CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 3 marzo 2026
Cassazione n. 11994/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:Procuratore Generale presso Corte d'appello di Caltanissettanel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 22/10/2025 del GIP Tribunale di GelaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Caltanissetta ricorreavverso la sentenza resa dal Tribunale di Gela che, nel definire ex art. 444 cod.proc. pen. il processo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art.186, commi 2, lett. b) e 2-sexies, cod. strada, ha omesso di provvedere sullasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guidanonché in relazione all’eventuale confisca del veicolo, qualora lo stesso dovesseappartenere all’imputato.2. Il Procuratore generale in sede, con requisitoria scritta, ha concluso nelsenso che la Corte “annulli la sentenza impugnata limitatamente all'omessasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente e rinvii, peresame del punto, al Tribunale di Gela, diversa persona fisica; in caso di proprietàdell’auto in capo all’imputo: annulli la sentenza impugnata senza rinviolimitatamente alla omessa confisca del veicolo [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA] (…)confisca che potrà essere disposta dalla stessa Corte”.3. Il primo motivo è fondato.Premesso che è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606cod. proc. pen. nei confronti della sentenza di "patteggiamento" con cui si censuril'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative (cfr. Sez. U, n.21369 del 26/09/2019, dep. 2020, Pg, Rv. 279349 - 01), si deve osservare comenella sentenza impugnata sia stato omesso di applicare al prevenuto la sanzioneamministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, nonostante ciòsia espressamente previsto dall’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada, nellamisura da sei mesi ad un anno.4. È invece infondato il motivo con cui si deduce – peraltro in via ipotetica- l’omessa applicazione della confisca del veicolo, trattandosi di sanzioneamministrativa accessoria che consegue soltanto all’ipotesi di reato ex art. 186cod. strada di cui alla lett. c), mentre nel caso si procede solo per la fattispecie dicui alla lett. b).5. La sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente all’omessaapplicazione della sospensione della patente di guida, sanzione su cui dovràprovvedere nel merito il giudice del rinvio. Il ricorso va rigettato nel resto. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla omessa applicazione dellasanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida erinvia sul punto al Tribunale di Gela. Rigetta il ricorso nel resto.Così è deciso, 3 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]