CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 dicembre 1979
Cassazione n. 27592/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/12/1979 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi inammissibile il ricorso udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che chiede l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 gennaio 2021 Corte d'appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 99, comma 4^, 56, 624, 625 nn. 2) e 7) e 337 cod. pen. e di cui all'art. 4 I. 110/1975, ha dichiarato quest'ultimo estinto per prescrizione, rideterminando la pena inflitta. La condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] è consistita nell'avere tentato di impossessarsi, forzandone la serratura, dell'autovettura dell'agente penitenziario, parcheggiata all'esterno della [OSCURATO:PERSONA], ove questi prestava servizio, non riuscendo nell'intento per l'intervento del personale della [OSCURATO:PERSONA], usando minaccia nei confronti degli appartenenti al corpo intervenuti, mentre procedevano all'identificazione, proferendo al loro indirizzo la frase 'sbirri di merda, ve la faccio pagare, non sapete chi sono io, i documenti non ve li do'. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi. 3. Con il primo, lamenta la falsa applicazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 337 cod. pen., nonché il vizio di motivazione. Sostiene che la Corte territoriale cade in contraddizione laddove, da un lato, riconosce che Portoghese era noto agli operanti, ciò implicando che l'atto di identificazione non fosse necessario per il compimento dell'attività istituzionale, dall'altro afferma che la mera resistenza passiva integri il reato. Rileva che la condotta dell'imputato non ha ostacolato la sua identificazione, essendo, infatti, il medesimo stato denunziato all'autorità giudiziaria, in quanto noto agli operanti, mentre la pronuncia di frasi ingiuriose, nel darsi alla fuga, senza mai essere raggiunto non ha carattere impeditivo e può, al più, configurarsi come minaccia, seconcl@ gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità. 4. Con il secondo motivo, fa valere la falsa applicazione dell'art. 69, comma 4 cod. pen., come risultante dall'intervento della sentenza n 73/2020 della Corte costituzionale, nonché del vizio di motivazione, sotto il profilo dell'assenza grafica, per non avere il giudice territoriale motivato sulle doglianze difensive inerenti alla prevalenza della diminuente di cui all'art. 89 cod. perì. sulla recidiva contestata. Sostiene che la Corte di appello si è limitata a riprodurre graficamente la sentenza gravata, senza spiegare le ragioni del diniego di un più favorevole bilanciamento delle circostanze, ancorché si fosse posto in luce che tanto la Suprema Corte, come la Corte delle leggi, hanno chiarito che l'applicazione della recidiva si giustifica 10 lo quando il nuovo reato sia indice di accresciuta pericolosità, ma quando esso è espressione di un maggior grado di colpevolezza, legato alla maggior rinnproverabilità della decisione di violare il precetto penale, nonostante l'ammonimento individuale scaturito dalle precedenti condanne. Assume che, nel caso di specie, l'imputato, affetto da parziale vizio di mente, non poteva essere consapevole dell'ammonimento rappresentato dalle numerose condanne precedenti, per reati omogenei a quello oggetto del giudizio, ciò essendo esplicitamente rappresentato dalla perizia disposta in giudizio che fa esplicito riferimento alla 'superficialità di giudizio' di Portoghese, essendo 'ormai sfilacciata quella che è la capacità di riflettere sul significato etico-sociale di quello che e di prevederne gli esiti'. L'intervento della Corte costituzionale sull'art. 69, comma 4 cod. pen. avrebbe imposto una diversa valutazione, anche in considerazione del fatto che si è trattato di un furto tentato e che la resistenza a pubblico ufficiale, ove ritenuta sussistente, si è concretizzata nella mera fuga, senza contatto fisico con gli agenti. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. Il primo motivo è infondato. 3. La Corte territoriale nel descrivere la reazione di [OSCURATO:PERSONA] alla richiesta di identificazione delle forze dell'ordine, sottolinea che il medesimo, proferì all'indirizzo degli agenti la frase 'sbirri di merda, ve la faccio pagare, non sapete chi sono io, i documenti non ve li do', dandosi alla fuga. La sola rappresentazione del fatto consente di affermare l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen.. Invero, non è discusso neppure dal ricorrente, che Portoghese abbia rivolto agli operanti la frase riportata, di contenuto oggettivamente minaccioso, né che i medesimi stessero procedendo all'identificazione di un soggetto colto nell'atto di rubare un'auto, circostanza rivelata dalle stesse espressioni profferite dall'imputato. Il fatto che egli fosse già noto alle forze dell'ordine non muta la qualità di atto dell'ufficio, dell'attività di identificazione, né il disposto dell'art. 337 cod. pen. distingue tra atto utile ed atto eventualmente superfluo, come sembra suggerire la difesa. Resta, dunque, incontrovertibilmente accertato che Portoghese minacciò i pubblici ufficiali, durante il compimento di un atto d'ufficio, non rilevando che egli si sia dato alla fuga, senza opporre fisica resistenza (sul concetto di minaccia integrante il reato di cui all'art. 337 cod. pen. cfr. da ultimo: Sez. 6 - , Sentenza n. 51961 del 02/10/2018, Rv. 274509). 4. Il secondo motivo è parimenti infondato. Nonostante la sentenza impugnata sia intervenuta prima della pronuncia della Corte Costituzionale n. 73/2020, con la quale si è dichiarata l'ilegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4 cod. pen. nella parte in cui stabiliva il divieto di prevalenza delle circostanze inerenti alla persona del colpevole — e quindi dell'attenuante del vizio parziale di mente- sulla recidiva reiterata, la Corte territoriale rnotiva ampiamente sulle ragioni di applicazione della recidiva e sul diniego della concessione delle attenuanti generiche. E non nega il più favorevole bilanciamento in relazione al divieto di legge, all'epoca vigente, ma i sulla base della maggiore pericolosità espressa dall'interessato con il reato oggetto del giudizio, e quindi sulla base della fondatezza dell'applicazione dell'aggravante, considera che l'insieme delle circostanze del fatto ed il contegno processuale tenuto impedisca un trattamento sanzionatorio meno severo. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ri