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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 14969/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5450/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 4005/2022depositata il 20/12/2022 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne dinnanzi al Tribunale di Milano la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo di accertare che quest’ultima, in virtù dei contratti di compravendita e di leasing stipulati tra le parti, era responsabile di ogni modifica all’immobile oggetto dei contratti apportata nel corso di tali rapporti, e di accertare che la convenuta era obbligata a manlevare [OSCURATO:PERSONA] rispetto ad ogni pretesa risarcitoria inerente ad asseriti interventi abusivi compiuti nella vigenza del contratto di leasing e al posizionamento di stazioni radio poste sulla copertura dell’edificio.

Per l’effetto, [OSCURATO:PERSONA] chiese di condannare [OSCURATO:PERSONA] a pagare in proprio favore tutte le somme che quest’ultima fosse tenuta a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] del Notariato.

2. A fondamento della domanda, l ’ attrice espose che: (i) in data 23/05/2003, nell’ambito di un’operazione di sale and lease back, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. acquistò dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il complesso alberghiero denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, sito in Verona, e contestualmente lo concesse in locazione finanziaria alla società [OSCURATO:PERSONA], con contratto n.

IF740228; (ii) in forza di tali contratti, la società [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato, da un lato, nel contratto di compravendita, che l’immobile, edificato in data anteriore al 1°/09/1967, era conforme alla normativa urbanistica ed edilizia e successivamente erano iniziati lavori di ristrutturazione in virtù di regolare concessione edilizia, ancora in corso alla data della compravendita, e, dall’altro lato, nel contratto di leasing, aveva accertato la regolarità della costruzione e dei relativi impianti e si era impegnata a non apportare modifiche, addizioni e migliorie, garantendo in ogni caso che eventuali modifiche, addizioni e migliorie sarebbero state eseguite a regola d’arte e nel rispetto delle disposizioni vigenti, impegnandosi al contempo a manlevare la società concedente in relazione a eventuali conseguenze pregiudizievoli discendenti da tali attività; (iii) nel corso del contratto di locazione finanziaria, nel 2005, [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto l’immobile alla [OSCURATO:PERSONA] del Notariato, e [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto con la nuova proprietaria un contratto di locazione ad uso alberghiero, mantenendo senza soluzione di continuità la detenzione dell’immobile sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], anno in cui cedette il ramo di azienda alberghiera con insegna “[OSCURATO:PERSONA]” alla società “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”; (iv) nel corso del 2016 la [OSCURATO:PERSONA] del Notariato convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano (giudizio recante R.G. n. 6198\2016) la società UnicreditLeasing, ai sensi degli artt. 1489, 1480, 1479 o 1223 e 1218 c.c., chiedendo di accertarne la responsabilità sia per la realizzazione, in data antecedente all’acquisto ad opera della [OSCURATO:PERSONA], di attività abusiva in zona monumentale concernente una sala del complesso immobiliare alberghiero, sia per aver taciuto l’esistenza di contratti di locazione relativi all’installazione di stazioni radiobase delle società Telecom e Vodafone e, per l’effetto, di condannarla al risarcimento dei danni, quantificati in euro 210.000,00.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. instaurò pertanto il giudizio di primo grado al fine di sentire accertare il proprio diritto ad essere tenuta indenne dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in caso di propria soccombenza nel giudizio instaurato dalla [OSCURATO:PERSONA] del Notariato, ovvero nell’ipotesi in cui fosse stata accertata in quel giudizio la realizzazione di interventi abusivi nel corso del contratto di locazione finanziaria e, comunque, tenuto conto della estraneità della [OSCURATO:PERSONA] ai contratti relativi alla installazione delle antenne.

4. Costituendosi in giudizio, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si oppose alla domanda di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che i lavori di ristrutturazione del complesso alberghiero erano stati eseguiti in virtù di regolare concessione edilizia rilasciata in data 31/05/2002, e che la “Dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]”– espressamente comprensiv a di opere in cartongesso presso la [OSCURATO:PERSONA] dell’Immobile- era stata depositata da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso il Comune di Verona, così dando avvio ai lavori, che erano terminati, rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], in data anteriore alla compravendita del 23/05/2003 in favore diUnicredit Leasing.

5. Sulla base delle medesime considerazioni , la convenuta eccepì l’improcedibilità della domanda di garanzia, in considerazione dell’assenza del previo accertamento della responsabilità e della conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio recante il N.R.G. 6198\2016 e, comunque, dell’assenza di accertamento del danno e della sua imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], la convenuta eccepì la prescrizione del diritto alla manleva vantato da [OSCURATO:PERSONA], rilevando che si trattava di fatti risalenti all’anno 2003, anno della compravendita in favore della [OSCURATO:PERSONA], allorché una parte delle opere di ristrutturazione, tra le quali quelle concernenti la sala Casarini, era già stata eseguit a , senza considerare che le antenne installate sull’edificio erano perfettamente visibili, con conseguente decorso del termine ordinario decennale di prescrizione.

6. Con sentenza n. 3272/2021 il Tribunale di Milano, in accoglimento delle domande di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., accert ò il diritto di quest’ultima ad essere tenuta indenne da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in caso di soccombenza di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio n.

R.G. 6198/2016 instaurato dinanzi al Tribunale di Milano nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] del Notariato, acquirente dell’immobile in precedenza oggetto di locazione finanziaria in essere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s venne pertanto condannata a manlevare [OSCURATO:PERSONA] da quanto quest’ultima fosse tenuta a pagare in favore della [OSCURATO:PERSONA] all’esito del separato giudizio.Il Tribunale non autorizzò la chiamata per diversità del titolo ed esigenze di economia processuale (all’epoca tale giudizio era in appello essendo stata rigettata la domanda).

7. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto autonoma domanda di rivalsa, accolta dal Tribunale, sul presupposto dell’ammissibilità delle sentenze condizionate e dell’interesse ad agire fino all’accertamento definitivo relativo al giudizio introdotto da [OSCURATO:PERSONA], e reputando documentate le circostanze di cui alla domanda di [OSCURATO:PERSONA].

8. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s s.p.a. interpose gravame dinnanzi alla Corte d’appello di Milano.

9. Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiese il rigetto dell’appello.

10. Con sentenza n. 4005/2022, depositata in data 20/12/2022, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Milano ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., condannandola alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

11. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA].p.a. resiste con controricorso.

12. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c.

13. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato note scritteper il rigetto del ricorso.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.”, lamentando che la Corte d ’ Appello, nel riformare la sentenza del Tribunale di Milano - che aveva ritenuto ammissibili le “domande sia di manleva sia di condanna azionate dalla [OSCURATO:PERSONA] leasing s.p.a. e condizionate all’esito del giudizio già instaurato tra la società [OSCURATO:PERSONA] leasing e la [OSCURATO:PERSONA] del Notariato, originariamente recante R.G. n. 6198\2016 e attualmente pendente in grado di appello”– ha affermato che il primo giudice non ha applicato correttamente i principi espressi da questa Corte, giacché « non è consentito pronunciare una sentenza la cui efficacia sia subordinata a un nuovo e ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (Cass. 19895/15; ex pluris Cass. 16135/09; 16621/08; 19657/04); la sentenza condizionale, infatti, deve essere tale da “non richiedere altra indagine oltre quella diretta ad accertare se la circostanza [condizionante] si sia o meno verificata” (Cass. 21013/10) » (così a p. 7, ultimo §, della sentenza).

La ricorrente espone che la Corte d’Appello ha errato nell’affermare che nel caso di specie il Tribunale non avrebbe accertato l’imputabilità a [OSCURATO:PERSONA] di tutti i danni lamentati dalla [OSCURATO:PERSONA] del Notariato, sia sotto il profilo dell’ an che del quantum, motivando che la ricorrente non ha provato l ’ esecuzione da parte della resistente di opere specificamente identificate e oggetto della domanda risarcitoria pendente nei suoi confronti nel separato giudizio.

Con riguardo all’ammissibilità delle domande di accertamento e di condanna proposte da [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente deduce che, in considerazione del fatto che il parallelo giudizio era all’epoca, così come all’epoca del giudizio di secondo grado, pendente in appello (il primo grado si concluse con il rigetto delle domande della [OSCURATO:PERSONA] del Notariato) e, quindi, il quantum del risarcimento eventualmente dovuto da [OSCURATO:PERSONA] non era stato ancora, come non lo era allora, definito, e in considerazione del fatto che l ’ istanza di chiamata di [OSCURATO:PERSONA] in quel giudizio era stata rigettata, questo era l’unico provvedimento consentito al Tribunale per la tutela della posizione dell’odierna ricorrente.

Ciò a nche perché [OSCURATO:PERSONA] in quella sede non poteva, così come non poteva in grado di appello, quantificare il quantum dovuto da [OSCURATO:PERSONA], ma solo provare- come ha fatto e come correttamente ritenuto dal Tribunale - tutti i presupposti per l ’ an del diritto di manleva (così a p. 23, 4° §, del ricorso).

Espone al riguardo la ricorrente che il Tribunale ha accertato e dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] s , giuste previsioni dei contratti di compravendita e leasing: (i)era tenuta a manlevare [OSCURATO:PERSONA] per il risarcimento ad essa richiesto da terzi anche per difformità edilizie dell’immobile; (ii) era stata nella detenzione dell ’ immobile ininterrottamente dal 2002 al 2010; (iii)aveva eseguito le opere di copertura con cartongesso degli affreschi nella [OSCURATO:PERSONA] in epoca compresa tra il 2002 e il 2005, giusta ammissione in atti e prove testimoniali e documentali assunti, così contestati come abusi dalla competente Soprintendenza, giusti provvedimenti amministrativi in atti.

E quindi il Tribunale ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] s a tenere manlevata [OSCURATO:PERSONA], condannandola a manlevarla “ di quanto quest’ultima sarà tenuta a pagare in favore della cassa Nazionale del Notariato all’esito del giudizio da quest’ultima instaurato dinanzi al Tribunale di Milano recante R.G.N. 6186/2016”.

A detta della ricorrente, tale accertamento era già stato compiutamente eseguito dal Tribunale,con sentenza che ha fatto corretta applicazione delle disposizioni sostanziali e processuali ed appare immune da vizi logici, a differenza di quella della Corte territoriale.

2. Il motivo è fondato.

La Corte d’appello ha accolto l’appello sulla base della seguente motivazione: stante la diversità di titoli non è automaticamente estensibile alla dante causa di [OSCURATO:PERSONA] l’eventuale accertamento di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nazionale; non è consentito pronunciare una sentenza la cui efficacia sia subordinata ad un ulteriore accertamento di merito, da compiersi in nuovo giudizio di cognizione (Cass. 19895/2015).

L’imputabilità all’appellante dei danni lamentati da [OSCURATO:PERSONA] non è un evento futuro ed incerto, ma un vero accertamento di merito, da effettuarsi nel contraddittorio fra le parti.

Un tale accertamento di merito non è avvenuto nel giudizio di primo grado, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non ha provato l’esecuzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle opere oggetto del primo giudizio.

Per vedere riconosciuto il proprio diritto di manleva, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto o chiamare in garanzia la propria dante causa nella causa principale oppure provare nel presente giudizio l’esistenza dei presupposti legittimanti l’azione di manleva(così alle pp. 8 e 9 della sentenza). 2.1 “ E’ giurisprudenza costante il principio di diritto secondo cui nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempre che la circostanza tenuta presente sia tale per cui il suo verificarsi non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (fra le tante Cass. n. 19320 del 2018, n. 21013 del 2010, n. 12444 del 2003).

La circostanza del passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna non richiede ulteriori accertamenti di merito, dunque nulla osta alla subordinazione della pronuncia sulla rivalsa alla formazione del giudicato.

In realtà, l’interesse ad agire sarebbe configurabile anche in presenza di una pronuncia non costituente giudicato posto che, come si evince da Cass. Sez.

U. n. 24707 del 2015, l’unica differenza fra l’azione di rivalsa proposta nel giudizio sulla domanda principale e quella proposta separatamente è che solo nel primo caso il giudicato (di condanna) sul rapporto principale è opponibile al garante, mentre nel secondo caso l’accertamento sul rapporto principale si svolgerà senza il vincolo del giudicato” (cosìCass., sez.

III, ord. 22/02/2024, n. 4762; conformi Cass., sez.

Un., sent. 04/12/2015, n. 24707 ; Cass., n. 19329/2018). 2.2 E ’ dunque consentito al convenuto in giudizio di proporre separata azione di rivalsa nei confronti del terzo subordinata al definitivo accertamento della sua responsabilità nel primo giudizio, con la differenza che, se viene fatta la chiamata del terzo nel primo giudizio a questi è opponibile il giudicato che in quel giudizio si forma sul rapporto principale.

Se invece, come nel caso di specie, viene proposta autonoma domanda di rivalsa, in tale giudizio dovrà essere svolto l’accertamento in relazione al rapporto principale, di carattere incidentale perché strumentale esclusivamente al giudizio di rivalsa, senza la partecipazione dell’attore del rapporto principale, e senza il vincolo di giudicato derivante dal giudizio sul rapporto principale. 2.3 Alla luce di tale principio di diritto, non comprensibile, e dunque apparente, è la motivazione della Corte d’appello, dove si legge che l’«accertamento di merito non è avvenuto nel giudizio di primo grado, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non ha provato l’esecuzione da parte di [OSCURATO:PERSONA]», affermazione che sovrappone indebitamente il profilo di rito (l’accertamento incidentale da svolgersi sul rapporto principale nel giudizio avente ad oggetto la rivalsa) con quello di merito (in ordine al rapporto principale).

La motivazione fa discendere dal giudizio sulla mancanza di prova un giudizio di mancato accertamento che non sarebbe avvenuto in primo grado, quando invece il Tribunale un simile giudizio lo ha svolto, riconoscendo l’esistenza della fondatezza della domanda proposta in relazione al rapporto principale. 2.4 N on pertinente è il richiamo a Cass. n. 19895 del 2015, estranea alla presentefattispecie, in cui evento futuro ed incerto, che non richiede ulteriori accertamenti di merito, è il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna dell’attore in rivalsa. 2.5 Non comprensibile poi è l’alternativa posta dalla motivazione, e cioè che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto o chiamare in garanzia la propria dante causa nella causa principale oppure provare nel presente giudizio l’esistenza dei presupposti legittimanti l’azione di manleva, posto che, secondo quanto risulta dalla sommaria esposizione dei fatti di causa nel ricorso , la chiamata in garanzia è stata compiuta, ma dichiarata inammissibile dal giudice.

3. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4) e 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, censurando la motivazione della Corte territoriale secondo la quale “al fine di veder accertato il proprio diritto di manleva, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto o chiamare in garanzia la propria dante causa nella causa principale al fine di consentire a quest’ultima di esercitare il suo diritto di difesa quanto alla formazione della prova di una sua condotta incidente sulla formazione dei danni lamentati da [OSCURATO:PERSONA] ovvero fornire nel presente giudizio la prova rigorosa dell’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’azione di manleva esercitata”(così a p. 9, 2° §, della sentenza), aggiungendo che « Un tale accertamento di merito non è avvenuto nel giudizio di primo grado, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non ha provato l’esecuzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di opere “specificamente”identificate, e oggetto della domanda risarcitoria pendente nei suoi confronti nel separato giudizio, l’imputabilità dell’esecuzione di tali opere in capo a [OSCURATO:PERSONA] durante la vigenza del contratto di leasing, il nesso eziologico intercorrente tra il danno oggetto della domanda di manleva e le opere abusive asseritamente imputabili a [OSCURATO:PERSONA].Basta osservare, con riguardo al danno oggetto della domanda, che [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad allegare la quantificazione del danno operata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio parallelo, senza specificare se e come le voci componenti l’intero complessivo richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] potessero essere ricondotte a specifiche condotte imputabili a [OSCURATO:PERSONA] e corrispondessero a danno eziologicamente collegato ad esse.

Tale lacuna probatoria è di per sé sufficiente a escludere la fondatezza della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] » (così a p. 8 della sentenza). 3.1 La ricorrente espone di aver allegato nell ’ atto introduttivo del giudizio di primo grado di essere stata citata in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] del Notariato per interventi abusivi sull’immobile da essa acquistato nel 2003 e rivenduto nel 2005, consistenti, tra gli altri, nella copertura degli affreschi della [OSCURATO:PERSONA] con pannelli in cartongesso, la cui rimozione era stata ordinata dalla competente Soprintendenza, unitamente agli impianti collocati e al rispristino degli affreschi ammalorati.

All’atto introduttivo la ricorrente allegò l’atto di citazione della [OSCURATO:PERSONA] del Notariato e la propria comparsa di costituzione in detto giudizio.

È stato fin da subito allegato e provato documentalmente quali fossero le opere abusive specificamente indicate e oggetto delle contestazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] del Notariato, vale a dire la copertura con pannelli in cartongesso degli affreschi nella [OSCURATO:PERSONA], nonché l’illecito posizionamento degli impianti con apparecchiature tra i pannelli e gli affreschi.

E ciò è stato talmente chiaro che, nella propria comparsa di costituzione e risposta, [OSCURATO:PERSONA] ha assunto la paternità dell’intervento di copertura degli affreschi - corroborando tale affermazione con propri documenti - nell ’ illusione che detto intervento fosse stato autorizzato dalla Soprintendenza.

Sicché, a detta della ricorente, è evidente la violazione dell’art.115 c.p.c. da parte della Corte territoriale, nella parte in cui ha affermato che l’odierna ricorrente non avrebbe provato l’imputabilità a [OSCURATO:PERSONA] di opere “specificamente” identificate e oggetto della domanda risarcitoria pendente nei confronti nel parallelo giudizio.

Anche a prescindere dall’ammissione della paternità dell’esecuzione della copertura degli affreschi della [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] s , la prova dell ’ imputabilità a lla stessa degli interventi abusivi di cui trattasi era già allegata agli atti introduttivi e dalla stessa documentazione depositata in atti da controparte.

Pertanto, conclude la ricorrente, è destituita di fondamento l’affermazione della Corte territoriale circa il fatto che la ricorrente non avrebbe provato quanto sopra o uno degli elementi di cui si è trattato;cosicché la declaratoria di inammissibilità della domanda di manleva pronunciata dalla Corte territoriale viola gli articoli 115 e 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. per la totale om

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5450/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di MILANO n. 4005/2022depositata il 20/12/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne dinnanzi al Tribunale di Milano la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., chiedendo di accertare che quest’ultima, in virtù dei contratti di compravendita e di leasing stipulati tra le parti, era responsabile di ogni modifica all’immobile oggetto dei contratti apportata nel corso di tali rapporti, e di accertare che la convenuta era obbligata a manlevare [OSCURATO:PERSONA] rispetto ad ogni pretesa risarcitoria inerente ad asseriti interventi abusivi compiuti nella vigenza del contratto di leasing e al posizionamento di stazioni radio poste sulla copertura dell’edificio. Per l’effetto, [OSCURATO:PERSONA] chiese di condannare [OSCURATO:PERSONA] a pagare in proprio favore tutte le somme che quest’ultima fosse tenuta a pagare alla [OSCURATO:PERSONA] del Notariato. 2. A fondamento della domanda, l ’ attrice espose che: (i) in data 23/05/2003, nell’ambito di un’operazione di sale and lease back, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. acquistò dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il complesso alberghiero denominato “[OSCURATO:PERSONA]”, sito in Verona, e contestualmente lo concesse in locazione finanziaria alla società [OSCURATO:PERSONA], con contratto n. IF740228; (ii) in forza di tali contratti, la società [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato, da un lato, nel contratto di compravendita, che l’immobile, edificato in data anteriore al 1°/09/1967, era conforme alla normativa urbanistica ed edilizia e successivamente erano iniziati lavori di ristrutturazione in virtù di regolare concessione edilizia, ancora in corso alla data della compravendita, e, dall’altro lato, nel contratto di leasing, aveva accertato la regolarità della costruzione e dei relativi impianti e si era impegnata a non apportare modifiche, addizioni e migliorie, garantendo in ogni caso che eventuali modifiche, addizioni e migliorie sarebbero state eseguite a regola d’arte e nel rispetto delle disposizioni vigenti, impegnandosi al contempo a manlevare la società concedente in relazione a eventuali conseguenze pregiudizievoli discendenti da tali attività; (iii) nel corso del contratto di locazione finanziaria, nel 2005, [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto l’immobile alla [OSCURATO:PERSONA] del Notariato, e [OSCURATO:PERSONA] aveva sottoscritto con la nuova proprietaria un contratto di locazione ad uso alberghiero, mantenendo senza soluzione di continuità la detenzione dell’immobile sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], anno in cui cedette il ramo di azienda alberghiera con insegna “[OSCURATO:PERSONA]” alla società “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.”; (iv) nel corso del 2016 la [OSCURATO:PERSONA] del Notariato convenne in giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano (giudizio recante R.G. n. 6198\2016) la società UnicreditLeasing, ai sensi degli artt. 1489, 1480, 1479 o 1223 e 1218 c.c., chiedendo di accertarne la responsabilità sia per la realizzazione, in data antecedente all’acquisto ad opera della [OSCURATO:PERSONA], di attività abusiva in zona monumentale concernente una sala del complesso immobiliare alberghiero, sia per aver taciuto l’esistenza di contratti di locazione relativi all’installazione di stazioni radiobase delle società Telecom e Vodafone e, per l’effetto, di condannarla al risarcimento dei danni, quantificati in euro 210.000,00. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. instaurò pertanto il giudizio di primo grado al fine di sentire accertare il proprio diritto ad essere tenuta indenne dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in caso di propria soccombenza nel giudizio instaurato dalla [OSCURATO:PERSONA] del Notariato, ovvero nell’ipotesi in cui fosse stata accertata in quel giudizio la realizzazione di interventi abusivi nel corso del contratto di locazione finanziaria e, comunque, tenuto conto della estraneità della [OSCURATO:PERSONA] ai contratti relativi alla installazione delle antenne. 4. Costituendosi in giudizio, la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si oppose alla domanda di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando che i lavori di ristrutturazione del complesso alberghiero erano stati eseguiti in virtù di regolare concessione edilizia rilasciata in data 31/05/2002, e che la “Dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA]”– espressamente comprensiv a di opere in cartongesso presso la [OSCURATO:PERSONA] dell’Immobile- era stata depositata da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] presso il Comune di Verona, così dando avvio ai lavori, che erano terminati, rispetto alla [OSCURATO:PERSONA], in data anteriore alla compravendita del 23/05/2003 in favore diUnicredit Leasing. 5. Sulla base delle medesime considerazioni , la convenuta eccepì l’improcedibilità della domanda di garanzia, in considerazione dell’assenza del previo accertamento della responsabilità e della conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio recante il N.R.G. 6198\2016 e, comunque, dell’assenza di accertamento del danno e della sua imputazione alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], la convenuta eccepì la prescrizione del diritto alla manleva vantato da [OSCURATO:PERSONA], rilevando che si trattava di fatti risalenti all’anno 2003, anno della compravendita in favore della [OSCURATO:PERSONA], allorché una parte delle opere di ristrutturazione, tra le quali quelle concernenti la sala Casarini, era già stata eseguit a , senza considerare che le antenne installate sull’edificio erano perfettamente visibili, con conseguente decorso del termine ordinario decennale di prescrizione. 6. Con sentenza n. 3272/2021 il Tribunale di Milano, in accoglimento delle domande di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., accert ò il diritto di quest’ultima ad essere tenuta indenne da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in caso di soccombenza di [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio n. R.G. 6198/2016 instaurato dinanzi al Tribunale di Milano nei suoi confronti dalla [OSCURATO:PERSONA] del Notariato, acquirente dell’immobile in precedenza oggetto di locazione finanziaria in essere tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] s venne pertanto condannata a manlevare [OSCURATO:PERSONA] da quanto quest’ultima fosse tenuta a pagare in favore della [OSCURATO:PERSONA] all’esito del separato giudizio.Il Tribunale non autorizzò la chiamata per diversità del titolo ed esigenze di economia processuale (all’epoca tale giudizio era in appello essendo stata rigettata la domanda). 7. [OSCURATO:PERSONA] ha quindi proposto autonoma domanda di rivalsa, accolta dal Tribunale, sul presupposto dell’ammissibilità delle sentenze condizionate e dell’interesse ad agire fino all’accertamento definitivo relativo al giudizio introdotto da [OSCURATO:PERSONA], e reputando documentate le circostanze di cui alla domanda di [OSCURATO:PERSONA]. 8. Avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] s s.p.a. interpose gravame dinnanzi alla Corte d’appello di Milano. 9. Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiese il rigetto dell’appello. 10. Con sentenza n. 4005/2022, depositata in data 20/12/2022, oggetto di ricorso, la Corte d’Appello di Milano ha accolto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., condannandola alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 11. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA].p.a. resiste con controricorso. 12. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. 13. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato note scritteper il rigetto del ricorso. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Nullità della sentenza e del procedimento ai sensi dell’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.”, lamentando che la Corte d ’ Appello, nel riformare la sentenza del Tribunale di Milano - che aveva ritenuto ammissibili le “domande sia di manleva sia di condanna azionate dalla [OSCURATO:PERSONA] leasing s.p.a. e condizionate all’esito del giudizio già instaurato tra la società [OSCURATO:PERSONA] leasing e la [OSCURATO:PERSONA] del Notariato, originariamente recante R.G. n. 6198\2016 e attualmente pendente in grado di appello”– ha affermato che il primo giudice non ha applicato correttamente i principi espressi da questa Corte, giacché « non è consentito pronunciare una sentenza la cui efficacia sia subordinata a un nuovo e ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (Cass. 19895/15; ex pluris Cass. 16135/09; 16621/08; 19657/04); la sentenza condizionale, infatti, deve essere tale da “non richiedere altra indagine oltre quella diretta ad accertare se la circostanza [condizionante] si sia o meno verificata” (Cass. 21013/10) » (così a p. 7, ultimo §, della sentenza). La ricorrente espone che la Corte d’Appello ha errato nell’affermare che nel caso di specie il Tribunale non avrebbe accertato l’imputabilità a [OSCURATO:PERSONA] di tutti i danni lamentati dalla [OSCURATO:PERSONA] del Notariato, sia sotto il profilo dell’ an che del quantum, motivando che la ricorrente non ha provato l ’ esecuzione da parte della resistente di opere specificamente identificate e oggetto della domanda risarcitoria pendente nei suoi confronti nel separato giudizio. Con riguardo all’ammissibilità delle domande di accertamento e di condanna proposte da [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente deduce che, in considerazione del fatto che il parallelo giudizio era all’epoca, così come all’epoca del giudizio di secondo grado, pendente in appello (il primo grado si concluse con il rigetto delle domande della [OSCURATO:PERSONA] del Notariato) e, quindi, il quantum del risarcimento eventualmente dovuto da [OSCURATO:PERSONA] non era stato ancora, come non lo era allora, definito, e in considerazione del fatto che l ’ istanza di chiamata di [OSCURATO:PERSONA] in quel giudizio era stata rigettata, questo era l’unico provvedimento consentito al Tribunale per la tutela della posizione dell’odierna ricorrente. Ciò a nche perché [OSCURATO:PERSONA] in quella sede non poteva, così come non poteva in grado di appello, quantificare il quantum dovuto da [OSCURATO:PERSONA], ma solo provare- come ha fatto e come correttamente ritenuto dal Tribunale - tutti i presupposti per l ’ an del diritto di manleva (così a p. 23, 4° §, del ricorso). Espone al riguardo la ricorrente che il Tribunale ha accertato e dichiarato che [OSCURATO:PERSONA] s , giuste previsioni dei contratti di compravendita e leasing: (i)era tenuta a manlevare [OSCURATO:PERSONA] per il risarcimento ad essa richiesto da terzi anche per difformità edilizie dell’immobile; (ii) era stata nella detenzione dell ’ immobile ininterrottamente dal 2002 al 2010; (iii)aveva eseguito le opere di copertura con cartongesso degli affreschi nella [OSCURATO:PERSONA] in epoca compresa tra il 2002 e il 2005, giusta ammissione in atti e prove testimoniali e documentali assunti, così contestati come abusi dalla competente Soprintendenza, giusti provvedimenti amministrativi in atti. E quindi il Tribunale ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] s a tenere manlevata [OSCURATO:PERSONA], condannandola a manlevarla “ di quanto quest’ultima sarà tenuta a pagare in favore della cassa Nazionale del Notariato all’esito del giudizio da quest’ultima instaurato dinanzi al Tribunale di Milano recante R.G.N. 6186/2016”. A detta della ricorrente, tale accertamento era già stato compiutamente eseguito dal Tribunale,con sentenza che ha fatto corretta applicazione delle disposizioni sostanziali e processuali ed appare immune da vizi logici, a differenza di quella della Corte territoriale. 2. Il motivo è fondato. La Corte d’appello ha accolto l’appello sulla base della seguente motivazione: stante la diversità di titoli non è automaticamente estensibile alla dante causa di [OSCURATO:PERSONA] l’eventuale accertamento di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nazionale; non è consentito pronunciare una sentenza la cui efficacia sia subordinata ad un ulteriore accertamento di merito, da compiersi in nuovo giudizio di cognizione (Cass. 19895/2015). L’imputabilità all’appellante dei danni lamentati da [OSCURATO:PERSONA] non è un evento futuro ed incerto, ma un vero accertamento di merito, da effettuarsi nel contraddittorio fra le parti. Un tale accertamento di merito non è avvenuto nel giudizio di primo grado, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non ha provato l’esecuzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle opere oggetto del primo giudizio. Per vedere riconosciuto il proprio diritto di manleva, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto o chiamare in garanzia la propria dante causa nella causa principale oppure provare nel presente giudizio l’esistenza dei presupposti legittimanti l’azione di manleva(così alle pp. 8 e 9 della sentenza). 2.1 “ E’ giurisprudenza costante il principio di diritto secondo cui nell'ordinamento processuale vigente sono ammesse sentenze di condanna condizionate, quanto alla loro efficacia, al verificarsi di un determinato evento futuro e incerto, alla scadenza di un termine prestabilito o ad una controprestazione specifica, sempre che la circostanza tenuta presente sia tale per cui il suo verificarsi non richieda ulteriori accertamenti di merito da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione (fra le tante Cass. n. 19320 del 2018, n. 21013 del 2010, n. 12444 del 2003). La circostanza del passaggio in cosa giudicata della sentenza di condanna non richiede ulteriori accertamenti di merito, dunque nulla osta alla subordinazione della pronuncia sulla rivalsa alla formazione del giudicato. In realtà, l’interesse ad agire sarebbe configurabile anche in presenza di una pronuncia non costituente giudicato posto che, come si evince da Cass. Sez. U. n. 24707 del 2015, l’unica differenza fra l’azione di rivalsa proposta nel giudizio sulla domanda principale e quella proposta separatamente è che solo nel primo caso il giudicato (di condanna) sul rapporto principale è opponibile al garante, mentre nel secondo caso l’accertamento sul rapporto principale si svolgerà senza il vincolo del giudicato” (cosìCass., sez. III, ord. 22/02/2024, n. 4762; conformi Cass., sez. Un., sent. 04/12/2015, n. 24707 ; Cass., n. 19329/2018). 2.2 E ’ dunque consentito al convenuto in giudizio di proporre separata azione di rivalsa nei confronti del terzo subordinata al definitivo accertamento della sua responsabilità nel primo giudizio, con la differenza che, se viene fatta la chiamata del terzo nel primo giudizio a questi è opponibile il giudicato che in quel giudizio si forma sul rapporto principale. Se invece, come nel caso di specie, viene proposta autonoma domanda di rivalsa, in tale giudizio dovrà essere svolto l’accertamento in relazione al rapporto principale, di carattere incidentale perché strumentale esclusivamente al giudizio di rivalsa, senza la partecipazione dell’attore del rapporto principale, e senza il vincolo di giudicato derivante dal giudizio sul rapporto principale. 2.3 Alla luce di tale principio di diritto, non comprensibile, e dunque apparente, è la motivazione della Corte d’appello, dove si legge che l’«accertamento di merito non è avvenuto nel giudizio di primo grado, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non ha provato l’esecuzione da parte di [OSCURATO:PERSONA]», affermazione che sovrappone indebitamente il profilo di rito (l’accertamento incidentale da svolgersi sul rapporto principale nel giudizio avente ad oggetto la rivalsa) con quello di merito (in ordine al rapporto principale). La motivazione fa discendere dal giudizio sulla mancanza di prova un giudizio di mancato accertamento che non sarebbe avvenuto in primo grado, quando invece il Tribunale un simile giudizio lo ha svolto, riconoscendo l’esistenza della fondatezza della domanda proposta in relazione al rapporto principale. 2.4 N on pertinente è il richiamo a Cass. n. 19895 del 2015, estranea alla presentefattispecie, in cui evento futuro ed incerto, che non richiede ulteriori accertamenti di merito, è il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna dell’attore in rivalsa. 2.5 Non comprensibile poi è l’alternativa posta dalla motivazione, e cioè che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto o chiamare in garanzia la propria dante causa nella causa principale oppure provare nel presente giudizio l’esistenza dei presupposti legittimanti l’azione di manleva, posto che, secondo quanto risulta dalla sommaria esposizione dei fatti di causa nel ricorso , la chiamata in garanzia è stata compiuta, ma dichiarata inammissibile dal giudice. 3. Con il secondo motivo , la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4) e 115 c.p.c. in relazione all’articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.”, censurando la motivazione della Corte territoriale secondo la quale “al fine di veder accertato il proprio diritto di manleva, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto o chiamare in garanzia la propria dante causa nella causa principale al fine di consentire a quest’ultima di esercitare il suo diritto di difesa quanto alla formazione della prova di una sua condotta incidente sulla formazione dei danni lamentati da [OSCURATO:PERSONA] ovvero fornire nel presente giudizio la prova rigorosa dell’esistenza di tutti i presupposti legittimanti l’azione di manleva esercitata”(così a p. 9, 2° §, della sentenza), aggiungendo che « Un tale accertamento di merito non è avvenuto nel giudizio di primo grado, in quanto [OSCURATO:PERSONA] non ha provato l’esecuzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di opere “specificamente”identificate, e oggetto della domanda risarcitoria pendente nei suoi confronti nel separato giudizio, l’imputabilità dell’esecuzione di tali opere in capo a [OSCURATO:PERSONA] durante la vigenza del contratto di leasing, il nesso eziologico intercorrente tra il danno oggetto della domanda di manleva e le opere abusive asseritamente imputabili a [OSCURATO:PERSONA].Basta osservare, con riguardo al danno oggetto della domanda, che [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad allegare la quantificazione del danno operata dalla [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio parallelo, senza specificare se e come le voci componenti l’intero complessivo richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] potessero essere ricondotte a specifiche condotte imputabili a [OSCURATO:PERSONA] e corrispondessero a danno eziologicamente collegato ad esse. Tale lacuna probatoria è di per sé sufficiente a escludere la fondatezza della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] » (così a p. 8 della sentenza). 3.1 La ricorrente espone di aver allegato nell ’ atto introduttivo del giudizio di primo grado di essere stata citata in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] del Notariato per interventi abusivi sull’immobile da essa acquistato nel 2003 e rivenduto nel 2005, consistenti, tra gli altri, nella copertura degli affreschi della [OSCURATO:PERSONA] con pannelli in cartongesso, la cui rimozione era stata ordinata dalla competente Soprintendenza, unitamente agli impianti collocati e al rispristino degli affreschi ammalorati. All’atto introduttivo la ricorrente allegò l’atto di citazione della [OSCURATO:PERSONA] del Notariato e la propria comparsa di costituzione in detto giudizio. È stato fin da subito allegato e provato documentalmente quali fossero le opere abusive specificamente indicate e oggetto delle contestazioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] del Notariato, vale a dire la copertura con pannelli in cartongesso degli affreschi nella [OSCURATO:PERSONA], nonché l’illecito posizionamento degli impianti con apparecchiature tra i pannelli e gli affreschi. E ciò è stato talmente chiaro che, nella propria comparsa di costituzione e risposta, [OSCURATO:PERSONA] ha assunto la paternità dell’intervento di copertura degli affreschi - corroborando tale affermazione con propri documenti - nell ’ illusione che detto intervento fosse stato autorizzato dalla Soprintendenza. Sicché, a detta della ricorente, è evidente la violazione dell’art.115 c.p.c. da parte della Corte territoriale, nella parte in cui ha affermato che l’odierna ricorrente non avrebbe provato l’imputabilità a [OSCURATO:PERSONA] di opere “specificamente” identificate e oggetto della domanda risarcitoria pendente nei confronti nel parallelo giudizio. Anche a prescindere dall’ammissione della paternità dell’esecuzione della copertura degli affreschi della [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] s , la prova dell ’ imputabilità a lla stessa degli interventi abusivi di cui trattasi era già allegata agli atti introduttivi e dalla stessa documentazione depositata in atti da controparte. Pertanto, conclude la ricorrente, è destituita di fondamento l’affermazione della Corte territoriale circa il fatto che la ricorrente non avrebbe provato quanto sopra o uno degli elementi di cui si è trattato;cosicché la declaratoria di inammissibilità della domanda di manleva pronunciata dalla Corte territoriale viola gli articoli 115 e 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. per la totale om
Sentenza Cassazione n. 14969/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris