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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2025

Cassazione n. 28277/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2) e 7) cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta la mancata assunzione di prova decisiva - è manifestamente infondato poiché non emerge dallo sviluppo argomentativo della sentenza alcuna contraddittorietà o palese illogicità idonea a scardinare la motivazione relativa all'omessa escussione del teste, avendo la Corte chiarito l'assenza di rilevanza della circostanza su cui la testimonianza doveva essere condotta, in quanto, al fine di ritenere perfezionato il reato di furto, è sufficiente che l'immobile illecitamente alimentato si trovi nella diretta disponibilità dell'imputato e la sua consapevolezza di ricavare un ingiusto profitto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 luglio 2025 l'ere nsore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2) e 7) cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui il ricorrente lamenta la mancata assunzione di prova decisiva - è manifestamente infondato poiché non emerge dallo sviluppo argomentativo della sentenza alcuna contraddittorietà o palese illogicità idonea a scardinare la motivazione relativa all'omessa escussione del teste, avendo la Corte chiarito l'assenza di rilevanza della circostanza su cui la testimonianza doveva essere condotta, in quanto, al fine di ritenere perfezionato il reato di furto, è sufficiente che l'immobile illecitamente alimentato si trovi nella diretta disponibilità dell'imputato e la sua consapevolezza di ricavare un ingiusto profitto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025 l'ere nsore I
Sentenza Cassazione n. 28277/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris