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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 settembre 2014

Cassazione n. 26849/2023

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10261 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –p.i.v.a. 03700430238 – (incorporante la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.), in persona del procuratore speciale dottor [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura del 4.9.2014 per notar [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso.

CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] della procedura di concordato preventivo della “Bicos” s.r.l. in liquidazione.

INTIMATO e PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’Appello di Venezia.

INTIMATO avverso il decreto dei 10/12 maggio 2016 della Corte d’Appello di Venezia, udita la relazione nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Treviso con decreto dei 24/26.2.2015 dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo della “Bicos” s.r.l. in liquidazione.

All’esito dell’approvazione a maggioranza della proposta concordataria - contemplante, giusta la sua finale formulazione, la cessione/liquidazione dell’intero patrimonio immobiliare della debitrice mercé l’attività da svolgersi dalla “Meti” s.r.l., interamente controllata dalla “Bicos” - il “[OSCURATO:PERSONA]” proponeva, nel giudizio di omologazione, nell’ambito del quale si costituiva la “Bicos”, opposizione.

2. Con decreto dei 13/16.11.2015 il tribunale rigettava l’opposizione ed omologava il concordato.3.Con ricorso depositato in data 18.12.2015 il “[OSCURATO:PERSONA]” proponeva reclamoex art. 183 l.fall .

Resisteva la “Bicos” s.r.l. in liquidazione.

Instava,peraltro, per il rigetto del reclamo.

4. Con decreto dei 10/12 maggio 2016 la Corte d’Appello di Venezia accoglieva il reclamo, revocava il decreto dei 13/16.11.2015, rigettava la domanda di omologazione e condannava la “Bicos” alle spese del doppio grado. 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “Bicos” s.r.l. in liquidazione; ne ha chiesto sulla scorta di tremotivi la cassazione.

Il “[OSCURATO:PERSONA]” società cooperativa ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese.

Il commissario giudiziale del concordato preventivo della “Bicos” s.r.l. non ha svolto difese.

Del pari non ha svolto difese il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia. 6.La “Bicos” s.r.l. in liquidazione ed il “ [OSCURATO:PERSONA] ” s ocietà cooperativa hanno depositato istanza congiunta, datata 12.2.2021, con cui hanno rappresentato le seguenti circostanze.

Ovvero che il “[OSCURATO:PERSONA]” ha ceduto alla “Nostos” s.r.l. i crediti vantati nei confronti della “Bicos” (cfr.istanza congiunta, pag. 2).

Ovvero che la “Nostos” e la “Bicos” hanno concluso un accordo in forza del quale la “Nostos” “ha accettato il trattamento previsto nella proposta di concordato preventivo di Bicos s.r.l. in liquidazione” (così istanza congiunta, pag. 2).

Ovvero che la definizione negoziale della controversia è stata autorizzata dal comitato dei creditori del concordato di “Bicos” ed ha conseguito il parere favorevole del commissario giudiziale del concordato di “Bicos” (così istanza congiunta, pag. 2).

La “Bicos” ed il “[OSCURATO:PERSONA]” hanno chiesto dunque “dichiarare cessata la materia del contendere, con ogni consequenziale pronuncia in termini di inefficacia – ovver o altra che dovesse essere ritenuta opportuna - della [impugnata] decisione della Corte d’Appello di Venezia (…) e, occorrendo, di quella ad essa anteriore di reiezione dell’opposizione all’omologazione del concordato preventivo di Bicos S.r.l. in liquidazione, con conseguente definitività del decreto di omologazione del Tribunale di Treviso del 13-16 novembre 2015; compensare integralmente le spese del presente giudizio di legittimità” (così istanza congiunta, pagg. 3 -4). 7.Con ordinanza interlocutoria dei 24.2/21.7.2021 le parti sono state invitate agli opportuni chiarimenti in ordine all’istanza congiunta ed in particolare la “Bicos” s.r.l.a chiarire se intende insistere nel ricorso. 8.Le parti hanno depositato memoria congiunta. [OSCURATO:PERSONA] 9.Si premette che con la memoria i n data 14.6.2023 all’uopo depositata le parti hanno congiuntamente chiesto – così reiterando le conclusioni di cui all’istanza congiunta datata 12.2.2021 - “dichiarare cessata la materia del contendere, con ogni consequenziale pronuncia in termini di inefficacia –ovvero altra che dovesse essere ritenuta opportuna ivi inclusa la cassazione senza rinvio –della decisione della Corte d’Appello di Venezia (…) e, occorrendo, di quella ad essa anteriore di reiezione dell’opposizione all’omologazione del concordato preventivo di Bicos S.r.l. in liquidazione, con conseguente definitività del decreto di omologazione del Tribunale di Treviso del 13-16 novembre 2015” (così memoria congiunta, pag. 10).10.Va dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. similmente, in una vicenda del tutto analoga,Cass. (ord.) 15.11.2021, n. 34202). 11.Questa Corte spiega quanto segue.

In primo luogo,che la rinuncia all’azione - che, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l’accettazione della controparte - estingue l’azione e determina la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass.10.9.2004, n. 18255).

In secondo luogo, che la rinuncia all’azione è ammissibile, quale espressione del principio dispositivo, in qualunque controversia civile, incluse quelle che coinvolgano interessi generali e richiedano la partecipazione del pubblico ministero (cfr. Cass. 8.5.1992, n. 5506).

In terzo luogo, che, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, 3° co., 383e 384 c od . proc.civ. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso(cfr. Cass. sez. un. 11.4.2018, n. 8980; Cass. sez. lav. 2.10.2019, n. 24632; Cass. 19.4.2023, n. 10483). 12.Nel caso di specie – si è anticipato – la “Nostos” s.r.l. (cessionaria dei crediti vantati dal “[OSCURATO:PERSONA]”)e la “Bicos” s.r.l. in concordato preventivo hanno composto in via negoziale le contestazioni veicolate dall’opposizione all’omologazione che il cedente “[OSCURATO:PERSONA]” aveva esperito.

Evidentemente, in tal guisa, la composizione negozialee larinuncia all’ azione, recte all’ opposizione , che inevitabilmente ne deriva , sono senz’altro att e a determinare la cessazione della materia del contendere ed il venir meno dell’efficacia deldecreto dei 10/12 maggio 2016 della Corte d’Appello di Venezia, in questa sede impugnato (decreto che, si ribadisce, ha accolto il reclamo, revocato il decreto dei 13/16.11.2015 di omologazione e rigettato la domanda di omologazione).

13. La rinuncia all’azione, recte all’opposizione all’omologazione, e la cessazione della materia del contendere che ne scaturisce, non sono att e , tuttavia, a pregiudicare, a travolgere l’efficacia del decreto in data 13/16.11.2015con cui il Tribunale di Treviso aveva fatto luogo - oltre che al rigetto dell’opposizione esperita dal “[OSCURATO:PERSONA]”, altresì- all’omologazione del concordato (si veda, viceversa, Cass. (ord.) 19.2.2020, n. 4167, secondo cui la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale; pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l’altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere).

Propriamente, larinuncia all’azione da parte di “ Nostos” sorti sc e un duplice effetto.

Per un verso , la rinuncia “es pun ge ” unicamente ed esclusivamente l’opposizione in origine esperita dal “[OSCURATO:PERSONA]”dall’alveo processuale che ha dapprima condotto il Tribunale di Treviso all’omologazione del concordato con il decreto dei 13/16.11.2015 (si condivide dunque il rilievo d i cui alla memoria congiunta – pag. 8 - secondo cui “il venir meno delle ragioni del contrasto tra le parti (…) e la conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere non può che comportare l’effetto processuale di travolgere il Decreto di Rigetto emesso dalla Corte d’Appello di Venezia in accoglimento del reclamo proposto dal Banco BPM e di quella parte del Decreto di Omologazione che, in precedenza, ne aveva invece respinto l’opposizione, ferma per il resto l’omologazione della procedura (…)”).

Per altro verso, l’espunzione dell’opposizione in origine esperita dal “[OSCURATO:PERSONA]”determina l’operatività – seppur ex post – del disposto del l’art. 180, 3° co., l.fall., a tenor del quale “se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a reclamo”.

Diviene, cioè , operativ o il regime d ella irreclamabilità del decreto di omologazione in assenza di opposizioni, sicché, a fortiori, si giustifica il venir meno dell’efficacia deldecreto dei 10/12 maggio 2016 della Corte d’Appello di Venezia, in questa sede impugnato. 14.Va disposta, conformemente alla richiesta congiunta delle parti costituite (“compensare integralmente le spese del presente giudizio di legittimità”: così istanza congiunta, pag. 4), l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti delle parti rimaste intimate.

15. In dipendenza della declaratoria di cessazione della mater ia del contendere non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, laricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit. ( cfr. Cass. (ord.) 20.7.2021, n. 20697).

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara cessata la materia del contenderesul ricorso per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell’efficacia del decreto dei 10/12 maggio 2016 della Corte d’Appello di Venezia; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
10261 – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] –p.i.v.a. 03700430238 – (incorporante la “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.), in persona del procuratore speciale dottor [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura del 4.9.2014 per notar [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE e [OSCURATO:PERSONA] della procedura di concordato preventivo della “Bicos” s.r.l. in liquidazione. INTIMATO e PROCURATORE GENERALE presso la Corte d’Appello di Venezia. INTIMATO avverso il decreto dei 10/12 maggio 2016 della Corte d’Appello di Venezia, udita la relazione nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Treviso con decreto dei 24/26.2.2015 dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo della “Bicos” s.r.l. in liquidazione. All’esito dell’approvazione a maggioranza della proposta concordataria - contemplante, giusta la sua finale formulazione, la cessione/liquidazione dell’intero patrimonio immobiliare della debitrice mercé l’attività da svolgersi dalla “Meti” s.r.l., interamente controllata dalla “Bicos” - il “[OSCURATO:PERSONA]” proponeva, nel giudizio di omologazione, nell’ambito del quale si costituiva la “Bicos”, opposizione. 2. Con decreto dei 13/16.11.2015 il tribunale rigettava l’opposizione ed omologava il concordato.3.Con ricorso depositato in data 18.12.2015 il “[OSCURATO:PERSONA]” proponeva reclamoex art. 183 l.fall . Resisteva la “Bicos” s.r.l. in liquidazione. Instava,peraltro, per il rigetto del reclamo. 4. Con decreto dei 10/12 maggio 2016 la Corte d’Appello di Venezia accoglieva il reclamo, revocava il decreto dei 13/16.11.2015, rigettava la domanda di omologazione e condannava la “Bicos” alle spese del doppio grado. 5.Avverso tale decreto ha proposto ricorso la “Bicos” s.r.l. in liquidazione; ne ha chiesto sulla scorta di tremotivi la cassazione. Il “[OSCURATO:PERSONA]” società cooperativa ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con vittoria di spese. Il commissario giudiziale del concordato preventivo della “Bicos” s.r.l. non ha svolto difese. Del pari non ha svolto difese il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Venezia. 6.La “Bicos” s.r.l. in liquidazione ed il “ [OSCURATO:PERSONA] ” s ocietà cooperativa hanno depositato istanza congiunta, datata 12.2.2021, con cui hanno rappresentato le seguenti circostanze. Ovvero che il “[OSCURATO:PERSONA]” ha ceduto alla “Nostos” s.r.l. i crediti vantati nei confronti della “Bicos” (cfr.istanza congiunta, pag. 2). Ovvero che la “Nostos” e la “Bicos” hanno concluso un accordo in forza del quale la “Nostos” “ha accettato il trattamento previsto nella proposta di concordato preventivo di Bicos s.r.l. in liquidazione” (così istanza congiunta, pag. 2). Ovvero che la definizione negoziale della controversia è stata autorizzata dal comitato dei creditori del concordato di “Bicos” ed ha conseguito il parere favorevole del commissario giudiziale del concordato di “Bicos” (così istanza congiunta, pag. 2). La “Bicos” ed il “[OSCURATO:PERSONA]” hanno chiesto dunque “dichiarare cessata la materia del contendere, con ogni consequenziale pronuncia in termini di inefficacia – ovver o altra che dovesse essere ritenuta opportuna - della [impugnata] decisione della Corte d’Appello di Venezia (…) e, occorrendo, di quella ad essa anteriore di reiezione dell’opposizione all’omologazione del concordato preventivo di Bicos S.r.l. in liquidazione, con conseguente definitività del decreto di omologazione del Tribunale di Treviso del 13-16 novembre 2015; compensare integralmente le spese del presente giudizio di legittimità” (così istanza congiunta, pagg. 3 -4). 7.Con ordinanza interlocutoria dei 24.2/21.7.2021 le parti sono state invitate agli opportuni chiarimenti in ordine all’istanza congiunta ed in particolare la “Bicos” s.r.l.a chiarire se intende insistere nel ricorso. 8.Le parti hanno depositato memoria congiunta. [OSCURATO:PERSONA] 9.Si premette che con la memoria i n data 14.6.2023 all’uopo depositata le parti hanno congiuntamente chiesto – così reiterando le conclusioni di cui all’istanza congiunta datata 12.2.2021 - “dichiarare cessata la materia del contendere, con ogni consequenziale pronuncia in termini di inefficacia –ovvero altra che dovesse essere ritenuta opportuna ivi inclusa la cassazione senza rinvio –della decisione della Corte d’Appello di Venezia (…) e, occorrendo, di quella ad essa anteriore di reiezione dell’opposizione all’omologazione del concordato preventivo di Bicos S.r.l. in liquidazione, con conseguente definitività del decreto di omologazione del Tribunale di Treviso del 13-16 novembre 2015” (così memoria congiunta, pag. 10).10.Va dichiarata la cessazione della materia del contendere (cfr. similmente, in una vicenda del tutto analoga,Cass. (ord.) 15.11.2021, n. 34202). 11.Questa Corte spiega quanto segue. In primo luogo,che la rinuncia all’azione - che, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l’accettazione della controparte - estingue l’azione e determina la cessazione della materia del contendere (cfr. Cass.10.9.2004, n. 18255). In secondo luogo, che la rinuncia all’azione è ammissibile, quale espressione del principio dispositivo, in qualunque controversia civile, incluse quelle che coinvolgano interessi generali e richiedano la partecipazione del pubblico ministero (cfr. Cass. 8.5.1992, n. 5506). In terzo luogo, che, nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli artt. 382, 3° co., 383e 384 c od . proc.civ. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso(cfr. Cass. sez. un. 11.4.2018, n. 8980; Cass. sez. lav. 2.10.2019, n. 24632; Cass. 19.4.2023, n. 10483). 12.Nel caso di specie – si è anticipato – la “Nostos” s.r.l. (cessionaria dei crediti vantati dal “[OSCURATO:PERSONA]”)e la “Bicos” s.r.l. in concordato preventivo hanno composto in via negoziale le contestazioni veicolate dall’opposizione all’omologazione che il cedente “[OSCURATO:PERSONA]” aveva esperito. Evidentemente, in tal guisa, la composizione negozialee larinuncia all’ azione, recte all’ opposizione , che inevitabilmente ne deriva , sono senz’altro att e a determinare la cessazione della materia del contendere ed il venir meno dell’efficacia deldecreto dei 10/12 maggio 2016 della Corte d’Appello di Venezia, in questa sede impugnato (decreto che, si ribadisce, ha accolto il reclamo, revocato il decreto dei 13/16.11.2015 di omologazione e rigettato la domanda di omologazione). 13. La rinuncia all’azione, recte all’opposizione all’omologazione, e la cessazione della materia del contendere che ne scaturisce, non sono att e , tuttavia, a pregiudicare, a travolgere l’efficacia del decreto in data 13/16.11.2015con cui il Tribunale di Treviso aveva fatto luogo - oltre che al rigetto dell’opposizione esperita dal “[OSCURATO:PERSONA]”, altresì- all’omologazione del concordato (si veda, viceversa, Cass. (ord.) 19.2.2020, n. 4167, secondo cui la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale; pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l’altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere). Propriamente, larinuncia all’azione da parte di “ Nostos” sorti sc e un duplice effetto. Per un verso , la rinuncia “es pun ge ” unicamente ed esclusivamente l’opposizione in origine esperita dal “[OSCURATO:PERSONA]”dall’alveo processuale che ha dapprima condotto il Tribunale di Treviso all’omologazione del concordato con il decreto dei 13/16.11.2015 (si condivide dunque il rilievo d i cui alla memoria congiunta – pag. 8 - secondo cui “il venir meno delle ragioni del contrasto tra le parti (…) e la conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere non può che comportare l’effetto processuale di travolgere il Decreto di Rigetto emesso dalla Corte d’Appello di Venezia in accoglimento del reclamo proposto dal Banco BPM e di quella parte del Decreto di Omologazione che, in precedenza, ne aveva invece respinto l’opposizione, ferma per il resto l’omologazione della procedura (…)”). Per altro verso, l’espunzione dell’opposizione in origine esperita dal “[OSCURATO:PERSONA]”determina l’operatività – seppur ex post – del disposto del l’art. 180, 3° co., l.fall., a tenor del quale “se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l’esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a reclamo”. Diviene, cioè , operativ o il regime d ella irreclamabilità del decreto di omologazione in assenza di opposizioni, sicché, a fortiori, si giustifica il venir meno dell’efficacia deldecreto dei 10/12 maggio 2016 della Corte d’Appello di Venezia, in questa sede impugnato. 14.Va disposta, conformemente alla richiesta congiunta delle parti costituite (“compensare integralmente le spese del presente giudizio di legittimità”: così istanza congiunta, pag. 4), l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti delle parti rimaste intimate. 15. In dipendenza della declaratoria di cessazione della mater ia del contendere non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, laricorrente sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bis dell’art. 13 d.P.R. cit. ( cfr. Cass. (ord.) 20.7.2021, n. 20697). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara cessata la materia del contenderesul ricorso per intervenuto accordo negoziale fra le parti determinativo del venir meno dell’efficacia del decreto dei 10/12 maggio 2016 della Corte d’Appello di Venezia; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez
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