CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11447/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Saba, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], condomiciliazione telematica come per legge- controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 3499/2022 depositatail 20/05/2022.Numero registro generale 28290/2022Numero sezionale 121/2026Numero di raccolta generale 11447/2026Data pubblicazione 28/04/2026Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del15/01/2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] ottenne dal Tribunale di Roma, in data 1809/2013, undecreto ingiuntivo nei confronti dell’ex moglie, [OSCURATO:PERSONA], peroltre 180.000,00 euro a titolo di restituzione di somme impiegate perestinguere un mutuo bancario contratto dalla Saba in nome proprioper l’acquisito di un appartamento ove stabilire la residenza familiarefino al trasferimento in altro immobile.2. L’ingiunta propose opposizione avverso il monitorio, che venne rigettatadal Tribunale di Roma, con la sentenza n. 3670/2018, pubblicata il20/02/2018.3. [OSCURATO:PERSONA] propose appello. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in fased’impugnazione e chiese il rigetto dell’appello.4. La Corte d’appello di Roma ha, con la sentenza n. 3499 del 20/05/2022,accolto l’impugnazione della Saba e revocato il decreto ingiuntivo.5. Avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso percassazione, con atto affidato a cinque motivi, [OSCURATO:PERSONA].6. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA].7. Entrambe le parti hanno presentato memoria per l’adunanza cameraledel [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione eil Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine disessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo deduce nullità della sentenza per violazione e mancataapplicazione degli artt. 641 e 645 cod. proc. civ. con riferimentoall’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ.La tasi del ricorrente è la seguente:a) l’opposizione a decreto ingiuntivo è una impugnazione;b) i termini per le impugnazioni sono tassativi ed inderogabili dalgiudice;R.g. n. n. 28290 del 2022;Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 2 di 9Numero registro generale 28290/2022Numero sezionale 121/2026Numero di raccolta generale 11447/2026Data pubblicazione 28/04/2026c) nel caso di specie il giudice della fase monitoria ha fissato untermine per proporre l’opposizione di sessanta giorni, al di fuori deicasi in ciò è consentito (e cioè quando il decreto ingiuntivo debbaessere notificato in un Paese estraneo all’Unione Europea);d) in ogni caso l’estensione a sessanta giorni del termine per proporrel’opposizione non era stata motivata dal giudice del monitorio.Il motivo è infondato per più ragioni.In primo luogo esso si fonda su un presupposto giuridico erroneo:l’assimilazione dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai mezzi diimpugnazione. Tale assimilazione è stata da tempo esclusa dalleSezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 13/01/2022, n. 927,secondo cui “l'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è (…)un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, maun ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge inprosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizioautonomo, ma come fase ulteriore - anche se eventuale - delprocedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decretoingiuntivo”).Alla luce di tale principio crollano tutte le deduzioni del ricorrente circala “invalicabilità ed indisponibilità” dei termini delle impugnazioni.In secondo luogo il motivo è inammissibile perché qualsiasi nullità incui fosse incorso il giudice del monitorio non ha nuociuto al ricorrente,sicché il motivo non è sorretto da giuridico interesse.Il termine per proporre l’opposizione a decreto ingiuntivo, previstodall’art. 641 c.p.c., è un termine dettato a tutela del diritto di difesadel debitore ingiunto (ex multis, Cass. Sez. 5, 20/08/2004, n. 16455).Se dunque il giudice del monitorio lo abbrevia immotivatamente, è ildiritto dell’ingiunto che ne soffre pregiudizio. Se per contro il giudicedel monitorio lo estende, sinanche immotivatamente, il diritto diR.g. n. n. 28290 del 2022;Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 3 di 9Numero registro generale 28290/2022Numero sezionale 121/2026Numero di raccolta generale 11447/2026Data pubblicazione 28/04/2026difesa dell’ingiunto non ne soffre pregiudizio, ma al contrario ne traevantaggio. Perciò la parte a cui favore è dettata la norma, nel caso dispecie, nessun pregiudizio ha subìto per effetto della violazione diquella. Ne discende che l’atto (il decreto ingiuntivo) che si assumeadottato in violazione della norma (l’art. 641 c.p.c.) ha comunqueraggiunto il suo scopo, che era quello di consentire al debitore didifendersi. Il raggiungimento dello scopo esclude pertanto qualsiasinullità.Il motivo va dunque rigettato in applicazione del seguente principio didiritto:“la fissazione nel decreto ingiuntivo di un termine per proporrel’opposizione eccedente quello di legge, quand’anche immotivata, nonè causa di nullità e non impone al debitore ingiunto di costituirsi nelminor termine di legge. Il termine di opposizione infatti è dettato atutela del diritto di difesa del debitore, con la conseguenza che è causadi nullità la fissazione immotivata di un termine minore di quellolegale, ma non la fissazione d’un termine maggiore”.2. Il secondo motivo deduce violazione e mancata applicazione degli artt.352, ultimo comma, e 281 sexies cod. proc. civ. nonché dell’art. 101cod. proc. civ. e degli artt. 24 e 111 Costituzione e dell’art. 41 dellaCarta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, il tutto in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. e quindi nullità dellasentenza per non avere la Corte d’appello invitato le parti a discuterela controversia in udienza provvedendo poi con sentenza ai sensidell’art. 281 sexies cod. proc. civ. e senza che risultasse se lasentenza era stata effettivamente letta in udienza.Giova premettere che l’applicazione all’art. 281-sexies cod. proc. civ.al giudizio di appello è stata prevista dall’ultimo comma dell’art. 352cod. proc. civ., aggiunto dall’art. 27, comma 1, lett. d) leggeR.g. n. n. 28290 del 2022;Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 4 di 9Numero registro generale 28290/2022Numero sezionale 121/2026Numero di raccolta generale 11447/2026Data pubblicazione 28/04/202612/11/2011 n. 183, con decorrenza 1/02/2012: scelta che hadimostrato il favor del legislatore per la massima estensione di talemodello deliberativo (Cass. 27/09/2013 n. 22190). La riforma siapplica a tutti i giudizi di appello pendenti al 1/02/2012 (Cass.7/10/2015 n. 20124) e fino alla sostituzione dell’art. 352 cod. proc.civ. disposta dal d.lgs. 10/10/2022 n. 149, da applicare agli appelliproposti successivamente al 28/02/2023.Ciò posto, anche il secondo motivo di ricorso è infondato: infatti dallacopia della sentenza risulta che la Corte aveva invitato le parti adiscutere ai sensi dell’art. 281 sexies cod. proc. civ.Questa Corte ha stabilito, con orientamento già ribadito e che ilCollegio intende ulteriormente confermare (Cass. 10/11/2015 n.22871 e quindi Cass. 3/10/2025 n. 26681; Cass. n. 20973 del23/07/2025) che è corretto e non viola gli artt. 281 sexies e 350 -352 cod. proc. civ., l'operato del giudice d'appello che, intendendodecidere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., in forzadel disposto dell'ultimo comma dell'art. 352 cod. proc. civ. (aggiuntodall'art. 27, comma 1, lett. d], della legge 12/11/2011 n. 183),esaurita l'attività prevista nell'art. 350 cod. proc. civ., non dovendoprovvedere a norma dell'articolo 356 cod. proc. civ., all'udienzafissata per la trattazione dell'appello invita l'unica parte presente –essendo l'altra assente non giustificata – a precisare le conclusioni,senza fissare un'altra udienza allo scopo e, in mancanza di istanza diparte di rinvio della discussione orale ad un'udienza successiva, ordinala discussione orale nella stessa udienza e pronuncia sentenza altermine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisaesposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.Nel caso di specie dal verbale di causa risulta, inoltre, che ilprovvedimento venne letto in udienza (si vedano sul punto Cass. n.22266 del 01/08/2025 e Cass. 30180 del 22/11/2024). Da ultimo, maR.g. n. n. 28290 del 2022;Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 5 di 9Numero registro generale 28290/2022Numero sezionale 121/2026Numero di raccolta generale 11447/2026Data pubblicazione 28/04/2026non da meno, la difesa del Natalizi non adduce alcun serio elementoper poter ritenere che l’assenza del difensore dell’appellato all’udienzadinanzi alla Corte territoriale fosse in qualche modo giustificata o chedi detta udienza non fosse stato dato rituale avviso.3. Il terzo motivo deduce violazione, errata e mancata applicazionedell’art. 1813 cod. civ., dell’art. 1372 cod. civ., degli artt. da 215 a219 cod. civ., degli artt. 782 e 783 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.,il tutto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.Il ricorrente censura la sentenza della Corte territoriale per avereaffermato che nel rapporto tra il Natalizi e la Saba l’estinzione delmutuo bancario da questa contratto per perfezionare l’acquistodell’abitazione in Roma non aveva dato luogo a un rapporto di mutuo,difettando l’elemento della realità, ossia della materiale consegna deldenaro, tra la stessa Saba e il Natalizi.Lo scrutinio del motivo non è meritevole di favorevole esito: la Corted’appello ha affermato che pur essendo incontestato che il Nataliziaveva estinto il mutuo contratto dalla Saba, all’epoca ancora suamoglie, non poteva dirsi realizzato un contratto di mutuoendofamliare, in quanto trattandosi di contratto reale difettava ilrequisito della consegna e non vi era prova dell’assunzione di unobbligo di restituzione da parte della Saba. La Corte territoriale haaltresì, affermato che il Natalizi avrebbe dovuto proporre l’azione diingiustificato arricchimento al fine di ottenere il rimborso della sommapagata per l’estinzione del mutuo bancario: affermazione,quest’ultima, corretta in punto di diritto alla luce di quanto stabilitodalle SS.UU. di questa Corte: ovvero che chi paga volontariamente ildebito altrui non può proporre l’azione di indebito né quella disurrogazione, ma solo quella di ingiustificato arricchimento (Cass.R.g. n. n. 28290 del 2022;Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 6 di 9Numero registro generale 28290/2022Numero sezionale 121/2026Numero di raccolta generale 11447/2026Data pubblicazione 28/04/2026Sez. U., 29/04/2009, n. 9946; cfr. altresì Sez. 3, Ordinanza n. 16213del 17/06/2025).In conclusione: la Corte d’appello ha affermato che il Natalizi nonaveva dato alcuna somma a mutuo bensì aveva estinto l’altrui debito(della Saba, all’epoca ancora sua moglie). Da tanto consegue che,come affermato correttamente dalla Corte territoriale, il Nataliziavrebbe dovuto proporre l’azione di ingiustificato arricchimento, di cuiall’art. 2041 cod. civ., che, viceversa, egli non aveva mai proposto, etantomeno avrebbe potuto proporla in questa sede.L’affermazione decisoria della Corte territoriale relativa alla mancataproposizione dell’azione di cui all’art. 2041 cod. civ. è rimasta priva dicensura e il terzo motivo è, pertanto, infondato.4. Il quarto motivo pone censura di violazione, erronea e mancataapplicazione degli artt. 143 e 160 cod. civ. in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Il ricorrente lamenta che la Corted’appello avrebbe reso una motivazione meramente apparente inordine alla pretesa necessità di contribuzione ai bisogni della famigliada parte del Natalizi, che a tanto avrebbe provveduto mediantel’estinzione del mutuo bancario.Il motivo è inammissibile con riferimento al vizio di motivazioneapparente, in quanto una motivazione è stata resa dalla Corted’appello ed essa è intellegibile (sul cd. minimo costituzionale sivedano Sez. U 7/04/2014 n. 8053 e più di recente Cass. 3/03/2022n. 7090) e potrebbe, quindi, sindacarsi soltanto se essa sia correttain diritto. Lo scrutinio è tuttavia precluso dall’avere il ricorrenteomesso di censurare l’affermazione decisoria della Corte territorialerelativa alla mancata proposizione dell’azione di arricchimento senzacausa, di per sé sufficiente a sorreggere il dispositivo della decisioneimpugnata.R.g. n. n. 28290 del 2022;Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 7 di 9Numero registro generale 28290/2022Numero sezionale 121/2026Numero di raccolta generale 11447/2026Data pubblicazione 28/04/20265. Il quinto motivo censura la sentenza d’appello per violazione e mancataapplicazione degli artt. 782 e 783 cod. civ. in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3 cod. proc. civ. Il ricorrente deduce cheerroneamente i giudici dell’impugnazione di merito hanno ritenuto cheil pagamento della somma di oltre centottantamila euro avesseintegrato una donazione e non ne hanno dichiarato la nullità,trattandosi di una donazione non di modico valore e quindinecessitante della forma scritta con atto pubblico.La mancata impugnazione dell’affermazione della mancataproposizione dell’azione residuale di ingiustificato arricchimento rendeassorbito anche questo ultimo motivo.6. Il ricorso, in quanto tutti i motivi sono inammissibili o infondati, deveessere rigettato.7. Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e tenuto contodell’attività processuale espletata, in relazione al valore dellacontroversia, sono liquidate come da dispositivo e devono esseredistratte in favore dell’avvocato della controricorrente, che ha reso ladichiarazione di cui all’art. 93, primo comma, cod. proc. civ.8. La decisione di rigetto del ricorso comporta l’attestazione, ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo13, se dovuto. P.Q.MR.g. n. n. 28290 del 2022;Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 8 di 9Numero registro generale 28290/2022Numero sezionale 121/2026Numero di raccolta generale 11447/2026Data pubblicazione 28/04/2026La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 5.880,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge,con distrazione in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favoredel competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis,dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di cassazione,sezione III civile, in data 15/01/2026.Il PresidenteMarco RossettiR.g. n. n. 28290 del 2022;Ad. 15/01/2026; estensore: C. VallePag. 9 di 9