CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 luglio 1981
Cassazione n. 03646/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/07/1981 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di Appello di Bologna, con sentenza emessa in data 10/1/2022, confermava la sentenza resa del G.U.P. del Tribunale di Bologna in data 13/5/2021, che aveva condannato alle pene di legge [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di rapina allo stesso contestato. Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti relativi alla sussistenza di un quadro probatorio caratterizzato dall'esito della perizia antropometrica e dagli ulteriori accertamenti sui tabulati telefonici (vedi pagina 5-6 della motivazione); ritenuto che il secondo motivo che deduce nullità della sentenza per inutilizzabilità delle s.i.t. acquisite nel corso della discussione non supera la c.d. prova di resistenza posto che il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, Rv. 270303 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d