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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 25750/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Nola che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990.

L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva, al bilanciamento delle attenuanti con la recidiva e alla dosimetria della pena.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464).

In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, al momento della commissione dell reato per cui si procede, risultava gravato da plurimi precedenti, anche specifici, e non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacità criminale, ma aveva continuato a perpetrare la medesima condotta, senza che le condanne riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo: l'ulteriore episodio di spaccio, dunque, dimostra ampiamente come il Filosa fosse dedito alla commissione di reati, dimostrando una spiccata capacità criminale.

Relativamente, poi, al giudizio i bilanciamento, deve ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18103/2010) Rv. 245931 - 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017) Rv. 270450 - 01).

La Corte ha motivato il giudizio di equivalenza considerando, in modo congruo e non illogico, che la negativa personalità dell'imputato, stabilmente dedito al compimento di reati, non fosse meritevole di una applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

Quanto alla pena, la pronuncia impugnata valorizza, richiamando l'art. 133 cod. pen., Va rammentato inoltre che l'esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (ex multis, • sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, Marozzi), essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01).

Nel caso di specie, la pena, definita in anni uno di reclusione ed €.2000 di multa, è certamente contenuta al di sotto del medio edittale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente. al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di Nola che lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990. L'esponente lamenta vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in ordine alla applicazione della recidiva, al bilanciamento delle attenuanti con la recidiva e alla dosimetria della pena. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838 ; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che l'imputato, al momento della commissione dell reato per cui si procede, risultava gravato da plurimi precedenti, anche specifici, e non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacità criminale, ma aveva continuato a perpetrare la medesima condotta, senza che le condanne riportate avessero prodotto alcun effetto dissuasivo: l'ulteriore episodio di spaccio, dunque, dimostra ampiamente come il Filosa fosse dedito alla commissione di reati, dimostrando una spiccata capacità criminale. Relativamente, poi, al giudizio i bilanciamento, deve ribadirsi che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 Ud. (dep. 18103/2010) Rv. 245931 - 01, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017 Ud. (dep. 26/06/2017) Rv. 270450 - 01). La Corte ha motivato il giudizio di equivalenza considerando, in modo congruo e non illogico, che la negativa personalità dell'imputato, stabilmente dedito al compimento di reati, non fosse meritevole di una applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. Quanto alla pena, la pronuncia impugnata valorizza, richiamando l'art. 133 cod. pen., Va rammentato inoltre che l'esercizio del potere discrezionale deve essere motivato, ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudicante circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Ciò vale anche per il giudice di appello il quale - pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell'appellante- non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia indicazione di quelli ritenuti rilevanti e di valore decisivo, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta confutazione (ex multis, • sez.3, 27 gennaio 2012,dep. 23 maggio 2012 n. 19441, Marozzi), essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017 ,Rv. 271243;Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Rv. 245596 - 01). Nel caso di specie, la pena, definita in anni uno di reclusione ed €.2000 di multa, è certamente contenuta al di sotto del medio edittale. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrente. al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024 Il
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