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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15253/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Afragola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nata ad Afragola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 30.9.2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa de plano in data 30.9.2021 la Corte di appello di Napoli, adita con incidente di esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], usufruttuarie dell'immobile, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], é in qualità di proprietari, di annullamento, previa sospensione, dell'ingiunzione demolitoria disposta con sentenza resa dalla stessa Corte di appello in data 16.10.1998 diventata irrevocabile il 28.12.1998, rilevando che si trattasse delle medesime questioni già sollevate e disattese all'esito di analogo incidente di esecuzione avente ad oggetto il medesimo titolo esecutivo, con ordinanza in data 13.11.2018, avverso la quale era stato proposto ricorso per cassazione dichiarato inammissibile con sentenza del 4.4.2019.

2. Avverso il suddetto provvedimento gli istanti hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso innanzi a questa Corte articolando un unico motivo con il quale contestano la declaratoria di manifesta inammissibilità dell'istanza, peraltro pronunciata in assenza di contraddittorio, stante il permesso di costruire in sanatoria ottenuto, in accoglimento delle domande di condono presentate in data 1.3.1995 recanti i nn. 06018, 06017 e 06016, con provvedimento del Comune di Afragola in data 23.5.2016.

Precisano che nessuna elusione del limite di cubatura fosse rilevabile nel caso di specie trattandosi di un immobile di nuova costruzione con volumetria inferiore ai 3.000 metri cubi ed avendo ogni singola domanda di condono riguardato unità abitative facenti parte del medesimo edificio non superiori ai 750 mc..

Lamentano la mancanza di motivazione in relazione in ordine all'arresto di questa Corte n. 34361 del 18.11.2020, di portata dirimente in quanto perfettamente sovrapponibile al caso di specie, con il quale era stato annullato un provvedimento del G.E. che aveva indebitamente richiamato il superannento del limite volumetrico del 30% in presenza di un immobile di nuova costruzione, in relazione al quale occorreva invece valutare/in applicazione dell'art. 32, comma 25 del d.l. n. 269 del 2003/ il limite di 750 mc per ciascuna richiesta di sanatoria e il contenimento del volume complessivo dell'edificio nella misura massima di 3.000 mc.. [OSCURATO:PERSONA] Plurimi sono i profili di inammissibilità del presente ricorso.

Va in primo luogo rilevato che l'ordinanza resa de plano dalla Corte di appello di Napoli in data 30.6.2021 non poteva costituire oggetto di impugnativa innanzi a questa Corte, avendo ad essa fatto seguito una successiva pronuncia dello stesso G.E in data 16.10.2021 che ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso la suddetta ordinanza.

Era esclusivamente avverso quest'ultima, di conseguenza, che avrebbero potuto rivolgersi le censure articolate dai ricorrenti in relazione all'incidente di esecuzione concernente l'ordine di demolizione azionato con la relativa ingiunzione da parte del Pubblico Ministero.

In secondo luogo, le dispiegate doglianze si incentrano sul permesso di costruire conseguito sulle opere oggetto dell'ordine di demolizione posto a fondamento dell'incidente di esecuzione senza confrontarsi con il dirimente rilievo, che ne ha preluso alla Corte di appello la disamina, concernente l'identità delle questioni articolate con una precedente istanza rivolta alla medesima Corte nel 2016, conclusasi con il suo rigetto.

Con tale provvedimento, suggellato dall'inammissibilità del relativo ricorso per cassazione giusta sentenza di questa stessa Sezione del 4.4.2019, la dimensione fattuale dell'immobile abusivamente realizzato era stata già oggetto di esame anche nel merito, così come il numero di unità immobiliari che componevano l'edificio essendosene esclusa la legittimità del frazionamento surrettiziamente eseguito in violazione dei limiti di cubatura attraverso la proposizione di separate domande concernenti lo stesso immobile.

Non viene tuttavia addotto con il presente ricorso alcun elemento di novità che consenta di superare la declaratoria di inammissibilità dell'istanza rivolta al G.E., tale non potendosi certamente ritenere la pronuncia resa da questa Corte in tutt'altro procedimento che, peraltro, si colloca senza soluzione di continuità nella scia dell'immutata interpretazione giurisprudenziale secondo la quale ai fini del condono edilizio di cui alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, nella vigenza della quale sono state presentate al Comune le domande degli odierni ricorrenti, il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall'art. 39, comma primo, applicabile a tutte le opere, senza distinzione tra residenziali e non residenziali (Sez. 3, Sentenza n. 20889 del 10/06/2020 - dep. 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279313), non può essere eluso attraverso singole istanze presentate in relazione ad un fabbricato unitario facente capo ad un unico proprietario.

Segue a tale esito la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché non sussistendo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento da parte di ciascuno di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nata ad Afragola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nata ad Afragola il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 30.9.2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa de plano in data 30.9.2021 la Corte di appello di Napoli, adita con incidente di esecuzione, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], usufruttuarie dell'immobile, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], é in qualità di proprietari, di annullamento, previa sospensione, dell'ingiunzione demolitoria disposta con sentenza resa dalla stessa Corte di appello in data 16.10.1998 diventata irrevocabile il 28.12.1998, rilevando che si trattasse delle medesime questioni già sollevate e disattese all'esito di analogo incidente di esecuzione avente ad oggetto il medesimo titolo esecutivo, con ordinanza in data 13.11.2018, avverso la quale era stato proposto ricorso per cassazione dichiarato inammissibile con sentenza del 4.4.2019. 2. Avverso il suddetto provvedimento gli istanti hanno congiuntamente proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso innanzi a questa Corte articolando un unico motivo con il quale contestano la declaratoria di manifesta inammissibilità dell'istanza, peraltro pronunciata in assenza di contraddittorio, stante il permesso di costruire in sanatoria ottenuto, in accoglimento delle domande di condono presentate in data 1.3.1995 recanti i nn. 06018, 06017 e 06016, con provvedimento del Comune di Afragola in data 23.5.2016. Precisano che nessuna elusione del limite di cubatura fosse rilevabile nel caso di specie trattandosi di un immobile di nuova costruzione con volumetria inferiore ai 3.000 metri cubi ed avendo ogni singola domanda di condono riguardato unità abitative facenti parte del medesimo edificio non superiori ai 750 mc.. Lamentano la mancanza di motivazione in relazione in ordine all'arresto di questa Corte n. 34361 del 18.11.2020, di portata dirimente in quanto perfettamente sovrapponibile al caso di specie, con il quale era stato annullato un provvedimento del G.E. che aveva indebitamente richiamato il superannento del limite volumetrico del 30% in presenza di un immobile di nuova costruzione, in relazione al quale occorreva invece valutare/in applicazione dell'art. 32, comma 25 del d.l. n. 269 del 2003/ il limite di 750 mc per ciascuna richiesta di sanatoria e il contenimento del volume complessivo dell'edificio nella misura massima di 3.000 mc.. [OSCURATO:PERSONA] Plurimi sono i profili di inammissibilità del presente ricorso. Va in primo luogo rilevato che l'ordinanza resa de plano dalla Corte di appello di Napoli in data 30.6.2021 non poteva costituire oggetto di impugnativa innanzi a questa Corte, avendo ad essa fatto seguito una successiva pronuncia dello stesso G.E in data 16.10.2021 che ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso la suddetta ordinanza. Era esclusivamente avverso quest'ultima, di conseguenza, che avrebbero potuto rivolgersi le censure articolate dai ricorrenti in relazione all'incidente di esecuzione concernente l'ordine di demolizione azionato con la relativa ingiunzione da parte del Pubblico Ministero. In secondo luogo, le dispiegate doglianze si incentrano sul permesso di costruire conseguito sulle opere oggetto dell'ordine di demolizione posto a fondamento dell'incidente di esecuzione senza confrontarsi con il dirimente rilievo, che ne ha preluso alla Corte di appello la disamina, concernente l'identità delle questioni articolate con una precedente istanza rivolta alla medesima Corte nel 2016, conclusasi con il suo rigetto. Con tale provvedimento, suggellato dall'inammissibilità del relativo ricorso per cassazione giusta sentenza di questa stessa Sezione del 4.4.2019, la dimensione fattuale dell'immobile abusivamente realizzato era stata già oggetto di esame anche nel merito, così come il numero di unità immobiliari che componevano l'edificio essendosene esclusa la legittimità del frazionamento surrettiziamente eseguito in violazione dei limiti di cubatura attraverso la proposizione di separate domande concernenti lo stesso immobile. Non viene tuttavia addotto con il presente ricorso alcun elemento di novità che consenta di superare la declaratoria di inammissibilità dell'istanza rivolta al G.E., tale non potendosi certamente ritenere la pronuncia resa da questa Corte in tutt'altro procedimento che, peraltro, si colloca senza soluzione di continuità nella scia dell'immutata interpretazione giurisprudenziale secondo la quale ai fini del condono edilizio di cui alla L. 23 dicembre 1994, n. 724, nella vigenza della quale sono state presentate al Comune le domande degli odierni ricorrenti, il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall'art. 39, comma primo, applicabile a tutte le opere, senza distinzione tra residenziali e non residenziali (Sez. 3, Sentenza n. 20889 del 10/06/2020 - dep. 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279313), non può essere eluso attraverso singole istanze presentate in relazione ad un fabbricato unitario facente capo ad un unico proprietario. Segue a tale esito la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché non sussistendo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento da parte di ciascuno di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della
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