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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 aprile 2026

Cassazione n. 16867/2026

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di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che siè riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di Velletri, con sentenza del 14 giugno 2024, ritenevapen. perché, “abusando della propria relazione di prestazione d’opera perprocurarsi un ingiusto profitto, si appropriava della documentazione relativa ad unrecupero di crediti nei confronti delle ditte [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. omettendo direstituirli…”; la Corte di appello di Roma confermava la predetta decisione; avversola sentenza della Corte di appello propone ricorso per cassazione il difensore diSambucci, eccependo:1.1 mancanza del dolo specifico: [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai potutocomportarsi uti dominus, non avendo mai ricevuto alcuna procura per dare inizioa qualsiasi attività giudiziaria, se non un mandato per inviare la lettera datata einviata il 2.11.2017, quindi in un periodo successivo a quello in cui si sarebberoverificati i fatti contestati, e non poteva procurare a sé o ad altri un ingiustoprofitto, in quanto non avrebbe potuto agire per recuperare alcun credito;1.2 insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen.; mancando laprocura ad litem, l’imputato non agiva quale avvocato, ma come semplice persona,priva di qualsiasi qualifica di prestazione d’opera; pertanto, non essendo il reatoprocedibile d’ufficio e mancando la querela, il giudice di primo grado avrebbedovuto emettere sentenza di non doversi procedere;1.3 erronea applicazione dell’art. 646 cod. pen., visto che sussisteva unaviolazione di natura meramente civilistica;1.4 mancanza e/o contraddittorietà della motivazione nella parte in cui era statoapplicato l’art. 646 cod. pen. anziché l’art. 640 cod. pen., visto che la Corte diappello aveva sostenuto che l’imputato avrebbe consegnato un fantomaticoassegno di euro 127.800,00 alla persona offesa, apparentemente emesso dalTribunale civile di Velletri, sottolineando che alcuna procedura esecutiva era statainiziata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1.

Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che in temadi ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio diautosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifestaillogicità o di contraddittorietà della motivazione non richiamino in manieraspecifica gli atti dai quali viene tratta una tale conclusione; nel caso in esame, ilricorrente sostiene l’esistenza di una missiva del 2 novembre 2017 che sarebbestata inviata alle ditte per il recupero del credito, senza indicare neppure se lastessa sia stata prodotta o meno, rendendo quindi impossibile il controllo in sededi legittimità. del motivo di ricorso,Il primo motivo di ricorso contesta quindi la versione dei fatti fornita dallapersona offesa, con un confronto solo apparente con la motivazione della sentenzaimpugnata, che ha evidenziato che il conferimento del mandato professionalerisultava dalle dichiarazioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA], riscontrate dallelettera del 30 gennaio 2017 con la quale il mandato era stato revocato, conconseguente manifesta infondatezza del motivo.1.2 Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso, si deve rilevare comenell’atto di appello non vi fosse alcuna contestazione né sulla sussistenzadell’aggravante di cui all’art. 61 n.11 cod. pen., né che la condotta dell’imputatointegrasse un inadempimento di natura meramente civilistica (si deve comunqueribadire che integra il reato di appropriazione indebita il rifiuto del professionistadi restituire al cliente la documentazione ricevuta, in quanto costituisce uncomportamento che eccede i limiti del titolo del possesso, si veda Sez. 2 n. 26820del 29/5/2008, Rv. 240693), per cui i motivi proposti solo con il ricorso percassazione sono, sotto questo profilo, inammissibili: è infatti principio consolidatonella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono esserededotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbiacorrettamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione(vedi Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2 n. 29707dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270316 – 01)1.3 Relativamente al quarto motivo di ricorso, corretta è la qualificazione deifatti operata dai giudici di merito, posto che la consegna dell’assegno poi rivelatosifalso da parte dell’imputato alla parte civile non è contestato nel capo diimputazione, ma è stato preso in esame soltanto come riscontro alle dichiarazionidi quest’ultima.2.

Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, laparte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spesedel procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende dellasomma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 1/4/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che siè riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Velletri, con sentenza del 14 giugno 2024, ritenevapen. perché, “abusando della propria relazione di prestazione d’opera perprocurarsi un ingiusto profitto, si appropriava della documentazione relativa ad unrecupero di crediti nei confronti delle ditte [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. omettendo direstituirli…”; la Corte di appello di Roma confermava la predetta decisione; avversola sentenza della Corte di appello propone ricorso per cassazione il difensore diSambucci, eccependo:1.1 mancanza del dolo specifico: [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai potutocomportarsi uti dominus, non avendo mai ricevuto alcuna procura per dare inizioa qualsiasi attività giudiziaria, se non un mandato per inviare la lettera datata einviata il 2.11.2017, quindi in un periodo successivo a quello in cui si sarebberoverificati i fatti contestati, e non poteva procurare a sé o ad altri un ingiustoprofitto, in quanto non avrebbe potuto agire per recuperare alcun credito;1.2 insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 cod. pen.; mancando laprocura ad litem, l’imputato non agiva quale avvocato, ma come semplice persona,priva di qualsiasi qualifica di prestazione d’opera; pertanto, non essendo il reatoprocedibile d’ufficio e mancando la querela, il giudice di primo grado avrebbedovuto emettere sentenza di non doversi procedere;1.3 erronea applicazione dell’art. 646 cod. pen., visto che sussisteva unaviolazione di natura meramente civilistica;1.4 mancanza e/o contraddittorietà della motivazione nella parte in cui era statoapplicato l’art. 646 cod. pen. anziché l’art. 640 cod. pen., visto che la Corte diappello aveva sostenuto che l’imputato avrebbe consegnato un fantomaticoassegno di euro 127.800,00 alla persona offesa, apparentemente emesso dalTribunale civile di Velletri, sottolineando che alcuna procedura esecutiva era statainiziata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1 Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.1.1. Relativamente al primo motivo di ricorso, si deve ribadire che in temadi ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio diautosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifestaillogicità o di contraddittorietà della motivazione non richiamino in manieraspecifica gli atti dai quali viene tratta una tale conclusione; nel caso in esame, ilricorrente sostiene l’esistenza di una missiva del 2 novembre 2017 che sarebbestata inviata alle ditte per il recupero del credito, senza indicare neppure se lastessa sia stata prodotta o meno, rendendo quindi impossibile il controllo in sededi legittimità. del motivo di ricorso,Il primo motivo di ricorso contesta quindi la versione dei fatti fornita dallapersona offesa, con un confronto solo apparente con la motivazione della sentenzaimpugnata, che ha evidenziato che il conferimento del mandato professionalerisultava dalle dichiarazioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA], riscontrate dallelettera del 30 gennaio 2017 con la quale il mandato era stato revocato, conconseguente manifesta infondatezza del motivo.1.2 Quanto al secondo ed al terzo motivo di ricorso, si deve rilevare comenell’atto di appello non vi fosse alcuna contestazione né sulla sussistenzadell’aggravante di cui all’art. 61 n.11 cod. pen., né che la condotta dell’imputatointegrasse un inadempimento di natura meramente civilistica (si deve comunqueribadire che integra il reato di appropriazione indebita il rifiuto del professionistadi restituire al cliente la documentazione ricevuta, in quanto costituisce uncomportamento che eccede i limiti del titolo del possesso, si veda Sez. 2 n. 26820del 29/5/2008, Rv. 240693), per cui i motivi proposti solo con il ricorso percassazione sono, sotto questo profilo, inammissibili: è infatti principio consolidatonella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale non possono esserededotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbiacorrettamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione(vedi Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Rv. 255577; Sez. 2 n. 29707dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 270316 – 01)1.3 Relativamente al quarto motivo di ricorso, corretta è la qualificazione deifatti operata dai giudici di merito, posto che la consegna dell’assegno poi rivelatosifalso da parte dell’imputato alla parte civile non è contestato nel capo diimputazione, ma è stato preso in esame soltanto come riscontro alle dichiarazionidi quest’ultima.2. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, laparte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spesedel procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende dellasomma di € 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 1/4/2026Il consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
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