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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 22393/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.

R.G. 29677-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], m persona del legale rappresentante pio tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI emessa il 25.10.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dal PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che chiede che alla Corte di accogliere il ricorso.

Ric. 2021 n. 29677 sez.

M3 - ud. 25-05-2022 -2- Ritenuto che 1.-La società [OSCURATO:SOCIETA] è stata conduttrice di un immobile sito in Milano, [OSCURATO:PERSONA] numero 4, preso in locazione dalla società [OSCURATO:PERSONA] SR L) la locazione era stata pattuita per la durata di sei anni, dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2014, e si era poi rinnovata fino al 30 giugno 2020, in mancanza di esplicita disdetta. 2.-Tuttavia, nel corso della locazione, prima che essa scadesse, e precisamente in data 29 Aprile 2019, la [OSCURATO:SOCIETA], conduttrice, ha ceduto la proprietà del ramo di azienda alla [OSCURATO:PERSONA] srl, con l'accordo che, ove fosse stato prorogato il contratto di locazione, la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto un indennizzo alla [OSCURATO:SOCIETA].

Il locatore, ossia [OSCURATO:PERSONA] srl, ha intimato lo sfratto per finita locazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], vale a dire alla scadenza naturale al momento della cessione del ramo di azienda, ma contemporaneamente ha stipulato con la conduttrice una scrittura privata con la quale ha autorizzato quest'ultima ad occupare comunque l'immobile in questione dietro pagamento di un indennizzo fino al 2023. 3.-Nella causa di sfratto per finita locazione è intervenuta la [OSCURATO:SOCIETA], sostenendo che l'accordo preso tra le parti, e relativo alla successiva detenzione dell'immobile, era da ritenersi simulato in suo danno, posto che doveva ritenersi come una vera e propria proroga della locazione con conseguente diritto della cedente all'indennizzo previsto nell'accordo.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile questo intervento ed ha convalidato lo sfratto per finita locazione alla data del 31 dicembre 2020.

Conseguentemente, [OSCURATO:SOCIETA] ha iniziato una causa autonoma per far valere la simulazione dell'accordo sottoscritto tra il locatore e la cessionaria del ramo di azienda, ossia la [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che quell'accordo dissimulava una vera e propria proroga della locazione e dunque conseguentemente dava diritto alla medesima [OSCURATO:SOCIETA] all'indennizzo pattuito con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] causa è stata introdotta davanti al Tribunale di Napoli, che però ha dichiarato la sua incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Milano, sul presupposto che si trattava di una causa in materia di locazione da svolgersi nel luogo in cui si trovava l'immobile, ai sensi dell'articolo 21 del codice di procedura civile. 4.-Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione la [OSCURATO:SOCIETA], con un motivo di censura, illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:SOCIETA] ha 4~.40,4~2n14a tk "4.k • 32 O -144 cét, depositato memoria difensivaYIl Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento.

Considerato che 5.-Il motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 19, 20 e 21 del codice civile ed è illustrato negli stessi termini dalla successiva memoria.

La tesi della ricorrente è che il Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza sulla base di una erronea interpretazione della domanda giudiziale, nel senso che la ha intesa come una domanda relativa ad una controversia di locazione o ad un diritto reale sull' immobile.

Fa presente la ricorrente che la domanda da lei introdotta non può essere intesa come una domanda relativa a diritti reali, in quanto è pacifico che essa mirava a far valere le obbligazioni nascenti dal contratto di cessione d'azienda, e che comunque la simulazione era domanda incidentale rispetto a quest'ultima.

Inoltre, anche a voler ritenere come domanda principale quella di simulazione, si tratterebbe di una azione personale, come tale non riconducibile ad una controversia in materia di diritti reali su beni immobili, di cui all'articolo 21 del codice di procedura civile.

Il ricorso è infondato.

Infatti, è fuori luogo invocare, tra i criteri elencati nell'articolo 21 del codice di procedura civile, quello relativo alle controversie relative a diritti reali su beni immobili, rispetto alle quali ovviamente la causa instaurata dalla ricorrente è certamente estranea, avendo ad oggetto la simulazione di un accordo tra locatore e conduttore relativo al godimento del bene, e dunque di un accordo che è fonte non già di diritti reali su beni immobili, bensì di un diritto personale di godimento.

In realtà, l'articolo 21 del codice di procedura civile viene qui in considerazione in ragione del suo richiamo alle cause in materia di locazione e comodato.

Non a quelle riguardanti diritti reali.E, rispetto a tale criterio, di individuazione della competenza, il ricorso è infondato in quanto la domanda è stata qualificata dal giudice di primo grado come una controversia relativa all'immobile sito in Milano, nel senso di una domanda che ha ad oggetto la qualificazione di un accordo con cui sarebbe stata data, secondo la ricorrente, prosecuzione alla locazione commerciale a dispetto dell'apparenza dell'accordo stesso, che invece introduceva un diverso e nuovo diritto di godimento.

Il giudice di merito ha ritenuto dunque che la domanda circa la corretta qualificazione di questo accordo non fosse affatto incidentale, o meramente strumentale, rispetto a quella volta, di conseguenza, a far valere le obbligazioni nascenti dalla scrittura di cessione di azienda.

Ora, a prescindere dalla circostanza che l'interpretazione della domanda fatta dal giudice di merito è insindacabile in Cassazione salvo che si lamenti, ma non è questo il caso, una omessa pronuncia (da ultimo Cass. 30684/ 2017), a prescindere da ciò, è di tutta evidenza come la domanda volta a far valere le obbligazioni nascenti dalla cessione del credito ha come presupposto quella relativa alla corretta interpretazione dell'accordo tra locatario e conduttore in ordine alle sorti della locazione.

Le parti avevano concordato una obbligazione di indennizzo in caso di proroga della locazione, ed è di tale proponga che si è fatta questione in giudizio, onde stabilire se fosse effettiva o simulata.

La domanda di accertamento della simulazione di un contratto di locazione introduce una controversia che certamente ha natura personale, ma che deve ritenersi come vertente in materia di locazione, nel senso voluto dall'articolo 21 c.p.c., proprio perché essa attiene alla effettiva prosecuzione dell'originario contratto di locazione.

Conseguentemente, la competenza non può che essere quella prevista dall'articolo 21: che qui viene in considerazione non per il riferimento che esso fa alle controversie relative a diritti reali su beni immobili, come assume la ricorrente, ma alle controversie in materia di locazione e comodato di immobili.

Va dunque respinto il ricorso ed affermata la competenza per territorio del Tribunale di Milano. ce-aeu-kuk.Z- P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunaile di Milano.

Spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 29677-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], m persona del legale rappresentante pio tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - resistente - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di NAPOLI emessa il 25.10.2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dal PUBBLICO MINISTERO, in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] che chiede che alla Corte di accogliere il ricorso. Ric. 2021 n. 29677 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -2- Ritenuto che 1.-La società [OSCURATO:SOCIETA] è stata conduttrice di un immobile sito in Milano, [OSCURATO:PERSONA] numero 4, preso in locazione dalla società [OSCURATO:PERSONA] SR L) la locazione era stata pattuita per la durata di sei anni, dal 1 luglio 2008 al 30 giugno 2014, e si era poi rinnovata fino al 30 giugno 2020, in mancanza di esplicita disdetta. 2.-Tuttavia, nel corso della locazione, prima che essa scadesse, e precisamente in data 29 Aprile 2019, la [OSCURATO:SOCIETA], conduttrice, ha ceduto la proprietà del ramo di azienda alla [OSCURATO:PERSONA] srl, con l'accordo che, ove fosse stato prorogato il contratto di locazione, la cessionaria [OSCURATO:PERSONA] avrebbe riconosciuto un indennizzo alla [OSCURATO:SOCIETA]. Il locatore, ossia [OSCURATO:PERSONA] srl, ha intimato lo sfratto per finita locazione nei confronti della [OSCURATO:PERSONA], alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], vale a dire alla scadenza naturale al momento della cessione del ramo di azienda, ma contemporaneamente ha stipulato con la conduttrice una scrittura privata con la quale ha autorizzato quest'ultima ad occupare comunque l'immobile in questione dietro pagamento di un indennizzo fino al 2023. 3.-Nella causa di sfratto per finita locazione è intervenuta la [OSCURATO:SOCIETA], sostenendo che l'accordo preso tra le parti, e relativo alla successiva detenzione dell'immobile, era da ritenersi simulato in suo danno, posto che doveva ritenersi come una vera e propria proroga della locazione con conseguente diritto della cedente all'indennizzo previsto nell'accordo. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile questo intervento ed ha convalidato lo sfratto per finita locazione alla data del 31 dicembre 2020. Conseguentemente, [OSCURATO:SOCIETA] ha iniziato una causa autonoma per far valere la simulazione dell'accordo sottoscritto tra il locatore e la cessionaria del ramo di azienda, ossia la [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che quell'accordo dissimulava una vera e propria proroga della locazione e dunque conseguentemente dava diritto alla medesima [OSCURATO:SOCIETA] all'indennizzo pattuito con la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] causa è stata introdotta davanti al Tribunale di Napoli, che però ha dichiarato la sua incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Milano, sul presupposto che si trattava di una causa in materia di locazione da svolgersi nel luogo in cui si trovava l'immobile, ai sensi dell'articolo 21 del codice di procedura civile. 4.-Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione la [OSCURATO:SOCIETA], con un motivo di censura, illustrato da successiva memoria. [OSCURATO:SOCIETA] ha 4~.40,4~2n14a tk "4.k • 32 O -144 cét, depositato memoria difensivaYIl Procuratore generale ha chiesto l'accoglimento. Considerato che 5.-Il motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 19, 20 e 21 del codice civile ed è illustrato negli stessi termini dalla successiva memoria. La tesi della ricorrente è che il Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza sulla base di una erronea interpretazione della domanda giudiziale, nel senso che la ha intesa come una domanda relativa ad una controversia di locazione o ad un diritto reale sull' immobile. Fa presente la ricorrente che la domanda da lei introdotta non può essere intesa come una domanda relativa a diritti reali, in quanto è pacifico che essa mirava a far valere le obbligazioni nascenti dal contratto di cessione d'azienda, e che comunque la simulazione era domanda incidentale rispetto a quest'ultima. Inoltre, anche a voler ritenere come domanda principale quella di simulazione, si tratterebbe di una azione personale, come tale non riconducibile ad una controversia in materia di diritti reali su beni immobili, di cui all'articolo 21 del codice di procedura civile. Il ricorso è infondato. Infatti, è fuori luogo invocare, tra i criteri elencati nell'articolo 21 del codice di procedura civile, quello relativo alle controversie relative a diritti reali su beni immobili, rispetto alle quali ovviamente la causa instaurata dalla ricorrente è certamente estranea, avendo ad oggetto la simulazione di un accordo tra locatore e conduttore relativo al godimento del bene, e dunque di un accordo che è fonte non già di diritti reali su beni immobili, bensì di un diritto personale di godimento. In realtà, l'articolo 21 del codice di procedura civile viene qui in considerazione in ragione del suo richiamo alle cause in materia di locazione e comodato. Non a quelle riguardanti diritti reali.E, rispetto a tale criterio, di individuazione della competenza, il ricorso è infondato in quanto la domanda è stata qualificata dal giudice di primo grado come una controversia relativa all'immobile sito in Milano, nel senso di una domanda che ha ad oggetto la qualificazione di un accordo con cui sarebbe stata data, secondo la ricorrente, prosecuzione alla locazione commerciale a dispetto dell'apparenza dell'accordo stesso, che invece introduceva un diverso e nuovo diritto di godimento. Il giudice di merito ha ritenuto dunque che la domanda circa la corretta qualificazione di questo accordo non fosse affatto incidentale, o meramente strumentale, rispetto a quella volta, di conseguenza, a far valere le obbligazioni nascenti dalla scrittura di cessione di azienda. Ora, a prescindere dalla circostanza che l'interpretazione della domanda fatta dal giudice di merito è insindacabile in Cassazione salvo che si lamenti, ma non è questo il caso, una omessa pronuncia (da ultimo Cass. 30684/ 2017), a prescindere da ciò, è di tutta evidenza come la domanda volta a far valere le obbligazioni nascenti dalla cessione del credito ha come presupposto quella relativa alla corretta interpretazione dell'accordo tra locatario e conduttore in ordine alle sorti della locazione. Le parti avevano concordato una obbligazione di indennizzo in caso di proroga della locazione, ed è di tale proponga che si è fatta questione in giudizio, onde stabilire se fosse effettiva o simulata. La domanda di accertamento della simulazione di un contratto di locazione introduce una controversia che certamente ha natura personale, ma che deve ritenersi come vertente in materia di locazione, nel senso voluto dall'articolo 21 c.p.c., proprio perché essa attiene alla effettiva prosecuzione dell'originario contratto di locazione. Conseguentemente, la competenza non può che essere quella prevista dall'articolo 21: che qui viene in considerazione non per il riferimento che esso fa alle controversie relative a diritti reali su beni immobili, come assume la ricorrente, ma alle controversie in materia di locazione e comodato di immobili. Va dunque respinto il ricorso ed affermata la competenza per territorio del Tribunale di Milano. ce-aeu-kuk.Z- P.Q.M. La Corte dichiara la competenza del Tribunaile di Milano. Spe
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