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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 26272/2024

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24101/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo e domiciliato per legge in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato per legge in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonché Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, via Nizza 46, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Avvocatura generale Regione [OSCURATO:SOCIETA] -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 25/2019, pubblicata il 29 gennaio 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dirigente di settore del ruolo dell’Avvocatura regionale della Regione [OSCURATO:SOCIETA], con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha premesso di avere presentato la sua candidatura per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale dell’Avvocatura regionale di cui all’avviso pubblico del 9 agosto 2013 e ha chiesto dichiararsi l’illegittimità della deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 20 settembre 2013, con la quale il medesimo incarico era stato conferito a [OSCURATO:PERSONA],e l’obbligo per la medesima Regione di rinnovare la procedura selettiva, con condanna al risarcimento del danno.

Si sono costituiti [OSCURATO:PERSONA], la Regione [OSCURATO:SOCIETA] e, con intervento adesivo autonomo, [OSCURATO:PERSONA], altro partecipante alla detta procedura, il quale ha avanzato le stesse richieste di [OSCURATO:PERSONA], salvo riservarsi in altra sede azione risarcitoria per danni.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1138/2016, ha accolto in parte il ricorso e l’intervento, dichiarando l’illegittimità della procedura e rigettando la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato appello incidentale.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta contumace, mentre [OSCURATO:PERSONA] si è costituito.

La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 25/2019, ha rigettato sia l’appello principale sia quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso e ha presentato ricorso incidentale condizionato articolato in venti motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Regione [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 33, 105, 413, commi 2 e 5, e 419 c.p.c. e 25 Cost.Egli sostiene che la corte territoriale avrebbe errato nel confermare la decisione di primo grado in ordine all’individuazione del giudice competente per territorio, avvenuta dando rilievo alla sede di lavoro di [OSCURATO:PERSONA], che si trovava in [OSCURATO:PERSONA].

In realtà, a suo avviso, con la nomina di quest’ultimo a Dirigente dell’Avvocatura regionale il precedente rapporto di lavoro di dirigente appartenente al ruolo amministrativo sarebbe cessato, con la conseguenza che avrebbe dovuto assumere rilievo, ai fini della competenza, la sede di Catanzaro, ove l’incarico di Dirigente si sarebbe dovuto svolgere.

D’altronde, tutti gli atti inerenti la procedura in esame erano stati prodotti e conservati a Catanzaro.Giudice competente a decidere la controversia sarebbe stato, quindi, il Tribunale di Catanzaro.

Analoghe considerazioni sono svolte quanto all’intervento di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dovuto essere deciso sempre dal Tribunale di Catanzaro, nel cui circondario era la sede in cui l’interveniente prestava servizio.

La doglianza è inammissibile.

Infatti, il ricorrente principale indica, come criterio da seguire per individuare il giudice competente per territorio in primo grado nella presente lite quello dell’art. 413, comma 5, c.p.c., in base al quale: “Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

Peraltro,la dizione dell’art. 413, comma 5, c.p.c., là dove parla di ufficio cui il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto, presuppone, come si evince dalla lettera della disposizione, che sia venuta meno la continuità del rapporto lavorativo e ne sia sorto uno nuovo e ha una ratio che è quella di valorizzare il luogo dove l’attore ha lavorato perché si presume che lì vi siano migliori possibilità di istruire la controversia.

Nella specie, però, non può parlarsi della nascita di un nuovo rapporto lavorativoche avrebbe sostituito quello precedente, atteso che oggetto del contendere era l’ottenimento di un incarico interno alla Regione [OSCURATO:SOCIETA], il quale si pone con evidenza in condizione di continuità con il ruolo in precedenza ricoperto da [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, anche in caso di esito positivo per [OSCURATO:PERSONA] della selezione alla quale egli aveva preso parte, non vi sarebbe stata alcuna cessazione del rapporto di lavoro con la Regione [OSCURATO:SOCIETA], ma questo sarebbe andato avanti, pur se con diverse caratteristiche, divenendo egli, che già era dirigente, il responsabile dell’Avvocatura regionale calabrese, presso la cui sede di [OSCURATO:PERSONA] egli già lavorava.Da ciò deriva che il giudice territorialmente competente a decidere in ordine alla domanda di annullamento della procedura di conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Avvocatura generale della Regione [OSCURATO:SOCIETA] ex art. 10 della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 7 del 1996, nel testo precedente all’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, lett. c), della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 11 del 2015, andava individuato applicando non i criteri enunciati dall’art. 413, comma 5, c.p.c.,ma quelli menzionati dall’art. 413, comma 7, c.p.c., che rinvia, espressamente, all’art. 18 c.p.c. e, implicitamente, all’art. 19 c.p.c. (per un ragionamento simile, pur se in fattispecie differente, cfr. Cass., Sez.

L, n. 26067 del 7 settembre 2023).

Ne consegue che l ’originaria contestazione della competenza in questione, non essendo stata prospettata alla luce dei corretti criteri di legge, non èammissibile.

Infatti, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall’art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell’inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l’incompletezza dell’eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l’eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (Cass., Sez. 6- 2, n. 20597del 7 agosto 2018).

Al riguardo, è stato evidenziato che la Corte di cassazione, cui appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito ancorché per ragioni diverse da quelle sostenute dalla parte ricorrente, è tenuta ad accertare d’ufficio l’osservanza del disposto dell’art. 38 c.p.c., comma 3, con riferimento alla rituale e valida proposizione dell’eccezione di incompetenza che, pur espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza, non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell’inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale (Cass., Sez. 2, n. 11192 del 7 maggio 2010).

L’esistenza di una situazione di incompletezza della formulazione dell’eccezione di incompetenza territoriale sotto il profilo della competenza territoriale derogabile rende, allora, superfluo e inutile l’esame della questione della sussistenza della competenza, con il risultato che l’eccezione in esame doveva essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’originario ricorrente, con correlativa competenza del giudice adito (Cass., Sez. 6-3, n. 15996 del 21 luglio 2011).

Nel caso in esame, il ricorrente principale ha espressamente fondato la sua eccezione di incompetenza per territorio sull’assunto che il rapporto di lavoro di dirigente in corso fra la Regione [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] non fosse il presupposto per il conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Avvocatura regionale e ha affermato che, qualora il dipendente avesse ottenuto tale incarico, il primo rapporto sarebbe dovuto cessare.

Egli, pertanto, non ha ricostruito correttamente la vicenda e non ha menzionato l’art. 19 c.p.c., limitandosi a seguire il riferimento, contenuto nella sentenza di appello, all’art. 413, comma 5, c.p.c., e non ha neanche preso posizione in ordine all’esistenza o meno di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda.

Nel ricorso, peraltro, neppure sono state riportate eventuali richieste avanzate, in primo e secondo grado, dall’interessato che richiamassero l’art. 19 c.p.c. e i criteri di scelta del foro da questa disposizione indicati.

Ne deriva l’inammissibilità della contestazione relativa alla competenza per territorio quanto alla situazione di [OSCURATO:PERSONA].

Ad analoghe conclusioni occorre giungere per quel che concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA], atteso che il ricorrente principale ha, anche in questo caso, errato nell’individuare le disposizioni di rito regolatrici della competenza per territorioe nel ricostruire la vicenda giuridica.

Al riguardo, trova applicazione il principio per il quale l’intervento volontario in causa non spiega influenza sulla determinazione della competenza territoriale, da effettuarsi alla stregua della controversia fra le parti originarie (Cass., Sez. 1, n.1501 del 3 aprile 1 978).

Nella specie, la lite fra le parti originarie è regolata dagli artt. 18 e 19 c.p.c., con la conseguenza che pure la questione di competenza concernente [OSCURATO:PERSONA] è disciplinata da tali disposizioni. 2) Con il secondo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 153, 415, 419, 420 e 421 c.p.c. e 24 Cost. in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che il termine di giorni cinque fissato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per la notifica del decreto e della memoria di intervento di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato perentorio.

La doglianza è infondata.

L’art. 419 c.p.c., intitolato “Intervento volontario”, prescrive che: “Salvo che sia effettuato per l’integrazione necessaria del contraddittorio, l’intervento del terzo ai sensi dell’articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzion e del convenuto, con le modalitàpreviste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili”.

La Corte costituzionale, con sentenza 23 -29 giugno 1983, n. 193 (in G.U. 1a s.s. 6/7/1983, n. 184), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 419 (sub art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533) c.p.c. nella parte in cui, ove un terzo spieghi interventovolontario, non attribuisce al giudice il potere dovere di fissare - con il rispetto del termine di cui all’art. 415 comma quinto (elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcuna delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all’estero) - una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memoria, e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell’interveniente, e che sia notificato a quest ’ ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza”.

Con riferimento al termine di cinque giorni sopra menzionato, oggetto di questo motivo, la Suprema Corte ha affermato, in ipotesi similari, che, nelle controversie soggette al rito del lavoro, il termineper la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, previsto dall’art. 415, comma 4, c.p.c., ha natura ordinatoriaed è, pertanto, prorogabile ad istanza di parte, prima della scadenza, risultando garantite le esigenze del contenimento del processo entro limiti ragionevoli e di salvaguardia del diritto di difesa della controparte dalla natura perentoria deltermine per la costituzione in giudizio del convenuto (Cass., Sez.

L, n. 9222 del 7 maggio 2015).

In particolare, ha precisato che, nel rito del lavoro, l’inosservanza dell’art. 420, commi 9 e 11, c.p.c., che prescrive al cancelliere o alla parte più diligente di notificare al terzo chiamato in causa il ricorso introduttivo, la costituzione del convenuto e l’ordine giudiziale di chiamata, non comporta alcuna nullità, ma solo l’obbligo delgiudice di fissare un nuovo termine per il compimento degli atti omessi (Cass., Sez.

L, n. 10456 dell’8 agosto 2000).

Pertanto, occorre affermare che il termine di cinque giorni previsto dall’art. 419 c.p.c., nel testo risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 1983, per la notifica, in seguito all’intervento volontario del terzo, del provvedimento di fissazione di udienza e della memoria dell’interveniente, ha natura ordinatoria e non perentoria. 3)Con il terzo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 1421 c.c., dell’art. 3 del r.d.n. 1578 del 1993, dell’art. 18 della legge n. 247 del 2012 e dell’art. 10 della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 7 del 1996 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto la corte territoriale non avrebbe esaminato la questione del possesso, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del requisito dell’iscrizione all’albo degli avvocati cassazionisti, richiesto dall’art. 10 della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 7 del 1996 e nell’avviso del 9 agosto 2013 ai fini del conferimento dell’incarico di dirigente dell’avvocatura regionale.

Egli evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto la sua attività professionale in condizioni di incompatibilità, essendo sempre rimasto nel ruolo amministrativo della Regione [OSCURATO:SOCIETA].

La doglianza è infondata.

In primo luogo, si evidenzia che la sentenza di appello ha accertato che l’intimato era dirigente di settore del ruolo dell’[OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:SOCIETA] e che contro questo accertamento di merito non è stato proposto un valido ricorso per cassazione.

A prescindere da ciò, inoltre, si osserva che l’eventuale assenza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], dei requisiti previsti dalla legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 7 del 1996 per concorrere all’incarico oggetto del contendere non fa venire meno la sua legittimazione e il suo interesse a contestare l’invalidità della relativa procedura di assegnazione, la quale spetta, in generale, a chi a tale procedura abbia preso parte.

Le problematiche segnalate dal ricorrente principale avrebbero potuto assumere rilievo solo in sede di ripetizione dell’iter e di determinazione del risarcimento del danno, chiaramente non configurabile in capo a soggetto non avente titolo alla posizione de qua.

Nessuno di questi profili è, però, più oggetto di discussione.

La reiterazione del procedimento è ormai preclusa dall’avvenuto conferimento della menzionata posizione a [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua successiva soppressione.

La domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] è, poi, stata rigettata dal giudice di appello con statuizione ormai passata in giudicato per assenza di impugnazione.4) Con il quarto motivo il ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto la corte territoriale non avrebbe valutato la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto ottenere l’incarico richiesto atteso che egli non era un dirigente, ma un semplice funzionario.

La doglianza è respinta per la seconda ragione che ha condotto al rigetto del terzo motivo. 5) Con il quinto motivo il ricorrente principale contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost., 1176 e 1375 c.c. e 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 atteso che la corte territoriale avrebbe errato a prescrivere che fossero esplicitati non solo i motivi di preferenza verso un candidato, ma anche quelli per i quali gli altri non erano stati scelti.

La doglianza è inammissibile, non avendo colto la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Infatti, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, nella specie, non vi fosse stata alcuna valutazione comparativa perché, dalla lettura della motivazione posta dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] a fondamento della scelta qui contestata, non emergeva “alcuna spiegabile ragione estrinsecamente visibile”.

D’altronde, la semplice menzione dei curriculi dei candidati non significa che gli stessi siano stati esaminati, qualora il loro contenuto non sia assolutamente menzionato nel provvedimento che dovrebbe valutarli.

Al riguardo, si osserva che, in tema di pubblico impiego privatizzato, l’atto di conferimento di incarichi dirigenziali integra una determinazione negoziale di natura privatistica, per la cui adozione l’amministrazione datrice di lavoro è tenuta ad osservare le norme di cui all’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, dovendo pertanto procedere, alla stregua delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (e degli stessi principi evocati dall’art. 97 Cost.), a una valutazione comparativa con gli altri candidati che contempli adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelteadottate (Cass., Sez.

L, n. 6485del 9 marzo 2021).

Nella presente controversia, invece, la condotta della P.A. è stata tale da escludere del tutto anche l’apparenza di una valutazione comparativa. 6) Con il sesto motivo il ricorrente principale contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, 50 [OSCURATO:PERSONA] e 2, 3, 4, 10, 22 e 28 legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 7 del 1996 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la natura dirigenziale dell’incarico in esame.

Per l’esattezza, il responsabile dell’Avvocatura della Regione [OSCURATO:SOCIETA] non sarebbe stato inquadrato da alcuna norma quale dirigente, ma solo assimilato ai dirigenti ai fini economici.

Più precisamente, l’Avvocatura sarebbe stata una struttura di natura tecnica, con la conseguenza che a capo di essa nonavrebbe potuto esservi una persona che esercitasse funzioni dirigenziali, le quali sarebbero riservate a chi svolge compiti di gestione amministrativa.

Non avrebbe avuto rilievo, quindi, il termine dirigente utilizzato nell’art. 10 della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 7 del 1996.

La doglianza è infondata.

Innanzitutto, il rigetto è suffragatoda dati formali.

L’art. 10 della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 7 del 1996, nel testo applicabile nella specie, anteriore all’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, lett. c), della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 11 del 2015, qualificava espressamente come dirigente il direttore dell’Avvocatura regionale (commi 5 e 6).

Inoltre, lo stesso titolo della legge regionale in esame recita “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”, il che induce a ritenere che tale legge riguardi la Giunta regionale e la relativa dirigenza.

Occorre considerare, altresì, che l’art. 25 di detta legge, richiamato dal ricorrente principale a sostegno della sua tesi, è inserito nel Capo III “[OSCURATO:PERSONA]”, è intitolato “Requisiti e modalità per l’attribuzione a dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale” e, ai commi 7 e 8, pone sullo stesso piano il dirigente generale e chi dirige l’Avvocatura generale.

L’interpretazione sistematica conduce, poi, allo stesso risultato, considerato che la direzione dell’Avvocatura in esame può essere assegnata, in base alla legge regionale de qua, solo a un dirigente della Regione o, in ipotesi di scelta esterna, a un “professionista esterno di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati patrocinanti in Cassazione, con un compenso che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello conferito ai dirigenti generali”.

Priva di pregio è l’affermazione del ricorrente principale e della Regione [OSCURATO:SOCIETA], per i quali i soli dirigenti previsti dalla legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 7 del 1996 sarebbero quelli preposti ai dipartimenti, considerato che a questi ultimi dirigenti sono attribuite ex art. 2 della stessa legge funzioni dirigenziali di un particolare livello, ossia quelle di Dirigente generale. 7) Il rigetto del ricorso principale comporta la non necessità di esaminare il ricorso incidentale condizionato. 8) Il ricorso principale è rigettato, assorbito quello incidentale condizionato, in applicazione dei seguenti principi di diritto: “Il giudice territorialmente competente a decidere in ordine alla domanda di annullamento della procedura di conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Avvocatura generale della Regione [OSCURATO:SOCIETA] ex art. 10 della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 7 del 1996, nel testo precedente all’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, lett. c), della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 11 del 2015, va individuato applicando l’art. 413, comma 7, c.p.c., che rinvia, espressamente, all’art. 18 c.p.c. e, implicitamente, all’art. 19 c.p.c.”; “Il termine di cinque giorni previsto dall’art. 419 c.p.c., nel testo risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 1983, per la notifica, in seguito all’intervento volontario del terzo, del provvedimento di fissazione di udienza e della memoria dell’interveniente, ha natura ordinatoria e non perentoria”; “La domanda che faccia valere l’invalidità della procedura di conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Avvocatura generale della Regione [OSCURATO:SOCIETA] ex art. 10 della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 7 del 1996, nel testo precedente all’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, lett. c), della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 11 del 2015, può essere propostada chiunque abbia partecipato alla medesima procedura”.

Le spese di lite sono compensateex art. 9 2 c.p.c. fra il ricorrente principale e quello incidentale, in ragione della novità delle questioni in rito affrontate.

Nessuna statuizione sulle spese deve essere assunta quanto alla posizione della Regione [OSCURATO:SOCIETA], la quale aveva aderito al ricorso principale.

Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto.

Tali presupposti non ricorrono, invece, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata esaminata la sua impugnazione incidentale in ragione del rigetto di quella principale.

P.Q.M.

La Corte, -

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24101/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da sé medesimo e domiciliato per legge in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliato per legge in Roma, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione; -controricorrente - ricorrente incidentale - nonché Regione [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata in Roma, via Nizza 46, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto: Avvocatura generale Regione [OSCURATO:SOCIETA] -intimato - avverso la sentenza della Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] n. 25/2019, pubblicata il 29 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dirigente di settore del ruolo dell’Avvocatura regionale della Regione [OSCURATO:SOCIETA], con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha premesso di avere presentato la sua candidatura per il conferimento dell’incarico di Dirigente Generale dell’Avvocatura regionale di cui all’avviso pubblico del 9 agosto 2013 e ha chiesto dichiararsi l’illegittimità della deliberazione della Giunta regionale n. 324 del 20 settembre 2013, con la quale il medesimo incarico era stato conferito a [OSCURATO:PERSONA],e l’obbligo per la medesima Regione di rinnovare la procedura selettiva, con condanna al risarcimento del danno. Si sono costituiti [OSCURATO:PERSONA], la Regione [OSCURATO:SOCIETA] e, con intervento adesivo autonomo, [OSCURATO:PERSONA], altro partecipante alla detta procedura, il quale ha avanzato le stesse richieste di [OSCURATO:PERSONA], salvo riservarsi in altra sede azione risarcitoria per danni. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 1138/2016, ha accolto in parte il ricorso e l’intervento, dichiarando l’illegittimità della procedura e rigettando la domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] ha articolato appello incidentale.[OSCURATO:PERSONA] è rimasta contumace, mentre [OSCURATO:PERSONA] si è costituito. La Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 25/2019, ha rigettato sia l’appello principale sia quello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difeso con controricorso e ha presentato ricorso incidentale condizionato articolato in venti motivi. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la Regione [OSCURATO:SOCIETA] hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 33, 105, 413, commi 2 e 5, e 419 c.p.c. e 25 Cost.Egli sostiene che la corte territoriale avrebbe errato nel confermare la decisione di primo grado in ordine all’individuazione del giudice competente per territorio, avvenuta dando rilievo alla sede di lavoro di [OSCURATO:PERSONA], che si trovava in [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, a suo avviso, con la nomina di quest’ultimo a Dirigente dell’Avvocatura regionale il precedente rapporto di lavoro di dirigente appartenente al ruolo amministrativo sarebbe cessato, con la conseguenza che avrebbe dovuto assumere rilievo, ai fini della competenza, la sede di Catanzaro, ove l’incarico di Dirigente si sarebbe dovuto svolgere. D’altronde, tutti gli atti inerenti la procedura in esame erano stati prodotti e conservati a Catanzaro.Giudice competente a decidere la controversia sarebbe stato, quindi, il Tribunale di Catanzaro. Analoghe considerazioni sono svolte quanto all’intervento di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe dovuto essere deciso sempre dal Tribunale di Catanzaro, nel cui circondario era la sede in cui l’interveniente prestava servizio. La doglianza è inammissibile. Infatti, il ricorrente principale indica, come criterio da seguire per individuare il giudice competente per territorio in primo grado nella presente lite quello dell’art. 413, comma 5, c.p.c., in base al quale: “Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”. Peraltro,la dizione dell’art. 413, comma 5, c.p.c., là dove parla di ufficio cui il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto, presuppone, come si evince dalla lettera della disposizione, che sia venuta meno la continuità del rapporto lavorativo e ne sia sorto uno nuovo e ha una ratio che è quella di valorizzare il luogo dove l’attore ha lavorato perché si presume che lì vi siano migliori possibilità di istruire la controversia. Nella specie, però, non può parlarsi della nascita di un nuovo rapporto lavorativoche avrebbe sostituito quello precedente, atteso che oggetto del contendere era l’ottenimento di un incarico interno alla Regione [OSCURATO:SOCIETA], il quale si pone con evidenza in condizione di continuità con il ruolo in precedenza ricoperto da [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, anche in caso di esito positivo per [OSCURATO:PERSONA] della selezione alla quale egli aveva preso parte, non vi sarebbe stata alcuna cessazione del rapporto di lavoro con la Regione [OSCURATO:SOCIETA], ma questo sarebbe andato avanti, pur se con diverse caratteristiche, divenendo egli, che già era dirigente, il responsabile dell’Avvocatura regionale calabrese, presso la cui sede di [OSCURATO:PERSONA] egli già lavorava.Da ciò deriva che il giudice territorialmente competente a decidere in ordine alla domanda di annullamento della procedura di conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Avvocatura generale della Regione [OSCURATO:SOCIETA] ex art. 10 della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 7 del 1996, nel testo precedente all’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, lett. c), della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 11 del 2015, andava individuato applicando non i criteri enunciati dall’art. 413, comma 5, c.p.c.,ma quelli menzionati dall’art. 413, comma 7, c.p.c., che rinvia, espressamente, all’art. 18 c.p.c. e, implicitamente, all’art. 19 c.p.c. (per un ragionamento simile, pur se in fattispecie differente, cfr. Cass., Sez. L, n. 26067 del 7 settembre 2023). Ne consegue che l ’originaria contestazione della competenza in questione, non essendo stata prospettata alla luce dei corretti criteri di legge, non èammissibile. Infatti, in caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall’art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell’inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta l’incompletezza dell’eccezione, rilevabile d’ufficio anche in sede di regolamento di competenza, sicché l’eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (Cass., Sez. 6- 2, n. 20597del 7 agosto 2018). Al riguardo, è stato evidenziato che la Corte di cassazione, cui appartiene il potere di riscontrare la competenza o meno del giudice adito ancorché per ragioni diverse da quelle sostenute dalla parte ricorrente, è tenuta ad accertare d’ufficio l’osservanza del disposto dell’art. 38 c.p.c., comma 3, con riferimento alla rituale e valida proposizione dell’eccezione di incompetenza che, pur espressamente esaminata e decisa in senso affermativo dalla sentenza, non sia stata adeguatamente censurata dal ricorrente, il quale si sia limitato a contestare la declinatoria di incompetenza sotto il profilo dell’inesatta applicazione dei criteri di collegamento della competenza territoriale (Cass., Sez. 2, n. 11192 del 7 maggio 2010). L’esistenza di una situazione di incompletezza della formulazione dell’eccezione di incompetenza territoriale sotto il profilo della competenza territoriale derogabile rende, allora, superfluo e inutile l’esame della questione della sussistenza della competenza, con il risultato che l’eccezione in esame doveva essere rigettata, restando, per l'effetto, definitivamente fissato il collegamento indicato dall’originario ricorrente, con correlativa competenza del giudice adito (Cass., Sez. 6-3, n. 15996 del 21 luglio 2011). Nel caso in esame, il ricorrente principale ha espressamente fondato la sua eccezione di incompetenza per territorio sull’assunto che il rapporto di lavoro di dirigente in corso fra la Regione [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] non fosse il presupposto per il conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Avvocatura regionale e ha affermato che, qualora il dipendente avesse ottenuto tale incarico, il primo rapporto sarebbe dovuto cessare. Egli, pertanto, non ha ricostruito correttamente la vicenda e non ha menzionato l’art. 19 c.p.c., limitandosi a seguire il riferimento, contenuto nella sentenza di appello, all’art. 413, comma 5, c.p.c., e non ha neanche preso posizione in ordine all’esistenza o meno di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda. Nel ricorso, peraltro, neppure sono state riportate eventuali richieste avanzate, in primo e secondo grado, dall’interessato che richiamassero l’art. 19 c.p.c. e i criteri di scelta del foro da questa disposizione indicati. Ne deriva l’inammissibilità della contestazione relativa alla competenza per territorio quanto alla situazione di [OSCURATO:PERSONA]. Ad analoghe conclusioni occorre giungere per quel che concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA], atteso che il ricorrente principale ha, anche in questo caso, errato nell’individuare le disposizioni di rito regolatrici della competenza per territorioe nel ricostruire la vicenda giuridica. Al riguardo, trova applicazione il principio per il quale l’intervento volontario in causa non spiega influenza sulla determinazione della competenza territoriale, da effettuarsi alla stregua della controversia fra le parti originarie (Cass., Sez. 1, n.1501 del 3 aprile 1 978). Nella specie, la lite fra le parti originarie è regolata dagli artt. 18 e 19 c.p.c., con la conseguenza che pure la questione di competenza concernente [OSCURATO:PERSONA] è disciplinata da tali disposizioni. 2) Con il secondo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 153, 415, 419, 420 e 421 c.p.c. e 24 Cost. in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che il termine di giorni cinque fissato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per la notifica del decreto e della memoria di intervento di [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato perentorio. La doglianza è infondata. L’art. 419 c.p.c., intitolato “Intervento volontario”, prescrive che: “Salvo che sia effettuato per l’integrazione necessaria del contraddittorio, l’intervento del terzo ai sensi dell’articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzion e del convenuto, con le modalitàpreviste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili”. La Corte costituzionale, con sentenza 23 -29 giugno 1983, n. 193 (in G.U. 1a s.s. 6/7/1983, n. 184), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 419 (sub art. 1 l. 11 agosto 1973, n. 533) c.p.c. nella parte in cui, ove un terzo spieghi interventovolontario, non attribuisce al giudice il potere dovere di fissare - con il rispetto del termine di cui all’art. 415 comma quinto (elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcuna delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all’estero) - una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memoria, e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell’interveniente, e che sia notificato a quest ’ ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza”. Con riferimento al termine di cinque giorni sopra menzionato, oggetto di questo motivo, la Suprema Corte ha affermato, in ipotesi similari, che, nelle controversie soggette al rito del lavoro, il termineper la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, previsto dall’art. 415, comma 4, c.p.c., ha natura ordinatoriaed è, pertanto, prorogabile ad istanza di parte, prima della scadenza, risultando garantite le esigenze del contenimento del processo entro limiti ragionevoli e di salvaguardia del diritto di difesa della controparte dalla natura perentoria deltermine per la costituzione in giudizio del convenuto (Cass., Sez. L, n. 9222 del 7 maggio 2015). In particolare, ha precisato che, nel rito del lavoro, l’inosservanza dell’art. 420, commi 9 e 11, c.p.c., che prescrive al cancelliere o alla parte più diligente di notificare al terzo chiamato in causa il ricorso introduttivo, la costituzione del convenuto e l’ordine giudiziale di chiamata, non comporta alcuna nullità, ma solo l’obbligo delgiudice di fissare un nuovo termine per il compimento degli atti omessi (Cass., Sez. L, n. 10456 dell’8 agosto 2000). Pertanto, occorre affermare che il termine di cinque giorni previsto dall’art. 419 c.p.c., nel testo risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 1983, per la notifica, in seguito all’intervento volontario del terzo, del provvedimento di fissazione di udienza e della memoria dell’interveniente, ha natura ordinatoria e non perentoria. 3)Con il terzo motivo il ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., dell’art. 1421 c.c., dell’art. 3 del r.d.n. 1578 del 1993, dell’art. 18 della legge n. 247 del 2012 e dell’art. 10 della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 7 del 1996 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto la corte territoriale non avrebbe esaminato la questione del possesso, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del requisito dell’iscrizione all’albo degli avvocati cassazionisti, richiesto dall’art. 10 della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 7 del 1996 e nell’avviso del 9 agosto 2013 ai fini del conferimento dell’incarico di dirigente dell’avvocatura regionale. Egli evidenzia che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe svolto la sua attività professionale in condizioni di incompatibilità, essendo sempre rimasto nel ruolo amministrativo della Regione [OSCURATO:SOCIETA]. La doglianza è infondata. In primo luogo, si evidenzia che la sentenza di appello ha accertato che l’intimato era dirigente di settore del ruolo dell’[OSCURATO:PERSONA] della Regione [OSCURATO:SOCIETA] e che contro questo accertamento di merito non è stato proposto un valido ricorso per cassazione. A prescindere da ciò, inoltre, si osserva che l’eventuale assenza, in capo a [OSCURATO:PERSONA], dei requisiti previsti dalla legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 7 del 1996 per concorrere all’incarico oggetto del contendere non fa venire meno la sua legittimazione e il suo interesse a contestare l’invalidità della relativa procedura di assegnazione, la quale spetta, in generale, a chi a tale procedura abbia preso parte. Le problematiche segnalate dal ricorrente principale avrebbero potuto assumere rilievo solo in sede di ripetizione dell’iter e di determinazione del risarcimento del danno, chiaramente non configurabile in capo a soggetto non avente titolo alla posizione de qua. Nessuno di questi profili è, però, più oggetto di discussione. La reiterazione del procedimento è ormai preclusa dall’avvenuto conferimento della menzionata posizione a [OSCURATO:PERSONA] e dalla sua successiva soppressione. La domanda risarcitoria di [OSCURATO:PERSONA] è, poi, stata rigettata dal giudice di appello con statuizione ormai passata in giudicato per assenza di impugnazione.4) Con il quarto motivo il ricorrente principale lamenta la violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. e dell’art. 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto la corte territoriale non avrebbe valutato la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe potuto ottenere l’incarico richiesto atteso che egli non era un dirigente, ma un semplice funzionario. La doglianza è respinta per la seconda ragione che ha condotto al rigetto del terzo motivo. 5) Con il quinto motivo il ricorrente principale contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 97 Cost., 1176 e 1375 c.c. e 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001 atteso che la corte territoriale avrebbe errato a prescrivere che fossero esplicitati non solo i motivi di preferenza verso un candidato, ma anche quelli per i quali gli altri non erano stati scelti. La doglianza è inammissibile, non avendo colto la ratio decidendi della sentenza impugnata. Infatti, la Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che, nella specie, non vi fosse stata alcuna valutazione comparativa perché, dalla lettura della motivazione posta dalla Regione [OSCURATO:SOCIETA] a fondamento della scelta qui contestata, non emergeva “alcuna spiegabile ragione estrinsecamente visibile”. D’altronde, la semplice menzione dei curriculi dei candidati non significa che gli stessi siano stati esaminati, qualora il loro contenuto non sia assolutamente menzionato nel provvedimento che dovrebbe valutarli. Al riguardo, si osserva che, in tema di pubblico impiego privatizzato, l’atto di conferimento di incarichi dirigenziali integra una determinazione negoziale di natura privatistica, per la cui adozione l’amministrazione datrice di lavoro è tenuta ad osservare le norme di cui all’art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, dovendo pertanto procedere, alla stregua delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (e degli stessi principi evocati dall’art. 97 Cost.), a una valutazione comparativa con gli altri candidati che contempli adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e sia sorretta da una congrua motivazione circa i criteri seguiti e le ragioni giustificatrici delle scelteadottate (Cass., Sez. L, n. 6485del 9 marzo 2021). Nella presente controversia, invece, la condotta della P.A. è stata tale da escludere del tutto anche l’apparenza di una valutazione comparativa. 6) Con il sesto motivo il ricorrente principale contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 4 e 19, comma 6, d.lgs. n. 165 del 2001, 50 [OSCURATO:PERSONA] e 2, 3, 4, 10, 22 e 28 legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 7 del 1996 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la natura dirigenziale dell’incarico in esame. Per l’esattezza, il responsabile dell’Avvocatura della Regione [OSCURATO:SOCIETA] non sarebbe stato inquadrato da alcuna norma quale dirigente, ma solo assimilato ai dirigenti ai fini economici. Più precisamente, l’Avvocatura sarebbe stata una struttura di natura tecnica, con la conseguenza che a capo di essa nonavrebbe potuto esservi una persona che esercitasse funzioni dirigenziali, le quali sarebbero riservate a chi svolge compiti di gestione amministrativa. Non avrebbe avuto rilievo, quindi, il termine dirigente utilizzato nell’art. 10 della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 7 del 1996. La doglianza è infondata. Innanzitutto, il rigetto è suffragatoda dati formali. L’art. 10 della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 7 del 1996, nel testo applicabile nella specie, anteriore all’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, lett. c), della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 11 del 2015, qualificava espressamente come dirigente il direttore dell’Avvocatura regionale (commi 5 e 6). Inoltre, lo stesso titolo della legge regionale in esame recita “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale”, il che induce a ritenere che tale legge riguardi la Giunta regionale e la relativa dirigenza. Occorre considerare, altresì, che l’art. 25 di detta legge, richiamato dal ricorrente principale a sostegno della sua tesi, è inserito nel Capo III “[OSCURATO:PERSONA]”, è intitolato “Requisiti e modalità per l’attribuzione a dirigenti del ruolo della Giunta regionale delle funzioni di dirigente generale” e, ai commi 7 e 8, pone sullo stesso piano il dirigente generale e chi dirige l’Avvocatura generale. L’interpretazione sistematica conduce, poi, allo stesso risultato, considerato che la direzione dell’Avvocatura in esame può essere assegnata, in base alla legge regionale de qua, solo a un dirigente della Regione o, in ipotesi di scelta esterna, a un “professionista esterno di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati patrocinanti in Cassazione, con un compenso che, in ogni caso, non potrà essere superiore a quello conferito ai dirigenti generali”. Priva di pregio è l’affermazione del ricorrente principale e della Regione [OSCURATO:SOCIETA], per i quali i soli dirigenti previsti dalla legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 7 del 1996 sarebbero quelli preposti ai dipartimenti, considerato che a questi ultimi dirigenti sono attribuite ex art. 2 della stessa legge funzioni dirigenziali di un particolare livello, ossia quelle di Dirigente generale. 7) Il rigetto del ricorso principale comporta la non necessità di esaminare il ricorso incidentale condizionato. 8) Il ricorso principale è rigettato, assorbito quello incidentale condizionato, in applicazione dei seguenti principi di diritto: “Il giudice territorialmente competente a decidere in ordine alla domanda di annullamento della procedura di conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Avvocatura generale della Regione [OSCURATO:SOCIETA] ex art. 10 della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 7 del 1996, nel testo precedente all’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, lett. c), della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 11 del 2015, va individuato applicando l’art. 413, comma 7, c.p.c., che rinvia, espressamente, all’art. 18 c.p.c. e, implicitamente, all’art. 19 c.p.c.”; “Il termine di cinque giorni previsto dall’art. 419 c.p.c., nel testo risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 1983, per la notifica, in seguito all’intervento volontario del terzo, del provvedimento di fissazione di udienza e della memoria dell’interveniente, ha natura ordinatoria e non perentoria”; “La domanda che faccia valere l’invalidità della procedura di conferimento dell’incarico di Dirigente dell’Avvocatura generale della Regione [OSCURATO:SOCIETA] ex art. 10 della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 7 del 1996, nel testo precedente all’entrata in vigore dell’art. 7, comma 1, lett. c), della legge Regione [OSCURATO:SOCIETA] n. 11 del 2015, può essere propostada chiunque abbia partecipato alla medesima procedura”. Le spese di lite sono compensateex art. 9 2 c.p.c. fra il ricorrente principale e quello incidentale, in ragione della novità delle questioni in rito affrontate. Nessuna statuizione sulle spese deve essere assunta quanto alla posizione della Regione [OSCURATO:SOCIETA], la quale aveva aderito al ricorso principale. Si attesta che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater), se dovuto. Tali presupposti non ricorrono, invece, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata esaminata la sua impugnazione incidentale in ragione del rigetto di quella principale. P.Q.M. La Corte, -
Sentenza Cassazione n. 26272/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris