclusione degli OGSE nella base imponibile IVA, sia del difetto dilegittimazione della contribuente a domandare il rimborso nei confrontidell’Amministrazione finanziaria. La società proponeva appello dinanzi allaCorte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, cui l’Agenziadelle Entrate resisteva con controdeduzioni; il giudice di appello, consentenza n. 1067/19/2023, depositata il 20 marzo 2023, accoglieva ilgravame, riformava integralmente la decisione di primo grado, disponevail rimborso in favore della contribuente dell’importo di euro 63.262,61 ecompensava le spese di lite. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle Entrateha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] ClinicoMaterdomini Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si è costituito con controricorso,poi illustrato con memoria.Numero registro generale 20871/2023Numero sezionale 5092/2026Numero di raccolta generale 22080/2026Data pubblicazione 27/06/2026In costanza del giudizio di legittimità, questa Corte ha disposto il rinviodella causa a nuovo ruolo per l’eventuale trattazione in pubblica udienza,evidenziando la rilevante portata nomofilattica delle questioni concernenti,da un lato, la legittimazione del cessionario-committente ad agiredirettamente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per il rimborsodell’IVA assolta in rivalsa e, dall’altro, la natura degli OGSE e i relativicorollari dogmatici.A seguito della decisione della questione nomofilattica, nell’ambito di undiverso giudizio, con la sentenza n. 8819 del 03/04/2025, la causa è statarifissata all’adunanza camerale.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la sentenza impugnata per violazione e falsaapplicazione degli artt. 18, comma 2, e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972,assumendosi che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avrebbeerroneamente riconosciuto la legittimazione dell’[OSCURATO:PERSONA] ClinicoMaterdomini a richiedere direttamente all’Amministrazione finanziaria ilrimborso dell’IVA assolta in rivalsa sulle fatture relative agli acquisti dienergia elettrica, nonostante, secondo la prospettazione dell’Ufficio, ilrapporto tributario intercorra soltanto tra l’Erario e il cedente o prestatore,mentre il cessionario o committente, quando invochi l’indebitaapplicazione dell’imposta in rivalsa, potrebbe agire esclusivamente neiconfronti del fornitore in sede civilistica, salvo il diverso caso in cuil’imposta indebitamente assolta si rifletta sulla liquidazione finaledell’imposta detraibile.Il primo motivo è fondato.La soluzione è conforme all’indirizzo già espresso da questa Corte infattispecie analoghe, anche con riguardo agli OGSE (Cass. n. 8819/2025;Cass. n. 197/2026; Cass. n. 13135/2026).Numero registro generale 20871/2023Numero sezionale 5092/2026Numero di raccolta generale 22080/2026Data pubblicazione 27/06/2026La questione investe la titolarità, in capo al cessionario-committente, deldiritto di agire direttamente nei confronti dell’Amministrazione finanziariaper ottenere il rimborso dell’IVA che assuma indebitamente corrisposta inrivalsa al fornitore di energia elettrica, in relazione all’inclusione deglioneri generali afferenti al sistema elettrico nella base imponibiledell’imposta (Cass. 12 luglio 2023, n. 19837; Cass. 14 marzo 2025, n.6810; Cass. 3 aprile 2025, n. 8819).In tema di IVA occorre tenere distinti i rapporti che si instaurano a seguitodell’operazione imponibile: il rapporto tributario tra Amministrazionefinanziaria e cedente o prestatore, relativo al pagamento dell’imposta; ilrapporto privatistico tra cedente o prestatore e cessionario o committente,concernente la rivalsa; il rapporto tra Amministrazione e cessionario,rilevante solo nella diversa prospettiva dell’esercizio del diritto alladetrazione dell’imposta assolta a monte. Tali rapporti, pur collegati sulpiano economico, non si sovrappongono sul piano giuridico, sicchél’imposta versata in rivalsa non abilita, di per sé, il destinatario dellaprestazione ad agire direttamente verso l’Erario per la restituzionedell’asserito indebito (Cass. 27 settembre 2018, n. 23288; Cass. 12 luglio2023, n. 19837; Cass. 3 aprile 2025, n. 8819).Il cessionario, infatti, non è il soggetto passivo dell’imposta oggetto dellafattura, né è parte del rapporto obbligatorio tributario sorto in relazioneall’operazione di somministrazione, rapporto che intercorre tra il fornitoree l’Amministrazione finanziaria; egli può, se del caso, far valere neiconfronti del cedente o prestatore l’azione civilistica di ripetizionedell’indebito, ove ritenga che l’IVA gli sia stata indebitamente addebitatain rivalsa (Corte giust. 15 marzo 2007, C-35/05, ReemtsmaCigarettenfabriken; Corte giust. 15 dicembre 2011, C-427/10, Bancapopolare antoniana veneta; Cass. 12 luglio 2023, n. 19837; Cass. 14marzo 2025, n. 6810).Numero registro generale 20871/2023Numero sezionale 5092/2026Numero di raccolta generale 22080/2026Data pubblicazione 27/06/2026La legittimazione diretta del cessionario nei confronti del Fisco puòriemergere soltanto quando l’IVA assolta in rivalsa si rifletta sullaliquidazione finale dell’imposta, esposta nella dichiarazione annuale,determinando un’eccedenza detraibile o rimborsabile chel’Amministrazione contesti, poiché in tale evenienza il rapporto tributariodiretto si ricostituisce in funzione dell’esercizio del diritto di detrazione odel correlato credito IVA (Cass. 27 settembre 2018, n. 23288; Cass. 12luglio 2023, n. 19837; Cass. 14 marzo 2025, n. 6810; Cass. 3 aprile2025, n. 8819).Al di fuori di tale ipotesi, il principio di effettività può imporre l’azionediretta del destinatario della prestazione contro l’Amministrazione solo incasi eccezionali, nei quali il rimborso nei confronti del cedente o prestatorerisulti impossibile o eccessivamente difficile, come accade, in particolare,in presenza di una concreta e certa non recuperabilità del credito, e nongià sulla base di prospettazioni meramente astratte o ipotetiche (Cortegiust. 27 aprile 2017, C-564/15, Farkas; Corte giust. 31 maggio 2018, C-660/16 e C-661/16, Kollroß e Wirtl; Cass. 12 luglio 2023, n. 19837; Cass.3 aprile 2025, n. 8819).Nella specie, la società contribuente non ha fatto valere un’eccedenza IVArisultante dalla propria liquidazione periodica o annuale, né ha allegatouna concreta impossibilità di recuperare dal fornitore quantoasseritamente corrisposto in rivalsa. Essa ha invece domandatodirettamente all’Erario la restituzione dell’imposta assumendo l’erroneainclusione degli OGSE nella base imponibile, sebbene già il giudice diprimo grado avesse puntualizzato che «l’attuale ricorrente nella suaqualità di utente del servizio, dunque, non è legittimato a richiedereall’Erario il rimborso dell’Iva, in quanto per il meccanismo applicativodell’imposta, rimane estraneo al rapporto concernente il pagamento dellastessa». Una simile domanda si colloca fuori dal rapporto tributario direttotra Amministrazione e cessionario e non può trovare ingresso se non neiNumero registro generale 20871/2023Numero sezionale 5092/2026Numero di raccolta generale 22080/2026Data pubblicazione 27/06/2026limiti, qui non ricorrenti, elaborati dalla giurisprudenza unionale enazionale.La sentenza impugnata, riconoscendo al cessionario-committente lalegittimazione a richiedere direttamente all’Erario il rimborso dell’IVAaddebitata in rivalsa, senza verificare la ricorrenza delle condizionieccezionali sopra richiamate e senza che fosse in discussioneun’eccedenza rimborsabile risultante dalla liquidazione dell’imposta, si èdunque discostata dai principi enunciati.Il primo motivo va, pertanto, accolto.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ancora ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la sentenza impugnata per violazione efalsa applicazione dell’art. 13, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972,assumendosi che il giudice di appello abbia erroneamente escluso gliOGSE dalla base imponibile dell’IVA sul presupposto che essiintegrerebbero oneri posti a carico dell’utente finale e riscossi dal fornitorein nome e per conto del medesimo, mentre, secondo la ricorrente, talioneri costituirebbero componenti tariffarie o comunque oneri inerentiall’esecuzione della prestazione, destinati a confluire nel costo complessivodel servizio di somministrazione di energia elettrica e, pertanto, daincludere nella base imponibile del tributo.Il secondo mezzo rimane assorbito dall’accoglimento del primo motivo, inconformità all’indirizzo già seguito da questa Corte in fattispeciesovrapponibili, nelle quali l’accertato difetto di legittimazione delcessionario o committente a domandare direttamente all’Erario il rimborsodell’IVA assolta in rivalsa ha condotto, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto, alla decisione della causa nel merito mediantedeclaratoria di inammissibilità del ricorso originario proposto nei confrontidell’Amministrazione finanziaria (Cass. n. 197/2026; Cass. n.13135/2026; Cass. n. 8819/2025).Numero registro generale 20871/2023Numero sezionale 5092/2026Numero di raccolta generale 22080/2026Data pubblicazione 27/06/2026Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata, senza necessità dirinvio, poiché la causa può essere decisa nel merito, non risultandonecessari ulteriori accertamenti di fatto, con la declaratoria diinammissibilità del ricorso originario della contribuente.La connotazione parzialmente inedita delle questioni attinte dal giudizio eil sedimentarsi recente dei principi nomofilattici in tema suggerisce comeequa la compensazione integrale delle spese processuali. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo,cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiarainammissibile il ricorso originario della contribuente. Compensaintegralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del presentegiudizio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22080/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris