CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 febbraio 2026
Cassazione n. 15413/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di TorinoUdita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Torino, con la sentenza emessa il 12 novembre 2025,confermava quella del Tribunale di Torino, che aveva ritenuto la penaleresponsabilità dell’imputato in ordine ai delitti di furto pluriaggravato.2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] constadi un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione,secondo quanto disposto dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il motivo deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia diproscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per tardività dell’impugnazione.2. Va premesso che la sentenza impugnata risultava emessa il 12 novembre2025, il dispositivo, all’esito del rito cartolare, è stato notificato in pari data, lamotivazione è stata depositata il 13 novembre 2025, quindi nei 15 giorni prefissatiper il deposito della stessa, che andavano a scadere in data 27 novembre 2025.Da tale data decorreva il termine per l’impugnazione di 30 giorni, al quale nonva aggiunto il termine di ulteriori 15 giorni – ex art. 585, comma 1- bis cod. proc.pen. - in quanto si verte in tema di rito cartolare. Infatti, l'imputato appellantenon può considerarsi "giudicato in assenza" nel caso in cui il giudizio di appello siastato trattato con procedimento camerale non partecipato e non risulti avanzatatempestiva istanza di partecipazione ex art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.,posto che, in tale eventualità, il processo è celebrato senza la fissazione diun'udienza cui il predetto abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini dellapresentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiaredell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione, previsto dall'art.585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 25981 del 01/04/2025, Terrusso,Rv. 288449 – 01; conf.: N. 49315 del 2023 Rv. 285499 - 01).Pertanto, il termine per l’impugnazione andava a scadere il 27 dicembre 2025,mentre il deposito della stessa interveniva il 20 gennaio 2026.Da tale tardività è conseguita la trattazione del ricorso de plano, ai sensidell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.3. Ad ogni buon conto, e comunque, il motivo di ricorso risulta assolutamentegenerico, in sé anche causa di inammissibilità dell’impugnazione, nonconfrontandosi in alcun modo con la sentenza impugnata.4. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condannadella parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. (come modificato ex L. 23 giugno2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento dellasomma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 27/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente