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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13882/2022

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a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12563-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Paolo ALLIATA e Marco [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale dei Parioli, n. 47, presso lo studio legale del secondo difensore; - controricorrente - avverso la sentenza n. 936/01/2019 della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE, depositata in data 17/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che l'Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] a seguito di rettifica della dichiarazione relativa all'anno 2014 per avere il contribuente utilizzato un credito d'imposta che l'amministrazione finanziaria riteneva inesistente in quanto non esposto in dichiarazione, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Piemonte rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo che l'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto notificare al contribuente un avviso di accertamento correttamente motivato con riguardo all'inesistenza dei crediti che il contribuente aveva utilizzato in compensazione, atteso che la cartella di pagamento faceva riferimento alla sola dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2014 sicché il contribuente non era stato posto nella condizione di conoscere il fondamento della pretesa; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossione propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimato con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - il controricorrente ha depositato memoria; - nella specie in relazione alle questioni poste dalla controricorrente nella predetta memoria, depositata in vista dell'odierna adunanza, non sussistono i presupposti per definire la causa ai sensi dell'art. 375, primo comma, nn. 1-5, cod. proc. civ. e che, conseguentemente, la stessa va rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte.

P.Q.M.

Rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte Così deciso in Roma in data 09/03/2022 Il Presidente cio NAPOLITANO ip L (4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 12563-2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 063633911001, in persona del Direttore pro tempore, e AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliate in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al controricorso, dagli avv.ti Paolo ALLIATA e Marco [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliato in Roma, al viale dei Parioli, n. 47, presso lo studio legale del secondo difensore; - controricorrente - avverso la sentenza n. 936/01/2019 della Commissione tributaria regionale del PIEMONTE, depositata in data 17/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: - in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, che l'Agenzia delle entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] a seguito di rettifica della dichiarazione relativa all'anno 2014 per avere il contribuente utilizzato un credito d'imposta che l'amministrazione finanziaria riteneva inesistente in quanto non esposto in dichiarazione, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Piemonte rigettava l'appello dell'Ufficio avverso la sfavorevole sentenza di primo grado ritenendo che l'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto notificare al contribuente un avviso di accertamento correttamente motivato con riguardo all'inesistenza dei crediti che il contribuente aveva utilizzato in compensazione, atteso che la cartella di pagamento faceva riferimento alla sola dichiarazione [OSCURATO:PERSONA] 2014 sicché il contribuente non era stato posto nella condizione di conoscere il fondamento della pretesa; - avverso tale statuizione l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate - Riscossione propongono ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l'intimato con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - il controricorrente ha depositato memoria; - nella specie in relazione alle questioni poste dalla controricorrente nella predetta memoria, depositata in vista dell'odierna adunanza, non sussistono i presupposti per definire la causa ai sensi dell'art. 375, primo comma, nn. 1-5, cod. proc. civ. e che, conseguentemente, la stessa va rimessa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte. P.Q.M. Rinvia la causa alla pubblica udienza della Quinta Sezione civile di questa Corte Così deciso in Roma in data 09/03/2022 Il Presidente cio NAPOLITANO ip L (4
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