CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 1992
Cassazione n. 40650/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/01/1992 avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione sVolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina indicata in epigrafe, che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato per i reati previsti dall'art. 455 cod. pen. e 640 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'erronea applicazione della legge processuale penale in riferimento alla ricognizione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamentano vizi motivazionali in riferimento all'affermazione di responsabilità, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4); Rilevato che la memoria depositata dal difensore non contiene argomentazioni utili a superare il vaglio di inammissibilità compiuto dall'ufficio esame preliminare ricorsi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso I'll m4ie 2022 Il consigliere e ensore [OSCURATO:PERSONA]