CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 30392/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 1540-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 3385/17/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 01540 sez. MT - ud. 26-05-2021 -2- n. 1540/20209 (14041 RILEVATO: che l'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza CTR Lazio, di rigetto dell'appello da essa proposto avverso una sentenza CTP Roma, che aveva accolto il ricorso dei contribuenti GUARINO Andrea e MARTELLI Cecilia avverso un avviso di accertamento, con il quale l'Agenzia del territorio aveva modificato la classe di appartenenza di un'unità immobiliare di loro proprietà, ubicata in Roma, viale [OSCURATO:PERSONA] 98, microzona 19 "Parioli", elevando la classe di appartenenza dalla 7^ all'8^ e rideterminando la rendita catastale da C 212,16 ad C 247,07; la CTP di Roma aveva accolto il ricorso dei contribuenti e la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate, in quanto era insufficiente l'indicazione degli immobili presi in comparazione, per essere stati essi descritti solo con gli identificativi catastali, con conseguente carenza della motivazione dell'impugnato avviso; CONSIDERATO: che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione art. 1 comma 335 della legge n. 311 del 2004, in relazione all'art. 360 comma 1 n.3 cod. proc. civ.; invero, difformemente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia del territorio aveva adeguatamente indicato i presupposti normativi ed amministrativi che lo avevano giustificato (art. 1 comma 335 della legge n. 311 del 2004; determinazione del direttore dell'Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005; le delibere comunali con le quali il Comune di Roma aveva chiesto di procedere alla revisione parziale del i classamento degli immobili ubicati, fra gli altri, nella microzona 5 "Prati"); sulla base di tali elementi, la rideterminazione della classe catastale era stata legittimamente effettuata dall'Agenzia del territorio, avendo essa riscontrato che, nella microzona comunale, nella quale era ubicata l'unità immobiliare di proprietà degli intimati (microzona 19 "Parioli"), il rapporto fra il valore medio di mercato individuato ai sensi del d.P.R. n. 138 del 1998 ed il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'ICI si fosse significativamente discostato, in misura superiore alla soglia del 35%, dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali; e la motivazione dell'avviso impugnato era da ritenere adeguata, in quanto il presupposto della revisione della classe era il riallineamento resosi necessario per l'accertato significativo scostamento di valore rispetto all'insieme delle microzone comunali, senza la necessità di indicare le specifiche caratteristiche dei singoli immobili; e le indicazioni contenute nell'atto impugnato erano sufficienti per consentire al contribuente di conoscere i presupposti del riclassamento operato, da ritenere ampiamente giustificato in quanto il classamento precedente, risalente all'epoca dell'impianto del catasto edilizio urbano, non era più idoneo a rappresentare l'effettiva redditività dell'immobile medesimo; e i riferimenti normativi anzidetti non si focalizzavano sulle singole unità immobiliari e sulle loro specifiche condizioni d'uso e di manutenzione; inoltre l'avviso di accertamento impugnato aveva indicato le unità immobiliari di riferimento, con caratteristiche analoghe a quelle oggetto di accertamento, in considerazione della natura essenzialmente comparativa dell'estimo catastale effettuato; che gli intimati non si sono costituiti;che l'unico motivo di ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate è infondato; che, invero, la giurisprudenza di questa Corte ha ormai individuato con sufficiente precisione il contenuto motivazionale minimo, indispensabile per rendere conforme a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento di unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, richiedendosi una rigorosa motivazione dell'atto di revisione del classamento; in particolare, qualora si tratti, come nella specie, di un mutamento di rendita, conseguente ad un'elevazione della classe di unità immobiliari private ubicate in microzone comunali, ai sensi dell'art. 1 comma 335 della legge n. 311 del 2004, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, essendo necessario accertare la variazione del valore dei singoli immobili presenti nella microzona ed in qual modo i caratteri di ciascuno di essi abbiano conseguito una positiva evoluzione (cfr. Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 27180 del 2019); che l'avviso di accertamento avrebbe dovuto pertanto esplicitare le ragioni che avevano indotto l'amministrazione a modificare d'ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo ai presupposti normativi (d.P.R. n. 138 del 1998; art. 1 comma 335 della legge n. 311 del 2004; provvedimento dell'Agenzia del territorio del 16 febbraio 2005; deliberazione del Consiglio comunale di Roma n. 5 del 2010), idonei unicamente a giustificare l'avvio della procedura di revisione del classamento; l'avviso di accertamento avrebbe dovuto cioè indicare in modo dettagliato, riferito a ciascun edificio, quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che abbiano riqualificato l'area, essendo da ritenere inidoneo il richiamo ad espressioni generiche e di stile, del tutto avulse dalle situazioni concrete; che quanto sopra ha trovato autorevole conferma nella sentenza della Corte Costituzionale n. 249 del 2017, la quale, pur avendo rigettato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 335 della legge n. 311 del 2004, ha tuttavia fissato i precisi criteri, la cui osservanza consente di ritenere legittimo il peculiare sistema di revisione del classamento, introdotto con il citato art. 1 comma 335 legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria del 2005); la Corte Costituzionale ha invero esplicitamente affermato la necessità di una motivazione rigorosa, tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificavano il provvedimento; occorre pertanto tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare; dei caratteri propri del fabbricato nel quale essa è inserita e della microzona di appartenenza, in quanto solo da una valutazione attenta di tali elementi poteva conseguire una corretta riqualificazione catastale delle singole unità immobiliari, ubicate in ciascuna microzona (cfr. Cass. n. 10403 del 2019); che, con specifico riferimento all'elevazione della classe dell'immobile sito nel Comune di Roma, microzona 19 "Parioli", che ha formato oggetto dell'avviso di accertamento impugnato, atteso il carattere diffuso dell'operazione, occorreva quindi un'adeguata motivazione circa gli elementi che, in concreto, avessero inciso sulla diversa attribuzione di classe dell'unità immobiliare in questione, in modo da consentire ai contribuenti di conoscere "ex ante" le ragioni che ne avessero giustificato in concreto l'emanazione, non potendosi ritenere congruo un provvedimento di riclassamento che, come quello in esame, abbia fatto esclusivo riferimento, in termini sintetici e quindi generici, al rapporto fra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerate, rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone in cui è stato suddiviso il Comune di Roma, nonchè al relative scostamento ed ai provvedimenti amministrativi posti a fondamento del riclassamento; sarebbe stato al contrario necessario specificare le fonti, i modi ed i criteri, con i quali questi dati erano stati ricavati ed elaborati, con riferimento alle unità immobiliari in questione, tali da giustificare la più elevata classe ad esse attribuita (cfr., in termini, Cass. n. 27180 del 2019; Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 23051 del 2019); che la CTR ha in definitiva applicato correttamente alla controversia i principi di diritto vigenti in materia, con conseguente rigetto del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate; nulla si dispone per le spese, non essendosi gli intimati costituiti in giudizio; La Corte rigetta il ricorso; nulla s