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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 33393/2022

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SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CATANIA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Catania ha rigettato l'appello proposto in sede cautelare avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, che aveva rigettato l'istanza di modifica della misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata in relazione ai reati di cui agli artt. 512-bis, cod.pen, e 648-bis, cod.pen..

Deduce:

1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai reati contestati e ai rapporti tra Concorso e Comis.

Il primo motivo denuncia l'illogicità della motivazione, che si è appiattita sulle motivazioni del riesame e non ha preso in considerazione gli elementi esposti dalla difesa, che dimostravano l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

A sostegno dell'assunto viene illustrato e compendiato quanto si assume trascurato dal Tribunale.

1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari.

A tale riguardo si assume che le esigenze cautelari sono state ritenute sulla base di un controllo di Polizia risalente nel tempo e sull'indimostrata frequentazione con altri mafiosi.

Secondo il ricorrente, il tribunale avrebbe dovuto considerare le caratteristiche professionali di Concorso, l'atteggiamento collaborativo, oltre che la documentazione offerta a dimostrazione dell'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché aspecifico. 1.1.

La manifesta infondatezza attiene all'assunto secondo cui il giudice dell'appello sarebbe tenuto a dare risposta a ogni singola osservazione difensiva, essendo vero -invece- che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente.

Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, Garasto).

Tanto ha fatto il Tribunale, che -pur rilevando la presenza di un giudicato cautelare- ha puntualmente indicato gli elementi su cui si fondava il giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, rimarcando come non vi fossero elementi di novità eventualmente addotti dall'appellante, rispetto al quadro cautelare già valutato.

1.2. Da tale ultima notazione e dalla presenza di una motivazione siffatta emerge un'ulteriore ragione di inammissibilità, in quanto il ricorso difetta del requisito della specificità, oltre che essere manifestamente infondato per quanto già rilvato.

L'appello, infatti, -per come anticipato- è. stato rigettato perché il tribunale ha rimarcato l'esistenza di un c.d. giudicato cautelare sulle medesime questioni proposte con l'appello, esattamente sovrapponibili a quelle sollevate in sede di riesame.

Il tema dell'esistenza del giudicato cautelare, però, viene del tutto pretermesso dai motivi dell'odierno ricorso, con il quale vengono riproposte - anche in Cassazione- le medesime argomentazioni di merito già esposte con l'appello e con il riesame, eludendo il confronto con la parte essenziale e fondante della decisione del tribunale, ossia l'assenza di novità rispetto a un quadro cautelare già valutato e da ritenersi consolidato.

Tanto mette in rilievo come il ricorso eluda il confronto con le ragioni che hanno portato al rigetto dell'appello, esponendo motivi che -di fatto- sono privi di correlazione con la motivazione del provvedimento impugnato.

Da qui il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01./2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Al contempo e conseguentemente, il ricorso si mostra irnprontato a motivi il cui esame è precluso al giudice della legittimità, dovendosi ricordare che «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice d merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianit:i, Rv. 270628 - 131).

3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a l pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SEMPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CATANIA avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; a seguito di trattazione ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Catania ha rigettato l'appello proposto in sede cautelare avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, che aveva rigettato l'istanza di modifica della misura cautelare dell'obbligo di dimora applicata in relazione ai reati di cui agli artt. 512-bis, cod.pen, e 648-bis, cod.pen.. Deduce: 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai reati contestati e ai rapporti tra Concorso e Comis. Il primo motivo denuncia l'illogicità della motivazione, che si è appiattita sulle motivazioni del riesame e non ha preso in considerazione gli elementi esposti dalla difesa, che dimostravano l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. A sostegno dell'assunto viene illustrato e compendiato quanto si assume trascurato dal Tribunale. 1.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. A tale riguardo si assume che le esigenze cautelari sono state ritenute sulla base di un controllo di Polizia risalente nel tempo e sull'indimostrata frequentazione con altri mafiosi. Secondo il ricorrente, il tribunale avrebbe dovuto considerare le caratteristiche professionali di Concorso, l'atteggiamento collaborativo, oltre che la documentazione offerta a dimostrazione dell'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché aspecifico. 1.1. La manifesta infondatezza attiene all'assunto secondo cui il giudice dell'appello sarebbe tenuto a dare risposta a ogni singola osservazione difensiva, essendo vero -invece- che il giudice di merito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. Sotto tale profilo, dunque, la censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti, costituisce una censura del merito della decisione, in quanto tende, implicitamente, a far valere una differente interpretazione delle emergenze processuali, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 2459 del 17/04/2000, Garasto). Tanto ha fatto il Tribunale, che -pur rilevando la presenza di un giudicato cautelare- ha puntualmente indicato gli elementi su cui si fondava il giudizio di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, rimarcando come non vi fossero elementi di novità eventualmente addotti dall'appellante, rispetto al quadro cautelare già valutato. 1.2. Da tale ultima notazione e dalla presenza di una motivazione siffatta emerge un'ulteriore ragione di inammissibilità, in quanto il ricorso difetta del requisito della specificità, oltre che essere manifestamente infondato per quanto già rilvato. L'appello, infatti, -per come anticipato- è. stato rigettato perché il tribunale ha rimarcato l'esistenza di un c.d. giudicato cautelare sulle medesime questioni proposte con l'appello, esattamente sovrapponibili a quelle sollevate in sede di riesame. Il tema dell'esistenza del giudicato cautelare, però, viene del tutto pretermesso dai motivi dell'odierno ricorso, con il quale vengono riproposte - anche in Cassazione- le medesime argomentazioni di merito già esposte con l'appello e con il riesame, eludendo il confronto con la parte essenziale e fondante della decisione del tribunale, ossia l'assenza di novità rispetto a un quadro cautelare già valutato e da ritenersi consolidato. Tanto mette in rilievo come il ricorso eluda il confronto con le ragioni che hanno portato al rigetto dell'appello, esponendo motivi che -di fatto- sono privi di correlazione con la motivazione del provvedimento impugnato. Da qui il vizio di aspecificità, che si configura non solo nel caso della indeterminatezza e genericità, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01./2014 Rv. 259425, Lavorato; Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Al contempo e conseguentemente, il ricorso si mostra irnprontato a motivi il cui esame è precluso al giudice della legittimità, dovendosi ricordare che «in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice d merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianit:i, Rv. 270628 - 131). 3. Quanto esposto porta alla declaratoria di inammissibilità del ricorso e a ciò segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a l pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così
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