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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 37390/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17988-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 298/26/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, depositata il 18/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/11 / 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 17988 sez.

MT - ud. 08-11-2022 -2- Premesso che:

1. in causa su avviso con cui l'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Bergamo aveva disposto l'accatastamento in D/8 con rendita di €118.0000,00 di un immobile di proprietà della srl [OSCURATO:PERSONA] immobiliare per il quale quest'ultima con procedura DOCFA aveva proposto l'accatastamento in B/4 con rendita di €32.178,80, la CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, rigettando l'appello dell'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Pavia contro la sentenza di primo grado, ha affermato che l'avviso era illegittimo in quanto l'immobile doveva essere accatastato in B/4 trattandosi di fabbricato destinato a sede dell'INPS e senza che avesse alcuna incidenza l'avvenuta variazione nella distribuzione degli spazi interni dovuta alla realizzazione di una cabina elettrica di dimensione modesta rispetto alla dimensione complessiva dell'immobile stesso;

2. l'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Pavia ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciando "violazione o falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del r.d.l. 13 aprile 1939, n.652, del d.P.R. 1142/1949, della circolare n.6/2012 dell'Agenzia del Territorio recepita dall'art. 1, comma 244, della I di stabilità del 2015".

Sostiene che si trattava di immobile a destinazione speciale per il quale "era stata correttamente accertata la categoria D/8 anziché quella proposta B/4, in quanto riferita alla oggettività dell'immobile, con destinazione ad uso commerciale";

3. la società [OSCURATO:PERSONA] immobiliare ha depositato controricorso con il quale chiede dichiararsi il ricorso inammissibile perché proposto dall'ufficio provinciale di Pavia dell'Agenzia delle Entrate laddove l'avviso era stato invece emesso dall'[OSCURATO:PERSONA] di Bergamo e quest'ultimo ufficio si era costituito nei due gradi di merito.

La società chiede, in subordine, rigettarsi il ricorso;

4. la società ha depositato memoria; considerato che:

1. l'eccezione preliminare della controricorrente è infondata.

Questa Corte ha già precisato che, in tema di contenzioso tributario, è ammissibile l'impugnazione proposta da un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate diverso da quello nei cui confronti è stata emessa la sentenza di impugnata dato il carattere unitario dell'Agenzia delle Entrate per cui ogni ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate ha la capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, e si configura quale suo organo con rappresentanza, sicché tutto ciò che riguarda l'articolazione organizzativa interna dell'Agenzia fiscale è processualmente irrilevante, dovendo l'attività difensiva essere riferita all'Agenzia fiscale quale persona giuridica di diritto pubblico e non al singolo ufficio periferico (Cass, Sez.6 -5, n.19829/2016).

2. il ricorso è inammissibile perché, al di là della rubrica, non veicola una doglianza di illegittimità della sentenza impugnata e veicola invece una mera affermazione: all'immobile de quo è stata ben attribuita la categoria in D/8.

Il riferimento alle "caratteristiche oggettive" in base alle quali tale categoria è stata attribuita è del tutto indeterminato: l'Agenzia non ha precisato quali siano queste oggettive caratteristiche né tanto meno ha dedotto come e quando il riferimento ad esse sia stato introdotto in giudizio; ha apoditticamente affermato che l'immobile aveva "destinazione commerciale" laddove è pacifico -perché tanto si legge anche nella prima pagina del ricorso dell'Agenzia- che l'immobile, come evidenziato dalla CTR era destinato a "sede dell'INPS".

3. Si ricorda in proposito che il [OSCURATO:PERSONA] è composto di diverse categorie e classi in cui vengono assegnati le diverse unità immobiliari al fine di sottoporle alla relativa tassazione.

La formazione del [OSCURATO:PERSONA] è stata avviata con il R.D.L. n. 652 del 1939, convertito dalla legge n. 1249 del 1939, successivamente modificato dal D.Igs. 8 aprile 1948, n. 514.

A tal fine, gli immobili sono stati suddivisi in due macro insiemi costituiti, l'uno dalle unità immobiliari ordinarie e l'altro dalle unità immobiliari a destinazione speciale o particolare.

L'art. 8 del R.D.L. 652 del 1939, con. in I. n. 1249 del 1939, definisce la suddivisione degli immobili ordinari in categorie e classi stabilendo che «per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi.

Per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento». [OSCURATO:PERSONA] per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. n. 1142 del 1949, ha definito: le zone censuarie, cioè zone territoriali omogenee sotto il profilo socio-economico nelle quali esistono unità immobiliari similari per ubicazione, caratteristiche ambientali, tipo di costruzione (art. 5); per ogni zona censuaria, le categorie delle diverse destinazioni ordinarie, differenti per caratteristiche intrinseche delle unità immobiliari urbane (art. 6); per ogni categoria, le classi in numero tale da rappresentare le diverse capacità reddituali delle unità immobiliari urbane (art. 7), riferite all'unità di consistenza.

Per ogni categoria e classe sono state individuate le unità tipo che rappresentano il merito medio delle unità immobiliari che vi debbono essere comprese.

I fabbricati sono suddivisi in tre gruppi (circ. min. dir. gen.

Catasto 14.3.1992, n. 5/3/1100): a destinazione ordinaria, ricompresi nelle categorie A, B e C; a destinazione speciale, ricompresi nelle categorie D e E; immobili fittiziamente accatastati, ricompresi nella categoria F. Con riferimento alle unità immobiliari aventi destinazione speciale o particolare assume rilievo l'art. 8 del d.p.r. n. 1142 del 1949 che colloca in tale categoria le «unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previsti nell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni.

Gli immobili aventi destinazione speciale, inseriti nel gruppo D/8 in particolare sono "i Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni".

Nella categoria B/4 invece ricompresi gli "[OSCURATO:PERSONA]" (quale appunto "la sede INPS");

4. all'inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'Agenzia alle spese;

5. dato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per esser amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alle società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 3500,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 1 5 % ed accessori di legge ed C 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17988-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 298/26/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA, depositata il 18/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/11 / 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 17988 sez. MT - ud. 08-11-2022 -2- Premesso che: 1. in causa su avviso con cui l'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Bergamo aveva disposto l'accatastamento in D/8 con rendita di €118.0000,00 di un immobile di proprietà della srl [OSCURATO:PERSONA] immobiliare per il quale quest'ultima con procedura DOCFA aveva proposto l'accatastamento in B/4 con rendita di €32.178,80, la CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, rigettando l'appello dell'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Pavia contro la sentenza di primo grado, ha affermato che l'avviso era illegittimo in quanto l'immobile doveva essere accatastato in B/4 trattandosi di fabbricato destinato a sede dell'INPS e senza che avesse alcuna incidenza l'avvenuta variazione nella distribuzione degli spazi interni dovuta alla realizzazione di una cabina elettrica di dimensione modesta rispetto alla dimensione complessiva dell'immobile stesso; 2. l'Agenzia delle Entrate-[OSCURATO:PERSONA] di Pavia ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciando "violazione o falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del r.d.l. 13 aprile 1939, n.652, del d.P.R. 1142/1949, della circolare n.6/2012 dell'Agenzia del Territorio recepita dall'art. 1, comma 244, della I di stabilità del 2015". Sostiene che si trattava di immobile a destinazione speciale per il quale "era stata correttamente accertata la categoria D/8 anziché quella proposta B/4, in quanto riferita alla oggettività dell'immobile, con destinazione ad uso commerciale"; 3. la società [OSCURATO:PERSONA] immobiliare ha depositato controricorso con il quale chiede dichiararsi il ricorso inammissibile perché proposto dall'ufficio provinciale di Pavia dell'Agenzia delle Entrate laddove l'avviso era stato invece emesso dall'[OSCURATO:PERSONA] di Bergamo e quest'ultimo ufficio si era costituito nei due gradi di merito. La società chiede, in subordine, rigettarsi il ricorso; 4. la società ha depositato memoria; considerato che: 1. l'eccezione preliminare della controricorrente è infondata. Questa Corte ha già precisato che, in tema di contenzioso tributario, è ammissibile l'impugnazione proposta da un Ufficio dell'Agenzia delle Entrate diverso da quello nei cui confronti è stata emessa la sentenza di impugnata dato il carattere unitario dell'Agenzia delle Entrate per cui ogni ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate ha la capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, e si configura quale suo organo con rappresentanza, sicché tutto ciò che riguarda l'articolazione organizzativa interna dell'Agenzia fiscale è processualmente irrilevante, dovendo l'attività difensiva essere riferita all'Agenzia fiscale quale persona giuridica di diritto pubblico e non al singolo ufficio periferico (Cass, Sez.6 -5, n.19829/2016). 2. il ricorso è inammissibile perché, al di là della rubrica, non veicola una doglianza di illegittimità della sentenza impugnata e veicola invece una mera affermazione: all'immobile de quo è stata ben attribuita la categoria in D/8. Il riferimento alle "caratteristiche oggettive" in base alle quali tale categoria è stata attribuita è del tutto indeterminato: l'Agenzia non ha precisato quali siano queste oggettive caratteristiche né tanto meno ha dedotto come e quando il riferimento ad esse sia stato introdotto in giudizio; ha apoditticamente affermato che l'immobile aveva "destinazione commerciale" laddove è pacifico -perché tanto si legge anche nella prima pagina del ricorso dell'Agenzia- che l'immobile, come evidenziato dalla CTR era destinato a "sede dell'INPS". 3. Si ricorda in proposito che il [OSCURATO:PERSONA] è composto di diverse categorie e classi in cui vengono assegnati le diverse unità immobiliari al fine di sottoporle alla relativa tassazione. La formazione del [OSCURATO:PERSONA] è stata avviata con il R.D.L. n. 652 del 1939, convertito dalla legge n. 1249 del 1939, successivamente modificato dal D.Igs. 8 aprile 1948, n. 514. A tal fine, gli immobili sono stati suddivisi in due macro insiemi costituiti, l'uno dalle unità immobiliari ordinarie e l'altro dalle unità immobiliari a destinazione speciale o particolare. L'art. 8 del R.D.L. 652 del 1939, con. in I. n. 1249 del 1939, definisce la suddivisione degli immobili ordinari in categorie e classi stabilendo che «per la determinazione della rendita, le unità immobiliari di gruppi di comuni, comune o porzione di comune, sono distinte, a seconda delle loro condizioni estrinseche ed intrinseche, in categorie e ciascuna categoria in classi. Per ciascuna categoria e classe è determinata la relativa tariffa, la quale esprime in moneta legale la rendita catastale con riferimento agli elementi di valutazione che saranno definiti dal regolamento». [OSCURATO:PERSONA] per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con D.P.R. n. 1142 del 1949, ha definito: le zone censuarie, cioè zone territoriali omogenee sotto il profilo socio-economico nelle quali esistono unità immobiliari similari per ubicazione, caratteristiche ambientali, tipo di costruzione (art. 5); per ogni zona censuaria, le categorie delle diverse destinazioni ordinarie, differenti per caratteristiche intrinseche delle unità immobiliari urbane (art. 6); per ogni categoria, le classi in numero tale da rappresentare le diverse capacità reddituali delle unità immobiliari urbane (art. 7), riferite all'unità di consistenza. Per ogni categoria e classe sono state individuate le unità tipo che rappresentano il merito medio delle unità immobiliari che vi debbono essere comprese. I fabbricati sono suddivisi in tre gruppi (circ. min. dir. gen. Catasto 14.3.1992, n. 5/3/1100): a destinazione ordinaria, ricompresi nelle categorie A, B e C; a destinazione speciale, ricompresi nelle categorie D e E; immobili fittiziamente accatastati, ricompresi nella categoria F. Con riferimento alle unità immobiliari aventi destinazione speciale o particolare assume rilievo l'art. 8 del d.p.r. n. 1142 del 1949 che colloca in tale categoria le «unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati previsti nell'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni. Gli immobili aventi destinazione speciale, inseriti nel gruppo D/8 in particolare sono "i Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni". Nella categoria B/4 invece ricompresi gli "[OSCURATO:PERSONA]" (quale appunto "la sede INPS"); 4. all'inammissibilità del ricorso segue la condanna dell'Agenzia alle spese; 5. dato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per esser amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115; PQM la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere alle società controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 3500,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 1 5 % ed accessori di legge ed C 20
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