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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16695/2026

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rio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 182/2024depositata il 14/02/2024.Numero registro generale 19458/2024Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 16695/2026Data pubblicazione 28/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1.

Nel 1978 veniva costituita la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.s.n.c., della quale erano soci, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intrattenendo nel tempo rapporti condiversi istituti di credito.Con atto del 19 gennaio 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un fondo patrimoniale avente ad oggetto la loro abitazionefamiliare in Offanengo (CR).Nel giugno 2015, a seguito del peggioramento della situazione economicadella società, la [OSCURATO:PERSONA] recedeva dai rapporti bancari; il 29 giugno2015 decedeva il socio [OSCURATO:PERSONA], cui subentravano quali eredi lamoglie [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA].Il 14 gennaio 2016 gli eredi [OSCURATO:PERSONA] proponevano azione revocatoria exart. 2901 c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendodichiararsi l’inefficacia del fondo patrimoniale in relazione al dedotto dirittodi regresso per obbligazioni sociali.Con sentenza n. 317 del 3 maggio 2019, il Tribunale di Cremonaaccoglieva la domanda, dichiarando inefficace l’atto costitutivo del fondopatrimoniale.2.

Con sentenza n. 182 del 14 febbraio 2024, la Corte d’Appello di Bresciarespingeva il gravame di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando ladeclaratoria di inefficacia dell’atto, sia pure con motivazione in partediversa, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione revocatoriaordinaria.Numero registro generale 19458/2024Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 16695/2026Data pubblicazione 28/05/20263.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:PERSONA] eDomenica Uberti propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad ununico motivo.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Tutte le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4.

Con unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2901 c.c., nonché dell’art. 2729 c.c., per avere laCorte d’appello ritenuto sussistente la preordinazione dolosa dell’atto dicostituzione del fondo patrimoniale, pur trattandosi di atto anteriore alsorgere del credito.Assumono che la stessa sentenza impugnata abbia accertato, in continuitàcon il giudice di primo grado, che al momento della costituzione del fondogli attori non erano titolari di alcun credito, che il de cuius [OSCURATO:PERSONA] erastato previamente informato dell’operazione senza sollevare obiezioni eche la società [OSCURATO:PERSONA], all’epoca, versava in condizioni di equilibrioeconomico, essendosi la crisi manifestata solo anni dopo.In tale contesto, la qualificazione del credito come successivo all’attodispositivo avrebbe imposto, ai sensi dell’art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., laprova del dolo specifico, ossia della consapevole volontà di pregiudicare lefuture ragioni creditorie, non essendo sufficiente il dolo generico. [OSCURATO:PERSONA], pur escludendo la rilevanza di valutazioni ex post, avrebbetuttavia fondato l’accoglimento dell’azione revocatoria su una presunzionedi intento doloso desunta dal mero mantenimento del fondo, in violazionedei criteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.I ricorrenti richiamano l’orientamento giurisprudenziale secondo cui,quando l’atto è anteriore al sorgere del credito, l’animus nocendi richiedeil dolo specifico, evidenziando altresì l’esistenza di un contrastoNumero registro generale 19458/2024Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 16695/2026Data pubblicazione 28/05/2026giurisprudenziale sul punto, oggetto di recente rimessione alle SezioniUnite.5.

Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Anteriormente all’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, lagiurisprudenza di legittimità aveva espresso orientamenti non univoci inordine al requisito soggettivo richiesto dall’art. 2901, comma 1, n. 1, c.c.per gli atti dispositivi anteriori al sorgere del credito, oscillando tra lasufficienza del dolo generico, inteso come mera previsione del pregiudizioarrecabile alle ragioni creditorie, e la necessità del dolo specifico, qualedeliberata volontà del debitore di pregiudicare il soddisfacimento delfuturo credito (Cass., Sez.

III, ord. 7 giugno 2023, n. 16092; Cass., Sez.III, ord. 4 settembre 2023, n. 25687).Il persistente contrasto interpretativo ha determinato la rimessione dellaquestione alle Sezioni Unite, in ragione della sua particolare importanza edella rilevanza sistematica del requisito soggettivo dell’azione revocatoriaordinaria (Cass., Sez.

III, ord. 27 novembre 2023, n. 32969).Con la sentenza n. 1898 del 27 gennaio 2025, le Sezioni Unite hannodefinitivamente composto il contrasto, affermando il principio di dirittosecondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria, qualora l’atto didisposizione sia anteriore al sorgere del credito, la “dolosa preordinazione”richiesta dall’art. 2901, 1° comma n. 1, c.c. non può ritenersi integratadalla mera consapevolezza del possibile pregiudizio alle ragioni creditorie,essendo invece necessario il dolo specifico, inteso come finalizzazionedell’atto dispositivo, da parte del debitore, proprio in funzione del sorgeredella futura obbligazione e con lo scopo precipuo di comprometternel’adempimento (Cass., Sez.

U., 27 gennaio 2025, n. 1898).Le Sezioni Unite hanno chiarito che tale requisito implica un accertamentorigoroso dell’elemento intenzionale, non potendo il giudice limitarsi avalorizzare circostanze meramente oggettive o sintomatiche deldepauperamento patrimoniale, né a desumere automaticamente l’animusNumero registro generale 19458/2024Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 16695/2026Data pubblicazione 28/05/2026nocendi dalla pericolosità economica dell’atto o dalla mera previsionedell’insorgenza di future obbligazioni.

In caso di atto a titolo oneroso, èaltresì richiesta la prova della partecipazione del terzo alla medesimadolosa preordinazione (participatio fraudis) (Cass., Sez.

U., 27 gennaio2025, n. 1898).Tale principio è stato ribadito nella sua portata vincolante, confermandosiche, con riferimento agli atti anteriori al sorgere del credito, l’azionerevocatoria non può essere accolta in difetto della prova del dolo specificodel debitore, non essendo sufficiente la mera consapevolezza del possibilepregiudizio arrecato ai creditori (Cass., Sez.

III, ord. 3 maggio 2025, n.11623).Resta fermo che la rigorosa nozione di dolo specifico trova applicazioneesclusivamente con riferimento agli atti anteriori al sorgere del credito,dovendosi invece applicare il diverso e meno stringente criterio dellascientia damni per gli atti dispositivi compiuti successivamente, ai sensidell’art. 2901, 1° comma n. 2, c.c., secondo il consolidato orientamento diquesta Corte.Quanto al momento di insorgenza del credito, questa Corte ha precisatoche l’azione revocatoria presuppone l’esistenza del rapporto obbligatorio enon la sua esigibilità; ne consegue che, in materia di fideiussione, ancheper obbligazioni future, la qualità di debitore del fideiussore sorge almomento del rilascio della garanzia, con la conseguenza che è a talemomento che occorre fare riferimento per stabilire se l’atto dispositivo siaanteriore o posteriore al credito (Cass., Sez.

III, ord. 25 giugno 2019, n.16899; Cass., Sez.

III, ord. 29 giugno 2025, n. 17510).Infine, l’onere di provare la sussistenza del dolo specifico grava sulcreditore che agisce in revocatoria; tale prova, pur attenendo a unelemento psicologico, può essere fornita anche mediante presunzionisemplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza,Numero registro generale 19458/2024Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 16695/2026Data pubblicazione 28/05/2026la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Cass., Sez.

III, ord. 23giugno 2025, n. 16847; Cass., Sez.

III, ord. 22 aprile 2025, n. 10546).Nel caso di specie, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha ritenutoinvero sufficiente, per un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito,il mero dolo generico, desumendolo dalla mera idoneità dell’atto aostacolare future azioni esecutive e dal comportamento successivo deidisponenti, senza accertare la deliberata e originaria preordinazionedell’atto al sorgere del futuro credito e allo specifico scopo dipregiudicarne l’adempimento.6.

Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disattesoprincipio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudiziodi cassazione, alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 20 marzo 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PECdel proprio difensore, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 182/2024depositata il 14/02/2024.Numero registro generale 19458/2024Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 16695/2026Data pubblicazione 28/05/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. Nel 1978 veniva costituita la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C.s.n.c., della quale erano soci, tra gli altri, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intrattenendo nel tempo rapporti condiversi istituti di credito.Con atto del 19 gennaio 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] un fondo patrimoniale avente ad oggetto la loro abitazionefamiliare in Offanengo (CR).Nel giugno 2015, a seguito del peggioramento della situazione economicadella società, la [OSCURATO:PERSONA] recedeva dai rapporti bancari; il 29 giugno2015 decedeva il socio [OSCURATO:PERSONA], cui subentravano quali eredi lamoglie [OSCURATO:PERSONA] e il figlio [OSCURATO:PERSONA].Il 14 gennaio 2016 gli eredi [OSCURATO:PERSONA] proponevano azione revocatoria exart. 2901 c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendodichiararsi l’inefficacia del fondo patrimoniale in relazione al dedotto dirittodi regresso per obbligazioni sociali.Con sentenza n. 317 del 3 maggio 2019, il Tribunale di Cremonaaccoglieva la domanda, dichiarando inefficace l’atto costitutivo del fondopatrimoniale.2. Con sentenza n. 182 del 14 febbraio 2024, la Corte d’Appello di Bresciarespingeva il gravame di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], confermando ladeclaratoria di inefficacia dell’atto, sia pure con motivazione in partediversa, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione revocatoriaordinaria.Numero registro generale 19458/2024Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 16695/2026Data pubblicazione 28/05/20263. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito [OSCURATO:PERSONA] eDomenica Uberti propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad ununico motivo.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Tutte le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE4. Con unico motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsaapplicazione dell’art. 2901 c.c., nonché dell’art. 2729 c.c., per avere laCorte d’appello ritenuto sussistente la preordinazione dolosa dell’atto dicostituzione del fondo patrimoniale, pur trattandosi di atto anteriore alsorgere del credito.Assumono che la stessa sentenza impugnata abbia accertato, in continuitàcon il giudice di primo grado, che al momento della costituzione del fondogli attori non erano titolari di alcun credito, che il de cuius [OSCURATO:PERSONA] erastato previamente informato dell’operazione senza sollevare obiezioni eche la società [OSCURATO:PERSONA], all’epoca, versava in condizioni di equilibrioeconomico, essendosi la crisi manifestata solo anni dopo.In tale contesto, la qualificazione del credito come successivo all’attodispositivo avrebbe imposto, ai sensi dell’art. 2901, comma 1, n. 1, c.c., laprova del dolo specifico, ossia della consapevole volontà di pregiudicare lefuture ragioni creditorie, non essendo sufficiente il dolo generico. [OSCURATO:PERSONA], pur escludendo la rilevanza di valutazioni ex post, avrebbetuttavia fondato l’accoglimento dell’azione revocatoria su una presunzionedi intento doloso desunta dal mero mantenimento del fondo, in violazionedei criteri di gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c.I ricorrenti richiamano l’orientamento giurisprudenziale secondo cui,quando l’atto è anteriore al sorgere del credito, l’animus nocendi richiedeil dolo specifico, evidenziando altresì l’esistenza di un contrastoNumero registro generale 19458/2024Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 16695/2026Data pubblicazione 28/05/2026giurisprudenziale sul punto, oggetto di recente rimessione alle SezioniUnite.5. Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Anteriormente all’intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, lagiurisprudenza di legittimità aveva espresso orientamenti non univoci inordine al requisito soggettivo richiesto dall’art. 2901, comma 1, n. 1, c.c.per gli atti dispositivi anteriori al sorgere del credito, oscillando tra lasufficienza del dolo generico, inteso come mera previsione del pregiudizioarrecabile alle ragioni creditorie, e la necessità del dolo specifico, qualedeliberata volontà del debitore di pregiudicare il soddisfacimento delfuturo credito (Cass., Sez. III, ord. 7 giugno 2023, n. 16092; Cass., Sez.III, ord. 4 settembre 2023, n. 25687).Il persistente contrasto interpretativo ha determinato la rimessione dellaquestione alle Sezioni Unite, in ragione della sua particolare importanza edella rilevanza sistematica del requisito soggettivo dell’azione revocatoriaordinaria (Cass., Sez. III, ord. 27 novembre 2023, n. 32969).Con la sentenza n. 1898 del 27 gennaio 2025, le Sezioni Unite hannodefinitivamente composto il contrasto, affermando il principio di dirittosecondo cui, in tema di azione revocatoria ordinaria, qualora l’atto didisposizione sia anteriore al sorgere del credito, la “dolosa preordinazione”richiesta dall’art. 2901, 1° comma n. 1, c.c. non può ritenersi integratadalla mera consapevolezza del possibile pregiudizio alle ragioni creditorie,essendo invece necessario il dolo specifico, inteso come finalizzazionedell’atto dispositivo, da parte del debitore, proprio in funzione del sorgeredella futura obbligazione e con lo scopo precipuo di comprometternel’adempimento (Cass., Sez. U., 27 gennaio 2025, n. 1898).Le Sezioni Unite hanno chiarito che tale requisito implica un accertamentorigoroso dell’elemento intenzionale, non potendo il giudice limitarsi avalorizzare circostanze meramente oggettive o sintomatiche deldepauperamento patrimoniale, né a desumere automaticamente l’animusNumero registro generale 19458/2024Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 16695/2026Data pubblicazione 28/05/2026nocendi dalla pericolosità economica dell’atto o dalla mera previsionedell’insorgenza di future obbligazioni. In caso di atto a titolo oneroso, èaltresì richiesta la prova della partecipazione del terzo alla medesimadolosa preordinazione (participatio fraudis) (Cass., Sez. U., 27 gennaio2025, n. 1898).Tale principio è stato ribadito nella sua portata vincolante, confermandosiche, con riferimento agli atti anteriori al sorgere del credito, l’azionerevocatoria non può essere accolta in difetto della prova del dolo specificodel debitore, non essendo sufficiente la mera consapevolezza del possibilepregiudizio arrecato ai creditori (Cass., Sez. III, ord. 3 maggio 2025, n.11623).Resta fermo che la rigorosa nozione di dolo specifico trova applicazioneesclusivamente con riferimento agli atti anteriori al sorgere del credito,dovendosi invece applicare il diverso e meno stringente criterio dellascientia damni per gli atti dispositivi compiuti successivamente, ai sensidell’art. 2901, 1° comma n. 2, c.c., secondo il consolidato orientamento diquesta Corte.Quanto al momento di insorgenza del credito, questa Corte ha precisatoche l’azione revocatoria presuppone l’esistenza del rapporto obbligatorio enon la sua esigibilità; ne consegue che, in materia di fideiussione, ancheper obbligazioni future, la qualità di debitore del fideiussore sorge almomento del rilascio della garanzia, con la conseguenza che è a talemomento che occorre fare riferimento per stabilire se l’atto dispositivo siaanteriore o posteriore al credito (Cass., Sez. III, ord. 25 giugno 2019, n.16899; Cass., Sez. III, ord. 29 giugno 2025, n. 17510).Infine, l’onere di provare la sussistenza del dolo specifico grava sulcreditore che agisce in revocatoria; tale prova, pur attenendo a unelemento psicologico, può essere fornita anche mediante presunzionisemplici, purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza,Numero registro generale 19458/2024Numero sezionale 1109/2026Numero di raccolta generale 16695/2026Data pubblicazione 28/05/2026la cui valutazione è rimessa al giudice di merito (Cass., Sez. III, ord. 23giugno 2025, n. 16847; Cass., Sez. III, ord. 22 aprile 2025, n. 10546).Nel caso di specie, nell’impugnata sentenza la corte di merito ha ritenutoinvero sufficiente, per un atto dispositivo anteriore al sorgere del credito,il mero dolo generico, desumendolo dalla mera idoneità dell’atto aostacolare future azioni esecutive e dal comportamento successivo deidisponenti, senza accertare la deliberata e originaria preordinazionedell’atto al sorgere del futuro credito e allo specifico scopo dipregiudicarne l’adempimento.6. Alla fondatezza nei suindicati termini del motivo conseguel’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnatasentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia, che in diversacomposizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disattesoprincipio applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa inrelazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudiziodi cassazione, alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 20 marzo 2026.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
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