CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 gennaio 1961
Cassazione n. 30583/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1961 avverso la sentenza del 11/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per presrizione; udito il difensore, AVV. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] di Costigliole ricorre per l'annullamento della sentenza dell'11/10/2021 della Corte di appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza del 20/04/2017 del Tribunale di Torino, da lui impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui al capo A (art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 20/12/2010), perché estinto per prescrizione, ha rideterminato la pena (principale) per il residuo reato di cui al capo B (art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il 30/09/2011) nella misura di otto mesi di reclusione, ha ridotto l'ammontare della confisca a euro 155.534,00, ha concesso il beneficio della non menzione, ha confermato nel resto. 1.1.Con il primo motivo deduce la mancanza del presupposto impositivo e la conseguente inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, 2 e 169, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), e degli artt. 4, 10, 15 e 16, legge n. 20 del 1992 che ha ratificato la convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Francia. Deduce, altresì, la mancanza assoluta di motivazione sul punto, avendo la Corte di appello fatto esclusivo riferimento all'art. 2, TUIR, negligendo le altre norme sopra indicate. In fatto, afferma: a) di essere stato quotidianamente in Francia nel 2010, di aver vissuto a Parigi stabilmente e di essere stato nominato presidente di una società francese; b) di aver ricevuto il corrispettivo delle prestazioni rese in Francia mediante il pagamento da parte di «[OSCURATO:PERSONA] S.p.a.» (poi Bwin) delle fatture emesse dalla società personale «Capiro S.a.s.» della quale era socio accomandatario. Deduce, in diritto, che, sia che si tratti di reddito da lavoro subordinato (art. 15, legge n. 20 del 1992), di gettone di presenza/retribuzione di soggetto che dirige o gestisce un'impresa (art. 16, legge n. 20, cit., ritenuto dal ricorrente più aderente ai fatti) oppure di reddito da partecipazione in società di persone imputato per trasparenza al socio (art. 10, legge n. 20 del 1992), il criterio di soggezione a tassazione è sempre lo stesso, trattandosi comunque di emolumenti percepiti in Francia. Nè rileva il fatto di non aver prodotto in giudizio la dichiarazione dei redditi presentata in Francia; ciò che conta, anche ai fini penali, è il Paese che ha astratta potestà impositiva sui redditi prodotti: una volta stabilita la soggezione a tassazione della componente di reddito ad uno dei due Stati, le vicende della relativa obbligazione tributaria sono del tutto indifferenti. 1.2.Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 5, d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione alle modalità di calcolo dell'imposta evasa e del conseguente superamento della soglia di punibilità. Ricorda che l'imposta evasa è stata calcolata riducendo i ricavi del 10% (a titolo di costi forfettariamente quantificati). Si tratta, lamenta, di una valutazione del tutto discrezionale che, siccome fondata su presunzioni, non può essere traslata tal quale nel processo penale, essendo obbligo del giudice penale procedere autonomamente al calcolo dell'imposta dovuta. Paradossale che, a fronte di ricavi pari a 330.000 euro e del fatto che egli viveva a Parigi dirigendo una primaria società di scommesse, ne siano stati decurtati solo 30.000 per decisione di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate acriticamente avallata dalla Corte di appello con la motivazione paradossale secondo cui tale percentuale sarebbe più che favorevole. 1.3.Con il terzo motivo, che riprende e sviluppa gli argomenti del secondo, deduce la violazione dell'art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione alla determinazione del profitto confiscabile, erroneamente calcolato nei modi indicati nel motivo che precede. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, TUIR, «l. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. 2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile»; 3.2.secondo quanto dispone l'art. 4, comma 1, della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, ratificata in Italia con legge 7 gennaio 1992, n. 20, «Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente di uno Stato" designa ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato»; 3.3.presupposto di fatto di applicazione della Convenzione è la circostanza che il medesimo contribuente-persona fisica sia "residente" in entrambi gli Stati secondo le rispettive legislazioni; poiché il giudice nazionale non è tenuto a conoscere la legislazione di un altro Stato, sarebbe stato onere dell'imputato allegare la pertinente legislazione francese che stabilisce i criteri in base ai quali egli poteva essere considerato ivi "residente" e provarne l'esistenza; 3.4.secondo la legislazione italiana, come visto, è sufficiente l'iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente o l'avere nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile; 3.5.il Giudice di primo grado aveva affermato che il ricorrente aveva sempre mantenuto la residenza in Italia, precisamente a Torino, [OSCURATO:PERSONA], 7, luogo nel quale era rimasta la sua famiglia e nel quale permaneva il suo centro di interessi, e, cosa più importante, che non v'era prova alcuna che egli avesse stabilito il proprio domicilio in Francia, così attestando la mancanza del requisito necessario per l'applicazione della convenzione; 3.6.in sede di appello, l'imputato non aveva mai dedotto l'esistenza dei presupposti di fatto che, secondo la legislazione francese (mai nemmeno citata) ne facevano un contribuente di quello Stato, né aveva contestato che la società personale produttrice del reddito a lui attribuito in virtù del principio di trasparenza (e attraverso la quale egli operava) aveva sede legale in Italia ove emetteva le fatture per i corrispettivi e produceva reddito; 3.7.in questo contesto, l'omessa presentazione in Francia della dichiarazione dei redditi e l'assenza di iniziative adottate da quello Stato al riguardo costituisce certamente ulteriore argomento logico a sostegno della insussistenza delle condizioni che, in base alla legislazione di quello Stato, rendono tassabili i redditi del ricorrente; 3.8.quanto alla determinazione dell'imposta evasa e del profitto confiscabile, se è indubbiamente vero che il giudice penale deve ricostruirli in modo autonomo e con la pienezza dei poteri istruttori ignoti al giudice tributario e alla stessa "ratio" delle presunzioni tributarie, è altrettanto vero che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza (Sez. 5, n. 40412 del 13/06/2019 Rv. 277120 - 01; Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Rv. 275856 - 01; Sez. 3, n. 37131de1 09/04/2013, Rv. 257678 - 01); 3.9.nel caso di specie, i giudici di merito hanno spiegato che: a) la società produttrice del reddito imputato per trasparenza al ricorrente non aveva una propria struttura, né dipendenti, né una sede operativa, avendo il ricorrente affermato che la società in questione (testualmente) «era lui»; b) l'Agenzia delle Entrate non aveva ottenuto la documentazione attestante le spese sostenute dalla società, inutilmente richiesta; c) le spese vive sostenute per le trasferte in Francia venivano rimborsate a piè di lista (il che costituisce ulteriore argomento logico a sostegno della testi accusatoria della residenza effettiva in Italia);3.10.tali argomenti non sono stati contestati, nemmeno in questa sede rendendo generici, oltre che manifestamente infondati, gli ultimi due motivi. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso (che osta alla rilevazione d'ufficio della prescrizione del residuo reato, non dedotta nemmeno in appello) consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della s