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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14708/2026

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06/2025 della CORTE D'APPELLO DI BARIUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la qualeha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza limitatamente alladeterminazione del trattamento sanzionatorio;letta la memoria depositata dal Procuratore generale presso la Corte d’appello diBari, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 27 giugno 2025, la Corte d’appello di Bari, in funzionedi giudice dell’esecuzione, giudicando in sede di rinvio in seguito ad annullamentodella precedente ordinanza disposto dalla Corte di cassazione (sentenza n. 26844del 16 maggio 2024), ha parzialmente accolto l’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:1) sentenza della Corte di assise di appello di Bari in data 7 luglio 2000,irrevocabile il 29 novembre 2001, con cui [OSCURATO:PERSONA] era condannato alla pena di anni15 di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 74, commi 2 e 3, 73d.P.R. n. 309 del 1990 e 75, l. n. 785 del 1975, uniti in continuazione con quelligiudicati con sentenza in data 15 luglio 1997 dalla medesima Corte d’assised’appello;2) sentenza della Corte di appello di Bari in data 16 gennaio 2020, irrevocabileil 15 gennaio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni 12 direclusione ed euro 15.000 di multa per sette fatti di estorsione aggravati dallafinalità mafiosa e dall’utilizzo del metodo mafioso;3) sentenza della Corte di appello di Bari in data 13 ottobre 2021, irrevocabileil 15 luglio 2022 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 5 di reclusione per ireati di cui agli artt. 2, 4, 7, l. n. 895 del 1967;4) sentenza della Corte di appello di Bari in data 7 novembre 2022,irrevocabile il 24 marzo 2023 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 9 direclusione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.2.

La Corte territoriale ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reatigiudicati con le sentenze sub 2), 3) e 4), mentre lo ha escluso tra i delitti di cuialle sentenze sub 1) e 4).Ha conseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio complessivonella misura di anni venti e mesi due di reclusione.3.

Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,prospettando due motivi di censura.3.1.

Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 627,comma 3, 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., nonché vizio di motivazione.

Adavviso del ricorrente, nel ritenere insussistente il vincolo della continuazione tra ireati giudicati con le sentenze sub 1) e sub 4), la Corte territoriale avrebbedisatteso i principi affermati dalla sentenza rescindente, omettendo di valutare inmodo completo il contenuto delle sentenze definitive emesse dai giudici dellacognizione e il materiale probatorio dagli stessi valorizzato.

In particolare, avrebbetrascurato di valutare la prova fornita dalla difesa circa la perduranza della volontàdi [OSCURATO:PERSONA], durante tutto l’arco temporale intercorrente tra i fatti oggetto dellesentenze sub 1) e sub 4), di continuare a fare parte dell’associazione mafiosa“Società foggiana”, mantenendo il ruolo di vertice della batteria “[OSCURATO:PERSONA]-di giustizia confluite nel processo cd.

“Decima azione”.

L’ordinanza impugnataavrebbe operato una valutazione distorta della sentenza emessa nel procedimentocd.

“Osiride”, in cui il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’art. 416cod. pen., commesso negli anni 2006-2007, considerata come espressione dellafrattura nella continuità volitiva di aderire al sodalizio mafioso.

Tale riqualificazionesarebbe stata erronea, secondo quanto accertato anche nella sentenza “Decimaazione”, nonché nei plurimi elementi indicati dalla difesa.

Inoltre, avrebbeerroneamente affermato la diversità delle due associazioni mafiose oggetto dellesentenze sub 1) e sub 4) sia quanto alla componente soggettiva che all’oggettodelle stesse.3.2.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine allarideterminazione della pena complessiva per i reati in relazione ai quali è statoriconosciuto il vincolo della continuazione.4.

Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari ha depositato unamemoria con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.5.

Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendol’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazionedell'aumento di pena per la continuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.2.

Il primo motivo è infondato.2.1.

Occorre premettere che la Prima sezione di questa Corte, con la sentenzarescindente, ha ribadito il principio secondo cui, ai fini della configurabilità delvincolo della continuazione tra reati di associazione a delinquere di stampomafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato e all’omogeneitàdelle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi,sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo al fine di accertarel’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso laprogressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovveroalla medesima.

Ha, altresì, specificato che, in relazione all’istituto dellacontinuazione, non vige alcuna presunzione e l’unicità del disegno criminoso deveessere accertata positivamente come presente sin dalla iniziale adesioneall’associazione.Con riguardo al caso di specie ha poi evidenziato la sussistenza di pronuncedi condanna di [OSCURATO:PERSONA] intervenute medio tempore, che avevano accertato lapartecipazione del medesimo ad associazioni diverse, non connotate dal caratteremafioso.2.2.

La Corte territoriale, dando puntuale esecuzione al mandato dellasentenza rescindente, ha escluso la sussistenza del medesimo disegno criminosotra i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 74, commi 2 e 3, 73 d.P.R. n. 309 del1990 e 75, l. n. 785 del 1975 giudicati con la sentenza sub 1) della Corte d’assised’appello di Bari in data 7 luglio 2000 (irrevocabile il 29 novembre 2001) e il reatodi cui all’art. 416-bis giudicato con sentenza della Corte d’appello di Bari del 7novembre 2022 (irrevocabile il 24 marzo 2023).A tale conclusione il giudice dell’esecuzione è pervenuto sulla scorta dei fattiaccertati dai giudici della cognizione con pronunce definitive, evidenziandol’amplissimo arco temporale, pari a 21 anni, intercorrente tra le associazionimafiose oggetto delle due pronunce, il quale avrebbe richiesto la dimostrazioneparticolarmente incisiva della sussistenza di un’unitaria deliberazione criminosa,nella specie non fornita dalla difesa.A sostegno di tale conclusione l’ordinanza impugnata ha richiamato lasentenza pronunciata nel procedimento cd.

“Osiride”, la quale ha riqualificatocome associazione a delinquere semplice l’associazione mafiosa originariamentecontestata a [OSCURATO:PERSONA] e alla quale egli aveva preso parte tra il 2006 e il 2007, da ciòdesumendo «una vera e propria frattura nella continuità volitiva» tra l’adesionealla prima associazione mafiosa, oggetto della sentenza sub 1), e l’adesione allaassociazione oggetto della sentenza sub 4), escludendo altresì che «ilrimaneggiamento valutativo» operato da pronunce successive, evocate dalladifesa, potesse intaccare quanto accertato in via definitiva in ordine allapartecipazione del ricorrente ad una associazione a delinquere semplice negli anni2006-2007.Tale valutazione rende superflua ogni considerazione in ordine allacoincidenza soggettiva ed oggettiva dei due sodalizi criminosi, pure operata dallaCorte d’appello.

Essa, peraltro, non risulta in alcun modo scalfita dagli elementiaddotti dal ricorrente a sostegno delle proprie censure, i quali sono costituiti o danel giudizio di primo grado del processo “Decima azione”, oppure la richiesta dimisura cautelare, o le valutazioni contenute nelle schede personali degli imputatiprodotte dall’accusa nel suddetto processo), ovvero dalla sentenza di primo gradoemessa in altro procedimento (cd.

Corona) non ancora conclusosi con pronunciadefinitiva.

Trattasi, invero, di elementi che non risultano accertati o comunqueaccolti in pronunce definitive e che pertanto non possono assumere rilevanza nellavalutazione che il giudice è chiamato a compiere in sede di esecuzione.3.

Il secondo motivo è fondato.3.1.

Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, ilgiudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per lacontinuazione tra reati separatamente giudicati, oltre ad individuare il reato piùgrave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di penain modo distinto per ciascuno dei reati satellite.

La motivazione assolve invero allafunzione di consentire il controllo del corretto uso, da parte del giudice, del suopotere discrezionale per la determinazione del trattamento sanzionatorio anchecon riguardo ai reati satellite, la quale deve avvenire sia nel rispetto dell’art. 81cod. pen., sia della funzione rieducativa della pena, ai sensi dell’art. 27 Cost. (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01).

Il grado di impegnomotivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entitàdegli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto diproporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultinorispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operatosurrettiziamente un cumulo materiale di pene.Tale impegno motivazionale è tanto più intenso quanto più il giudice si discostidal minimo edittale, sicché, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, nonè tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata, e può adempiere alrelativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il merorichiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. essendo in talcaso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 dell’11/07/2025, Randisi, Rv. 288800 – 01; Sez. 6, n.44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01).3.2.

Nel caso in esame, la Corte territoriale, nel rideterminare il trattamentosanzionatorio a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra ireati giudicati con le sentenze sub 2), 3) e 4), ha omesso qualunque motivazione,limitandosi a quantificare le pene irrogate in relazione a ciascun reato satellite.Tale carenza motivazionale appare tanto più censurabile con riguardo ai reatioggetto della sentenza sub 2), in quanto l’ordinanza impugnata ha determinatol’aumento di pena nella stessa misura sia con riguardo ai quattro delitti diestorsione consumata sia in relazione alle due estorsioni tentate.

Essa inoltre haquantificato tale pena nella misura comune di anni uno e mesi due di reclusione,operando un aumento superiore a quello comminato dal giudice della cognizione,in tal modo disattendendo il principio espresso dalle Sezioni unite di questa Corte,secondo cui, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio pereffetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, il giudicedell'esecuzione non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite inmisura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenzairrevocabile di condanna (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino,Rv. 268735 - 01).4.

L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente agliaumenti di pena disposti per i reati satellite con rinvio per nuovo giudizio alla Corted’appello di Bari.

P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato limitatamente agli aumenti di pena perla continuazione, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello diBari.

Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 13/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
06/2025 della CORTE D'APPELLO DI BARIUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], la qualeha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza limitatamente alladeterminazione del trattamento sanzionatorio;letta la memoria depositata dal Procuratore generale presso la Corte d’appello diBari, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 27 giugno 2025, la Corte d’appello di Bari, in funzionedi giudice dell’esecuzione, giudicando in sede di rinvio in seguito ad annullamentodella precedente ordinanza disposto dalla Corte di cassazione (sentenza n. 26844del 16 maggio 2024), ha parzialmente accolto l’istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con le seguenti sentenze:1) sentenza della Corte di assise di appello di Bari in data 7 luglio 2000,irrevocabile il 29 novembre 2001, con cui [OSCURATO:PERSONA] era condannato alla pena di anni15 di reclusione per i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 74, commi 2 e 3, 73d.P.R. n. 309 del 1990 e 75, l. n. 785 del 1975, uniti in continuazione con quelligiudicati con sentenza in data 15 luglio 1997 dalla medesima Corte d’assised’appello;2) sentenza della Corte di appello di Bari in data 16 gennaio 2020, irrevocabileil 15 gennaio 2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di anni 12 direclusione ed euro 15.000 di multa per sette fatti di estorsione aggravati dallafinalità mafiosa e dall’utilizzo del metodo mafioso;3) sentenza della Corte di appello di Bari in data 13 ottobre 2021, irrevocabileil 15 luglio 2022 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 5 di reclusione per ireati di cui agli artt. 2, 4, 7, l. n. 895 del 1967;4) sentenza della Corte di appello di Bari in data 7 novembre 2022,irrevocabile il 24 marzo 2023 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 9 direclusione per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.2. La Corte territoriale ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reatigiudicati con le sentenze sub 2), 3) e 4), mentre lo ha escluso tra i delitti di cuialle sentenze sub 1) e 4).Ha conseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio complessivonella misura di anni venti e mesi due di reclusione.3. Avverso tale ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,prospettando due motivi di censura.3.1. Il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione agli artt. 627,comma 3, 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen., nonché vizio di motivazione. Adavviso del ricorrente, nel ritenere insussistente il vincolo della continuazione tra ireati giudicati con le sentenze sub 1) e sub 4), la Corte territoriale avrebbedisatteso i principi affermati dalla sentenza rescindente, omettendo di valutare inmodo completo il contenuto delle sentenze definitive emesse dai giudici dellacognizione e il materiale probatorio dagli stessi valorizzato. In particolare, avrebbetrascurato di valutare la prova fornita dalla difesa circa la perduranza della volontàdi [OSCURATO:PERSONA], durante tutto l’arco temporale intercorrente tra i fatti oggetto dellesentenze sub 1) e sub 4), di continuare a fare parte dell’associazione mafiosa“Società foggiana”, mantenendo il ruolo di vertice della batteria “[OSCURATO:PERSONA]-di giustizia confluite nel processo cd. “Decima azione”. L’ordinanza impugnataavrebbe operato una valutazione distorta della sentenza emessa nel procedimentocd. “Osiride”, in cui il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’art. 416cod. pen., commesso negli anni 2006-2007, considerata come espressione dellafrattura nella continuità volitiva di aderire al sodalizio mafioso. Tale riqualificazionesarebbe stata erronea, secondo quanto accertato anche nella sentenza “Decimaazione”, nonché nei plurimi elementi indicati dalla difesa. Inoltre, avrebbeerroneamente affermato la diversità delle due associazioni mafiose oggetto dellesentenze sub 1) e sub 4) sia quanto alla componente soggettiva che all’oggettodelle stesse.3.2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine allarideterminazione della pena complessiva per i reati in relazione ai quali è statoriconosciuto il vincolo della continuazione.4. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Bari ha depositato unamemoria con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.5. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendol’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente alla quantificazionedell'aumento di pena per la continuazione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito specificati.2. Il primo motivo è infondato.2.1. Occorre premettere che la Prima sezione di questa Corte, con la sentenzarescindente, ha ribadito il principio secondo cui, ai fini della configurabilità delvincolo della continuazione tra reati di associazione a delinquere di stampomafioso, non è sufficiente il riferimento alla tipologia del reato e all’omogeneitàdelle condotte, ma occorre una specifica indagine sulla natura dei vari sodalizi,sulla loro concreta operatività e sulla loro continuità nel tempo al fine di accertarel’unicità del momento deliberativo e la sua successiva attuazione attraverso laprogressiva appartenenza del soggetto ad una pluralità di organizzazioni ovveroalla medesima. Ha, altresì, specificato che, in relazione all’istituto dellacontinuazione, non vige alcuna presunzione e l’unicità del disegno criminoso deveessere accertata positivamente come presente sin dalla iniziale adesioneall’associazione.Con riguardo al caso di specie ha poi evidenziato la sussistenza di pronuncedi condanna di [OSCURATO:PERSONA] intervenute medio tempore, che avevano accertato lapartecipazione del medesimo ad associazioni diverse, non connotate dal caratteremafioso.2.2. La Corte territoriale, dando puntuale esecuzione al mandato dellasentenza rescindente, ha escluso la sussistenza del medesimo disegno criminosotra i reati di cui agli artt. 416-bis cod. pen., 74, commi 2 e 3, 73 d.P.R. n. 309 del1990 e 75, l. n. 785 del 1975 giudicati con la sentenza sub 1) della Corte d’assised’appello di Bari in data 7 luglio 2000 (irrevocabile il 29 novembre 2001) e il reatodi cui all’art. 416-bis giudicato con sentenza della Corte d’appello di Bari del 7novembre 2022 (irrevocabile il 24 marzo 2023).A tale conclusione il giudice dell’esecuzione è pervenuto sulla scorta dei fattiaccertati dai giudici della cognizione con pronunce definitive, evidenziandol’amplissimo arco temporale, pari a 21 anni, intercorrente tra le associazionimafiose oggetto delle due pronunce, il quale avrebbe richiesto la dimostrazioneparticolarmente incisiva della sussistenza di un’unitaria deliberazione criminosa,nella specie non fornita dalla difesa.A sostegno di tale conclusione l’ordinanza impugnata ha richiamato lasentenza pronunciata nel procedimento cd. “Osiride”, la quale ha riqualificatocome associazione a delinquere semplice l’associazione mafiosa originariamentecontestata a [OSCURATO:PERSONA] e alla quale egli aveva preso parte tra il 2006 e il 2007, da ciòdesumendo «una vera e propria frattura nella continuità volitiva» tra l’adesionealla prima associazione mafiosa, oggetto della sentenza sub 1), e l’adesione allaassociazione oggetto della sentenza sub 4), escludendo altresì che «ilrimaneggiamento valutativo» operato da pronunce successive, evocate dalladifesa, potesse intaccare quanto accertato in via definitiva in ordine allapartecipazione del ricorrente ad una associazione a delinquere semplice negli anni2006-2007.Tale valutazione rende superflua ogni considerazione in ordine allacoincidenza soggettiva ed oggettiva dei due sodalizi criminosi, pure operata dallaCorte d’appello. Essa, peraltro, non risulta in alcun modo scalfita dagli elementiaddotti dal ricorrente a sostegno delle proprie censure, i quali sono costituiti o danel giudizio di primo grado del processo “Decima azione”, oppure la richiesta dimisura cautelare, o le valutazioni contenute nelle schede personali degli imputatiprodotte dall’accusa nel suddetto processo), ovvero dalla sentenza di primo gradoemessa in altro procedimento (cd. Corona) non ancora conclusosi con pronunciadefinitiva. Trattasi, invero, di elementi che non risultano accertati o comunqueaccolti in pronunce definitive e che pertanto non possono assumere rilevanza nellavalutazione che il giudice è chiamato a compiere in sede di esecuzione.3. Il secondo motivo è fondato.3.1. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, ilgiudice dell'esecuzione che deve procedere alla rideterminazione della pena per lacontinuazione tra reati separatamente giudicati, oltre ad individuare il reato piùgrave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di penain modo distinto per ciascuno dei reati satellite. La motivazione assolve invero allafunzione di consentire il controllo del corretto uso, da parte del giudice, del suopotere discrezionale per la determinazione del trattamento sanzionatorio anchecon riguardo ai reati satellite, la quale deve avvenire sia nel rispetto dell’art. 81cod. pen., sia della funzione rieducativa della pena, ai sensi dell’art. 27 Cost. (Sez.U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01). Il grado di impegnomotivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entitàdegli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto diproporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultinorispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operatosurrettiziamente un cumulo materiale di pene.Tale impegno motivazionale è tanto più intenso quanto più il giudice si discostidal minimo edittale, sicché, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, nonè tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata, e può adempiere alrelativo obbligo motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il merorichiamo alla gravità dei fatti o ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. essendo in talcaso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 dell’11/07/2025, Randisi, Rv. 288800 – 01; Sez. 6, n.44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01).3.2. Nel caso in esame, la Corte territoriale, nel rideterminare il trattamentosanzionatorio a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazione tra ireati giudicati con le sentenze sub 2), 3) e 4), ha omesso qualunque motivazione,limitandosi a quantificare le pene irrogate in relazione a ciascun reato satellite.Tale carenza motivazionale appare tanto più censurabile con riguardo ai reatioggetto della sentenza sub 2), in quanto l’ordinanza impugnata ha determinatol’aumento di pena nella stessa misura sia con riguardo ai quattro delitti diestorsione consumata sia in relazione alle due estorsioni tentate. Essa inoltre haquantificato tale pena nella misura comune di anni uno e mesi due di reclusione,operando un aumento superiore a quello comminato dal giudice della cognizione,in tal modo disattendendo il principio espresso dalle Sezioni unite di questa Corte,secondo cui, nel procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio pereffetto dell'applicazione della disciplina del reato continuato, il giudicedell'esecuzione non può quantificare gli aumenti di pena per i reati-satellite inmisura superiore a quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenzairrevocabile di condanna (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino,Rv. 268735 - 01).4. L’ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata limitatamente agliaumenti di pena disposti per i reati satellite con rinvio per nuovo giudizio alla Corted’appello di Bari. P.Q.MAnnulla il provvedimento impugnato limitatamente agli aumenti di pena perla continuazione, con rinvio per nuovo esame sul punto alla Corte di appello diBari. Rigetta nel resto il ricorso.Così deciso il 13/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA] Miccoli
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