CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 novembre 2023
Cassazione n. 33767/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29092/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - intimati- Ric. 2019n. 29092 sez. S2 -ud. 23/11/2023 avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1271/2019 depositata il 19/06/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva la domanda di rivendica di un appezzamento di terreno in Cefalù (identificato in catasto dalla particella 241 del foglio 8) proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che veniva condannata al rilascio dell'immobile e al pagamento di una somma di denaro per occupazione senza titolo. Il medesimo Tribunale rigettava altra domanda di rivendica proposta contro [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto un contiguo appezzamento (catastalmente identificatodalla particella 242 del foglio 8). 2. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 3. Nel corso del giudizio di secondo grado, deceduto [OSCURATO:PERSONA], il processo veniva riassunto nei confronti degli eredi, [OSCURATO:PERSONA], Rosalia e [OSCURATO:PERSONA], che si costituivano. 4.La Corte d'Appello rigettava il gravame. Il primo motivo di appello, avente ad oggetto la nullità della sentenza per non integrità del contraddittorio, in quanto l'attore aveva posto a fondamento dell'azione di rivendica l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione e avrebbe dovuto chiamare in giudizio tutti gli intestatari catastali, era infondato. La Corte d’Appello richiamava l’orientamento di legittimità secondo cui legittimato passivo nel giudizio di rivendica è chi, secondo la prospettazione Ric. 2019n. 29092 sez. S2 -ud. 23/11/2023 dell'attore, si trovi nel possesso del bene rivendicato (Cass. 2012 n. 8363). Quanto alla prova dell’intervenuto acquisto per usucapione il primo giudice aveva logicamente e congruamente motivato, fondando il proprio convincimento su una molteplicità di univoche risultanze. Innanzitutto, aveva evidenziato come ai fini della prova dell'inizio del possesso in capo al padre del rivendicante, assumeva particolare rilevanza la circostanza che alcune ricevute per tributi inerenti al fondo (risalenti agli anni 1950/1960) fossero state rilasciate per pagamenti materialmente effettuati dal di lui padre ([OSCURATO:PERSONA]) e che allo stesso fossero state notificate anche alcune cartelle di pagamento nel 1958 e nel 1959; circostanza, quest'ultima, che assumeva valore ancor più pregnanteconsiderato che le cartelle di pagamento in possesso del [OSCURATO:PERSONA] prodotte in giudizio, pur intestate a terzi, risultavano notificate con consegna a mani del defunto padre [OSCURATO:PERSONA], elemento dal quale potevaragionevolmente trarsi il convincimento che il messo notificatore fosse a conoscenza di chi aveva un effettivo interesse al pagamento. Condivisibile era anche la conclusione cui era pervenuto il primo giudice con riguardo alle prove testimoniali, che risultavano prese in esame in sentenza analiticamente e con adeguato vaglio critico per desumerne la prova del possesso ultraventennale della porzione di terreno di cui si tratta, prima da parte di [OSCURATO:PERSONA], padre del rivendicante, e poi, per successione nel possesso ex art. 1146 c.c., da parte di quest'ultimo. Ric. 2019n. 29092 sez. S2 -ud. 23/11/2023 Altrettanto condivisibili erano le argomentazioni su cui si fondava il rigetto dell’eccezione di usucapione opposta dalla convenuta, poiché dalle testimonianze risultava soltanto un possesso di quest'ultima iniziato nel 1998. 5.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso. 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] resistito con controricorso 14. La ricorrente con m emoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nellarichiesta di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione o falsa applicazione degli articoli 948 e 1158 c.c., degli articoli 101, 102 e 113 c.p.c. L'azione di rivendica di controparte contiene in sé un accertamento di usucapione in favore dell'attore, preliminare ed indispensabile per l'accoglimento della domanda di rivendica , pertanto, ai fini dell'integrità del contraddittorio sarebbe richie sta la chiamata in causa di tutti i proprietari. Si sarebberodovuti convenire in giudizio tutti i soggetti nei cui confronti era maturata l'usucapione (intestatari catastali delle particelle di terreno oggetto di causa e parti della compravendita, dunque anche lasignora Cimino, dante causa della Cannici). 1.1 Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte d’Appello ha correttamente richiamato l’orientamento consolidato di questa Corte secondo cui: «L'azione con cui, a qualsiasi titolo, si rivendica una proprietà (nella specie, a titolo di usucapione), deve essere proposta unicamente nei confronti di chi Ric. 2019n. 29092 sez. S2 -ud. 23/11/2023 possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda, e non anche dei precedenti danti causa, che non hanno veste di litisconsorti necessari» (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24260 del 04/10/2018, Rv. 651231 -01). Nel caso di specie la domanda di rivendica era stata proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sostenendosi che ella detenesse, senza titolo alcuno il bene immobile di proprietà del rivendicante, pretendendone, per tale ragione il rilascio. Dunque, la Cannici si identificava come destinataria della pretesa, riguardando le ragioni opposte con l'eccezione la sussistenza di un rapporto, asseritamente giustificante detta detenzione, ogni relativa questione atteneva al merito della controversia e non alla legittimazione passiva. In conclusione,deve ribadirsi che : « Legittimato passivamente all'azione di rivendica ex art. 948 cod. civ., qualunque sia il titolo di acquisto invocato dall'attore, è chiunque di fatto possegga o detenga il bene rivendicato e sia in grado quindi di restituirlo» (Sez. 2, Sentenza n. 9851 del 10/10/1997, Rv. 508714 -01) 2.Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in relazione agli artt. 2697, 1158 e 948 c.c., e artt. 112,113, 116 c.p.c. La ricorrente evidenzia che l'azione promossa dall'attore [OSCURATO:PERSONA] ha natura rivendicatoria (art. 948 c.c.) e la prima efondamentale indagine che il Giudice del merito deve compiere concerne l'esistenza, lavalidità e la rilevanza del titolo dedotto dall'attore a fondamento della pretesa(c.d. probatio diabolica , art. 2697 c.c.). Ric. 2019n. 29092 sez. S2 -ud. 23/11/2023 Per quanto attiene alla rilevanza del titolo, essenziale è l'indagine sull'identità del bene domandato dall'attore con quello descritto nel titolo stesso. Nel caso in esame,mancando il titolo di proprietà in capo al [OSCURATO:PERSONA], inteso come atto di acquisto a titolo derivativo, lo stesso è costituito dall'accertamento della domanda, formulata in citazione, di possesso utile ad usucapire (art. 1158 c.c.), dell'intera particella di terreno, la n°81 , prima che la stessa venisse frazionata, nel 2006 (vedi atto allegato 2 al fascicolo di primo grado della Cannici, atto di frazionamento), in due diverse particelle(la 241 e la 242, la prima delle quali poi posseduta dalla convenuta Cannici e l'altra dalconvenuto Blasco). Il rilievo circa l'indeterminatezza del bene oggetto di causa, non è stato preso in esame in alcun modo né dal giudice di prime cure né,tantomeno, dalla Corte d'Appello che ha omesso del tutto di pronunciarsi sul punto.La determinatezza del bene rivendicato, configura condizione della domanda di rivendicazione, difatti il giudice, anche d'ufficio ed in grado di appello, deve rigettare la domanda medesima, ove non siano state forniteindicazioni idonee all'individuazione del bene controverso (Cass. n.1262 del 10/04/1976). Di conseguenza i l vizio di motivazione sarebbe evidente. L'omesso esame di tale fatto decisivo per il giudizio si concretizzerebbe,altresì, nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili", non rendendo percepibile l'iterlogico seguito per la formazione del convincimento e, di conseguenza, nonconsentendo alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento delGiudice (Cass. Civ. n. 12096/2018). Ric. 2019n. 29092 sez. S2 -ud. 23/11/2023 L'atto introduttivo del giudizio di primo grado utilizza l'espressione "da tempo immemorabile" riferendosi al possessodel fondo per cui è causa, espressione talmente generica da lasciare indeterminati i termini essenziali della fattispecie dell'usucapione (Cass. Civ. n.21873 del 7/09/2018). Nel caso di specie mancherebbe la prova certa dell'inizio del possesso. 2.1 Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La censura di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti in presenza di una “ doppia conforme”non è ammissibile. Peraltro , in tale ipotesi , il ricorrente in cassazione,per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360,n. 5, c.p.c., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse(Cass. 5528/2014), adempimento non svolto. Quanto al vizio di contraddittoria motivazione la censura èdel pariinammissibile. Questa Corte a sezioni unite ha chiarito che dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., operata dalla legge 134/2012, il sindacato sulla motivazione da parte della cassazione è consentito solo quando l'anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; in tale prospettiva detta anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto Ric. 2019n. 29092 sez. S2 -ud. 23/11/2023 irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass. Sez. un. 8053/2014). Nel caso di specie, la grave anomalia motivazionale non esiste, perché la motivazione della Corte d'Appello non presenta alcuna contraddittorietà. Infatti, la Corte territoriale ha confermato la sentenza di primo grado di accoglimento della domanda di rivendica evidenziando la condivisibilità della valutazione delle prove testimoniali assunte in relazione alle quali risultava provato l’acquisto a titolo originario sulla base del possesso ultraventennale del terreno prima da parte di [OSCURATO:PERSONA], padre del rivendicante, e poi per successione nel possesso ex articolo 1146 c.c. da parte di quest'ultimo. Secondo la Corte territoriale le argomentazioni della sentenza di primo grado su cui si era fondato il rigetto dell'eccezione di usucapione opposta dalla convenuta oggi ricorrente erano altrettanto condivisibili poiché dalle testimonianze risultava solo un possesso di quest'ultima iniziato nel 1998 e quindi non ventennale rispetto alla data della citazione risalente al 2010. La questione della indeterminatezza del bene oggetto della rivendica è del tutto infondata,essendo pacifico che la domanda ha riguardato la particella 241 e 242 derivante dal frazionamento della particella 81 e che rispetto alla prima, come si è detto, si è ritenuto che la ricorrente che ha eccepito l’usucapione in suo favore non l’abbia posseduta per un ventennio,calcolato dal momento iniziale (risalente al 1998)a quello della citazione (risalente all’anno 2010). Infine, la Corte territoriale ha ricostruito a ritroso il possesso del terreno in capo al [OSCURATO:PERSONA], unendolo a quello del padre ex art. Ric. 2019n. 29092 sez. S2 -ud. 23/11/2023 9 1146 c.c., al fine della prova dell’acquisto a titolo originario da parte del Grecorispetto al momento di inizio del possesso della Cannici risalente al 1998, facendolo risalire a un periodo superiore al ventennio antecedente tale data. 3. Il terzo motivo di ricorsoè così rubricato: Violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 n°3) Violazione o falsa applicazione degli articoli 948 e 1158 e 2697 c.c., 113, 115 c.p.c. La statuizione della Corte d'Appello sarebbecensurabile anche sotto il profilo della violazione di legge, atteso che gli elementi costitutivi dell'usucapione mancherebberodel tutto sia in termini generali che con riferimento alGreco, né sarebbero soddisfatti dal pronunciamento di primo grado, cui la Corte rimanda ai fini della valutazione del quadro probatorio. Il possesso può dirsi continuato quando venga esercitato con costanza e tale non può dirsi il possesso esercitato in modo saltuario o episodico, come èrisultato essere quello del [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza d'appello violerebbe il principio dell'onere probatorio che grava su l soggetto che rivendica il bene, ossia il [OSCURATO:PERSONA], il quale non è avvantaggiato da alcunainversione dell'onere della prova sol perché i convenuti hanno eccepito l'usucapione,ma è gravato dal rigore probatorio di dimostrare di avere usucapito. 3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. La ricorrente sotto l’ombrello del vizio di violazione di legge richiede a questa Corte una nuova valutazione del materiale probatorio La Corte d’Appello ha ritenuto provato l’acquisto a titolo originario in capo al rivendicante sulla base della motivazione sopra riportata. Di conseguenza, per le medesime ragioni,non vi è stata Ric. 2019n. 29092 sez. S2 -ud. 23/11/2023 alcuna violazione delle norme codicistiche sull’onere probatorio circa la proprietà del bene rivendicato. Infatti, in ordine a lla prova dell’intervenuto acquisto per usucapione, il primo giudice aveva logicamente e congruamente motivato, fondando il proprio convincimento su una molteplicità di univoche risultanze.La Corte d'Appello ha richiamato il fatto che, ai fini della prova dell'inizio del possesso in capo al padre del rivendicante, assumeva particolare rilievola circostanza che alcune ricevute per tributi inerenti al fondo (risalenti agli anni 1950/1960) fossero state rilasciate per pagamenti materialmente effettuati dal di lui padre ([OSCURATO:PERSONA]) e che allo stesso fossero state notificate anche alcune cartelle di pagamento nel 1958 e nel 1959; circostanza, quest'ultima, che assumeva valore ancor più pregnante, considerato che le cartelle di pagamento in possesso del [OSCURATO:PERSONA] prodotte in giudizio, pur intestate a terzi, risultavano notificate con consegna a mani del defunto padre [OSCURATO:PERSONA], elemento dal quale poteva ragionevolmente trarsi il convincimento che il messo notificatore fosse a conoscenza di chi aveva un effettivo interesse al pagamento.Condivisibile era anche la conclusione cui era pervenuto il primo giudice con riguardo alle prove testimoniali, che risultavano analiticamente e con adeguato vaglio critico prese in esame in sentenza per desumerne la prova del possesso ultraventennale della porzione di terreno di cui si tratta, prima da parte di [OSCURATO:PERSONA], padre del rivendicante, e poi, per successione nel possesso ex art. 1146 c.c., da parte di quest'ultimo. La C orte territoriale è giunta alle dette conclusioni con corretto apprezzamento di merito, esponendo adeguatamente le Ric. 2019n. 29092 sez. S2 -ud. 23/11/2023 ragioni del suo convincimento. Inoltre, deve ribadirsi che la valutazione circa la sussistenza o meno delll’animus possidendi e del corpus possessionis- prendendo le mosse dall'esame dei fatti e delle prove inerenti al processo -è rimessa all'esame del giudice del merito, le cui valutazioni, alle quali il ricorrente contrappone le proprie, non sono sindacabili in sede di legittimità, ciò comportando unnuovo esame del materiale delibato che non può avere ingresso nel giudizio di cassazione. La complessiva censura proposta dal ricorrente si risolve nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, cosi mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione delgiudizio di legittimità in un nuovo, non consentito giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dal giudice di appello non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa potessero ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità. Le censure, pertanto, anche là dove denunciano il vizio di violazione e falsa applicazione di legge si appalesano inammissibili, giacché la Corte territoriale ha individuato le fonti del proprio convincimento e valutato le risultanze probatorie, dando conto dell'iter logico e deduttivo seguito. Infatti, come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di Ric. 2019n. 29092 sez. S2 -ud. 23/11/2023 sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008, Rv. 601665), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare. 4.Il ricorso è rigettato. 5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 6. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c ondanna l a ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità nei confronti della parte controricorrente che liquida in euro 900,più 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario al 15% IVA e CPA come per legge; ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti