CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 10082/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 13955/2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SCARPATO ADELEe [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in R oma , presso la C ancelleria della Corte di Cassazione, ma con diritto di ricevere le comunicazioni presso l’indicato indirizzo PECdell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende, per procure speciali in calce al ricorso -ricorrenti - contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E Oggetto: Personale scolastico Diplomati magistrali Inserimento GAE R.G.N.13955/2018 Cron. Rep. Ud.14/02/2023 - [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore , domiciliato in Roma, via dei P ortoghesi n . 12 presso gli uffici dell’Avvocatura generale dello S tato dalla quale è rappresentato e difesoex lege -controricorrente - avverso la sentenza n. 1115/2017 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. AndreaZuliani. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Firenze, rigettando il gravame , ha confermato la sentenza del Tribunale d i Prato , in funzione di giudice del lavoro, che aveva a sua volta respinto la domanda dei ricorrenti, titolari di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, di accertare – nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – i l loro diritto di essere inseriti nelle graduatorie a esaurimento della Provincia di Prato, terza fascia, nelle rispettive classi concorsuali della Scuola dell’infanzia e primaria,per il triennio 2014/2017. La corte territoriale ha riconosciuto al diploma posseduto dai ricorrenti il valore di idoneo titolo abilitante all’inserimento nelle graduatoriepermanenti, ai sensi dell ’ art. 197 del d.lgs. n. 297 del 1994, del d.m. 10.3.1997 e dell’art. 15, comma 7, del d. P . R . n. 323 del 1998 , ma ha tuttavia respinto le domande , sulla base del rilievo che, con la trasformazione di dettegraduatorie in graduatore a esaurimento (GAE), avvenuta per effetto dell’art. 1, comma 605, lett. c),della legge n. 296 del 2 006, il legislatore ha chiuso in modo definitivo l’accesso ai soggetti che, pur abilitati, non avessero fatto domanda di inserimento entro l’anno scolastico 2007/2008, salve specifiche e tassative eccezioni,tra le quali non è però contemplata la situazione dei ricorrenti. Contro tale sentenza i 28 aspiranti all’inserimento indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione svilupp ato in un unicomotivo . Il Ministero si è difeso con controricorso . I l processo viene trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380- bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia , genericamente, «violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Nell’illustrazione del motivo vengono indicate, quali norme violate dal giudice a quo, quelle contenute nell’art. 197, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 1994, nell’art. 15 del d.P.R. n. 323 del 1998, nell’art. 1, comma 605, della legge 296 del 2006e nell’art. 2935 c.c. I ricorrentisostengono innanzitutto – in contrasto con quanto statuito dal giudice a quo – che l’art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006 non intendeva escludere dall’inserimento nelle GAE coloro che fossero già in possesso di un titolo idon eo alla data della sua entrata in vigore, ma solo coloro che avessero conseguito l’abilitazione in unmomento successivo. Inoltre, i ricorrenti ribadiscono la tesi – fatta propria anche dalla Corte d’Appello di Firenze – secondo cui il loro titolo di studio li avrebbe abilitati all’iscrizione nelle graduatorie permanenti e, quindi, anche nelle GAE. 2. Il ricorso è infondat o perché il dispositivo di rigetto delle originarie domande – seppure basato su una diversa motivazione – è conforme al principio di diritto nel frattempo enunciato in diversi precedenti di questa Corte (Cass. nn. 3830/2021, 4905/2021, 12346/2021, 12347/2021, 35571/2021, 28261/2022, 28307/2022, 34322/2022, 37544/2022, 37547/2022), i quali , pervenendo alle medesime conclusioni cui era già giunta in più occasioni l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (sentenze nn. 11/2017, 4/2019 e 5/2019), hanno affermato che «il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006». Si tratta, pertanto, di limitarsi a «correggere la motivazione» della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c. 2.1. Si rivela i rrilevante ogni censura al la motivazione della Corte d’Appello di Firenze nella parte in cui – essendosi erroneamente dato per certo il preesistente diritt o dei ricorrenti a essere inseriti nella terza fascia delle graduatorie permanenti e, quindi, delle GAE – si è tuttavia affermata la sopravvenuta decadenza da quel diritto per la manca nza di tempestive domande di inserimento. È evidente che, una volta corretta la motivazione e negata l’esistenza ab origine d el diritto , resta esclusa l’applicazione delle norme sulla base delle quali è stata motivata la decadenza e l’interpretazione di quelle norme è del tutto ininfluente ai fini della decisione. 2.2. Infondata è, invece, l’ interpretazione proposta dai ricorrenti dell’art. 15, comma 7, del d.P.R.n. 323 del 1998, in forza del quale «I titoli conseguiti nell’esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell’istituto magistrale iniziati entro l’anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l’attuale valore legale e abilitante all’insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare». 2.2.1.Si deve infatti ribadire quanto espresso – anche sulla base di una compiuta ricostruzione storica del quadro normativo, alla quale si rinvia –nella citata sentenza n. 3830/2021: «il solo possesso del diploma magistrale non era mai stato titolo sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli previsti dal d.lgs. n. 297/1994, e non a caso, quanto al reclutamento, il d.P.R. del 1998 aveva limitato alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami il riconoscimento del titolo. Ciò perché il valore da conservare era quello “ attuale ” e, quindi, la conservazione, disposta per non mortificare le aspettative nate nel previgente sistema, non poteva che operare nei limiti che la disciplina abrogata assicurava. Analogo discorso va fatto in relazione alle graduatorie permanenti, che costituiscono u n’evoluzione di quelle per titoli e … richiedevano ulteriori requisiti oltre al solo possesso del diploma magistrale (art. 2 del regolamento n. 123/2000). La clausola di riserva contenuta nella legge n. 296/2006, pertanto, non può essere estesa fino a ricomprendervi un titolo che, seppure abilitante all’insegnamento, non era stato ritenuto sufficiente per l’iscrizione nelle graduatorie, atteso che la clausola in parola era chiaramente finalizzata, non ad estendere la platea dei soggetti aventi titolo all’iscrizione, bensì “a preservare le aspettative di coloro i quali avessero, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, già affrontato unpercorso di studi per mun irsi del titolo necessario all’inserimento nelle GAE” (C.d.S. Ad. Plen. N. 11/2017). Anche in tal caso la disposizione deve essere letta nel suo complesso e, pertanto, l ’ espressione “ docenti già in possesso del titolo di abilitazione”non può essere avulsa dall ’ intero contesto né si può svalutare il tenore letterale dell’incipit della clausola che non si esprime in termini attributivi di un diritto in precedenza non riconosciuto, bensì “fa salvi” gli inserimenti delle categorie di docenti poi tassativamente indicate, ossia di quei docenti che, ove la trasformazione non fosse avvenuta, avrebbero avuto il titolo necessario per richiedere l’iscrizione in occasione delle operazioni di periodico aggiornamento». 2.2.2. Il motivo è, poi, altrettanto infondato laddove tende a sostenere che il parziale annullamento del decreto ministeriale n. 235/2014 da parte della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015 produca effetti erga omnes in ragione della natura regolamentare del decreto stesso. Infatti, a prescindere dalla naturaregolamentare o meno del decreto annullato, l’annullamento può rimuovere – con efficacia erga omnes – un ostacolo posto dal decreto all’esercizio di un preesistente diritto che trovi il suo fondamento in una norma primaria, ma non può certo determinare l’insorgere di un diritto soggettivo prima insussistente. In sostanza, a ben vedere, tramite l’invocazione dell’efficacia erga omnes del giudicato si pretenderebbe di attribuire alla sentenza del Consiglio di Stato un valore normativo analogo a quello che l ’ordinamento assegna soltanto alle decisioni della Corte costituzionale. 3. Respinto il ricorso, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese di lite relative al presente grado di legittimità, tenu to conto che la giurisprudenza contraria alla interpretazione della legge patrocinata dai ricorrenti è intervenuta solosuccessivamente al deposito del ricorso per cassazione. P.Q.M. La Corte: respingeil ricorso; compensale spese del presente giudizio di legittimità ; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrent i , d ell’ulteriore importo a titolo di contrib