CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024
Cassazione n. 41035/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILA Eato avviso alle par0 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso il provvedimento del 23 aprile 2024, con la quale il Magistrato di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] che chiedeva di fruire del fornello a gas e delle stoviglie senza alcun limite. Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza ha correttamente qualificato il reclamo ai sensi dell'art. 35 ord. pen. poiché la doglianza atteneva alle modalità di esercizio del diritto del detenuto ed essendo rimessa alle scelte discrezionali dell'amministrazione penitenziaria, non è giustiziabile in sede giurisdizionale; che nel caso di specie il provvedimento è stato legittimamente con la procedura de plano, poiché «il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile» (Sez. 1 n. 28258 del 09/04/2021, Rv. 281998); Per queste ragioni, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il