CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24727/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 822/2015R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso [OSCURATO:PERSONA] in Roma via Portuense n. 104, giusta procura speciale in calce al controricorso; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1151/06/14, depositata il 20 maggio 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate contestava a [OSCURATO:PERSONA] l’indebita compensazione dell’Iva in relazione alle fatture n. 25 e n. 26 del 30 giugno 2005 in quanto effettuata trimestralmente anziché Oggetto: Compensazione con credito Iva non ancora maturato -Sanzioni annualmente dal 1° gennaio 2006 e, dunque, anteriormente alla maturazione del credito d’imposta, irrogando le conseguenti sanzioni ex art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997. L’impugnazione del contribuente era accolta dalla CTP di Bari. La sentenza era confermata dalla CTR in epigrafe, secondo la quale la compensazione anticipata di credito Iva non era sanzionabile non essendo consentita l’applicazione analogica dell’art. 13 d.lgs. n. 471 del 1997. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due motivi. Resiste il contribuente con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle entrate ha chiesto, ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 472 del 1997, la declaratoria di cessazione della materia del contendere per l’intervenuto decesso del contribuente (come da certificato depositato in atti), non essendo la sanzione, unico oggetto del giudizio, trasmissibile agli eredi, cui ha aderito il procuratore della parte. Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute. P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere per estinzione della violazione. Deciso in Roma, nell