CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 ottobre 1948
Cassazione n. 40568/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/10/1948 avverso la sentenza del 04/02/2021 del TRIBUNALE di BENEVENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca dell'arma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di Benevento del 4 febbraio 2021 si è dichiarato di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di cui agli art.18 e 30, comma 1, lettera A della legge 157 del 1992, perché il reato è estinto per oblazione con la confisca di quanto in sequestro (fucile calibro 12 da caccia Beretta, munizioni e tesserino venatorio). 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, con un unico motivo di seguito enunciato, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 26 e 28 legge n. 157/1992). La confisca delle armi è consentita solo nelle ipotesi di condanna e non può disporsi in esito all'oblazione. La giurisprudenza della Cassazione sul punto risulta costante (vedi Cassazione Sezione 3, n. 4263/2021). Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta fondato limitatamente alla confisca di quanto in sequestro. Deve ribadirsi la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione sul punto: "In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per la commissione dei reati richiamati dall'art. 28, comma 2, legge 11 febbraio 1992, n. 157, non può essere disposta in caso di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta oblazione" i r (Sez. 3, Sentenza n. 3301 del 19/10/2017 Cc., dep. 24/01/2018, Rv. 272154 - 01). Per l'art. 28, comma 2, legge 157/1992, infatti, nei casi previsti dall'articolo 30, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati. Nel nostro caso, non vi è stata la condanna, ma è stato dichiarato non doversi procedere perché il reato è estinto per intervenuta oblazione. Al riguardo, è stato già osservato da questa Corte che la confisca delle armi utilizzate per la commissione dei reati richiamati dall'art. 28, comma secondo, legge n. 157 del 1992, può essere disposta unicamente in caso di condanna (ad es. Sez. 3, n. 11580 del 04/02/2009, Chirico, Rv. 243017). Tra l'altro, stante l'intervenuta definizione del giudizio nelle richiamate modalità, non possono applicarsi né le norme di cui all'art. 240, comma 1, cod. pen., atteso che non vi è stata condanna, né quelle di cui al comma 2, dal momento che non risultano sequestrate cose che costituiscono il prezzo del reato; né costituiva reato la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione delle medesime, difettando qualsivoglia elemento in tal senso. Alla stregua dei rilievi che precedono, la sentenza impugnata va quindi annullata limitatamente alla disposta confisca (dell'arma e delle munizioni), che si revoca, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'arma e delle munizioni che revoca disponendo la restituzione all'avente diritto. Così deciso il 12/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]