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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29320/2026

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E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato, quanto all'accertamento di responsabilità, la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato.

Il ricorso proposto dall'imputato è costituito da un unico motivo con il quale si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio.

Il ricorso è manifestamente infondato perché deduce un vizio di motivazione insussistente, avendo la Corte di appello congruamente motivato sulle ragioni che l'hanno indotta a discostarsi dal minimo edittale previsto, in ragione della negativa personalità dell'imputato.

Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiar P.Q.MIl Consigliere estensore Pr iile [OSCURATO:PERSONA] 4rra DEPos li "t-rsezione VII 3 - AGO 2026 A•T,r' J

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato, quanto all'accertamento di responsabilità, la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato. Il ricorso proposto dall'imputato è costituito da un unico motivo con il quale si contesta l'eccessività del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è manifestamente infondato perché deduce un vizio di motivazione insussistente, avendo la Corte di appello congruamente motivato sulle ragioni che l'hanno indotta a discostarsi dal minimo edittale previsto, in ragione della negativa personalità dell'imputato. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.MIl Consigliere estensore Pr iile [OSCURATO:PERSONA] 4rra DEPos li "t-rsezione VII 3 - AGO 2026 A•T,r' J
Sentenza Cassazione n. 29320/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris