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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 26171/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 18 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Marsala il 16 giugno 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatto commesso in Marsala il 26 marzo 2019.

Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di appello, i quali hanno richiamato gli accertamenti investigativi, confluiti nel rito abbreviato, da cui è emerso che l'imputato ha omesso di dichiarare di aver conseguito vincite in denaro mediante la partecipazione a giochi online.

Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019, è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello operato buon governo del principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 27994 del 11/07/2025, Rv. 288378), secondo cui integra il delitto di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione funzionale al riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco che, in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, concorrono, ex art. 2, comma 6, del citato decreto legge, alla determinazione del reddito del nucleo familiare.

Evidenziato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 2), nella quale, in modo pertinente, sono stati valorizzati, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., l'entità della somma non dichiarata (44.745,42 euro) e l'importo indebitamente ricevuto dall'imputato da aprile 2019 a settembre 2020 (2.545 euro).

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 18 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Marsala il 16 giugno 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatto commesso in Marsala il 26 marzo 2019. Osservato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di appello, i quali hanno richiamato gli accertamenti investigativi, confluiti nel rito abbreviato, da cui è emerso che l'imputato ha omesso di dichiarare di aver conseguito vincite in denaro mediante la partecipazione a giochi online. Rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole della mancata riqualificazione del fatto ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del decreto-legge n. 4 del 2019, è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello operato buon governo del principio elaborato da questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 27994 del 11/07/2025, Rv. 288378), secondo cui integra il delitto di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione funzionale al riconoscimento del beneficio del reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco che, in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, concorrono, ex art. 2, comma 6, del citato decreto legge, alla determinazione del reddito del nucleo familiare. Evidenziato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, è anch'esso manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pagina 2), nella quale, in modo pertinente, sono stati valorizzati, in senso ostativo all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., l'entità della somma non dichiarata (44.745,42 euro) e l'importo indebitamente ricevuto dall'imputato da aprile 2019 a settembre 2020 (2.545 euro). Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. 2 P.Q.M