Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16673/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8286/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante_pro i tempore, (ak elettivamente domiciliata in Roma, via tb-elTé(Wign, Y'ì A i presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Yj(.9 [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappresentata e difesa '2 )1 1' - ricorrente principale e controricorrente incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso la sentenza n. 31/2012 della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, depositata il giorno 10 febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., operante nel settore dell'edilizia residenziale, propose ricorso avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, ritenendo maggiori dì quelli dichiarati i corrispettivi percepiti per l'attività di compravendita di plurimi immobili, aveva induttivamente determinato, per l'anno d'imposta 2006, un maggior reddito di impresa imponibile ai fini IRES, nonchè un maggior valore della produzione rilevante a fini IRAP e VIVA non corrisposta, per l'effetto recuperando a tassazione le imposte non versate, maggiorate di sanzioni ed accessori.

2. L'impugnativa del contribuente veniva parzialmente accolta dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia, con riduzione (da euro 507.894,65 ad euro 209.815,90) della base imponibile, tanto ai fini delle imposte dirette quanto dell'IVA.

3. Le contrapposte impugnazioni, spiegate dal contribuente e dall'Amministrazione finanziaria, sono state disattese dalla sentenza in epigrafe indicata.

4. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., affidandosi a dodici motivi; resiste, con controricorso, l'Agenzia delle Entrate spiegando altresì ricorso incidentale articolato su un motivo, a sua volta resistito, con controricorso, dalla contribuente.

5. Fissato per l'udienza pubblica del 9 marzo 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, r.g. n. 8 / 013 2 Cons. es le Rossi comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale.

6. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il P.G. ha formulato conclusioni motivate. [OSCURATO:PERSONA]

7. Preliminare è la disamina del ricorso principale.

8. Con il primo motivo si eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..

Assume il ricorrente che l'attività di verifica abbia comportato la permanenza di personale dell'A.F. presso la sede della società per un lasso di tempo ben superiore a quanto prescritto dalla evocata disposizione, dovendosi all'uopo considerare lo spatium temporis compreso tra l'inizio dell'ispezione e la redazione del conclusivo processo verbale e non già, come invece ritenuto dal giudice di prossimità, i soli giorni di effettiva presenza degli operanti.

8.1. La doglianza è infondata e non conduce alla cassazione della pronuncia, la quale tuttavia, conforme a diritto ma argomentata su motivazione errata, va in parte qua corretta ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, del codice di rito.

E' decisiva e sufficiente, a tal fine, la (non colta dalla C.T.R.) natura ordinatoria del termine in parola, la cui (nemmeno in concreto abbisognevole di verifica) inosservanza non si riverbera sulla legittimità o sull'efficacia del successivo atto impositivo.

Per la enunciata qualificazione depone il consolidato orientamento di questa Corte, qui convintamente da ribadire: in tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente stabilito dall'art. 12, quinto comma, della legge n. 212 del 2000 è r.g. n. 8 3 Cons. e meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo definisce perentorio o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità degli atti può ricavarsi dalla disciplina della materia.

La violazione di detto termine non determina dunque la carenza sopravvenuta del potere di accertamento ispettivo, né la invalidità delle attività accertative o l'inutilizzabilità degli elementi raccolti, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati (da ultimo, cfr. Cass. 01/03/2022, n. 6779; Cass. 09/06/2020, n. 10972; Cass. 27/04/2017, n. 10481; Cass. 15/04/2015, n. 7584; Cass. 05/10/2012, n. 17002).

9. Con il secondo mezzo di gravame, sussunto nella fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., si censura la mancata pronuncia del giudice di prossimità circa l'eccepito vizio di motivazione dell'avviso di accertamento, consistente nell'essersi l'Amministrazione finanziaria discostata dalle risultanze del P.V.C. senza adeguatamente spiegarne le ragioni.

9.1. Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 42, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 56, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..

In sintesi, si offre altra e diversa veste giuridica rilevante ai fini dell'impugnazione di legittimità al vizio di motivazione dell'avviso di accertamento già posto a base della seconda doglianza; ad avviso del ricorrente, l'illegittimità dell'atto impositivo in parola risiede nell'aver individuato la base imponibile ai fini delle imposte dirette secondo un criterio di calcolo (la differenza tra il prezzo dichiarato nei contratti di compravendita e i valori rivenienti dalle stime OMI) differente da quello prospettato nel P.V.C. (la differenza tra il prezzo dichiarato nei contratti di compravendita e il maggior valore desunto dai contratti di mutuo stipulati dagli acquirenti) senza aver esplicitato le ragioni del discostarsi dall'operato dei verbalizzanti.

9.2. Con il quarto mezzo, ricondotto nell'àmbito dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., si rileva come la sentenza impugnata non abbia statuito sull'eccezione con cui era stato dedotto che l'avviso di accertamento non consentiva di comprendere le modalità di determinazione del valore normale degli immobili, dacché recante unicamente il richiamo al valore OMI per ogni immobile compravenduto «senza però indicare gli elementi, molteplici, complessi e dipendenti dalla tipologia di ciascun immobile, posti a base del calcolo effettuato» e senza allegare «la documentazione che avrebbe permesso alla società di comprendere la corretta applicazione dei valori OMI minimi e massimi desunti dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'Osservatorio del [OSCURATO:PERSONA]».

9.3. Con il quinto motivo, riferito all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., si sostiene che la mancata illustrazione delle circostanze richiamate nel quarto motivo di ricorso importi illegittimità dell'avviso per violazione delle norme regolanti la motivazione degli atti amministrativi di imposizione (a dire dell'impugnante: dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, dell'art. 42, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 56, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000).

9.4. Le censure - da scrutinare congiuntamente, poiché avvinte da intima connessione - vanno disattese.

9.4.1. Non corrisponde al vero, in primis, il presupposto da cui muove il ragionamento articolato dal ricorrente, ovvero che l'atto impositivo in parola operi la ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi conseguiti con l'attività di vendita degli immobili unicamente in forza dei valori risultanti dalle quotazioni OMI. r.g. n. 82 5 Cons. es Si legge infatti nell'avviso di accertamento de quo (riprodotto nella sua integralità nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in ossequio al principio di autosufficienza): «per le compravendite stipulate fino al 4 luglio 2006 [...] i valori OMI sono stati supportati da altri elementi, quali il valore del mutuo contratto, il valore di perizia, nei casi in cui è presente, ed infine dal confronto con le altre cessioni paragonabili [..] Altresì per le compravendite stipulate dopo il 4 luglio 2006, poiché il valore normale da recuperare a tassazione non può essere, per presunzione relativa, inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato, è stata utilizzata la differenza tra quanto fatturato ed il valore OMI delle rispettive cessioni solo quando questa è risultata superiore al valore del mutuo contratto, nel caso contrario è stata presa in considerazione la differenza tra quanto fatturato e proprio l'importo del mutuo stesso».

9.4.2. E sui criteri presuntivi di determinazione dei maggiori corrispettivi dell'alienazione di beni immobili immobili (integranti, funditus, le ragioni della ripresa a tassazione) si sono espressi (per di più, in maniera diffusa) i giudici di merito.

In particolare, la Commissione tributaria provinciale di Perugia, con la sentenza n. 205/08/2010 (anch'essa trascritta in ricorso) resa all'esito del giudizio di prime cure, quantificava in misura inferiore a quanto determinato nell'avviso l'imponibile a carico del contribuente, ravvisando soltanto per alcune delle alienazioni immobiliari contestate «ulteriori elementi di supporto parziale allo scostamento tra il valore normale degli immobili dichiarato negli atti di compravendita e quello determinato dall'Agenzia sulla base delle quotazioni OMI, costituiti dall'accensione di mutui da parte degli acquirenti per importi superiori ai valori indicati negli atti di compravendita e senza l'indicazione della diversa destinazione delle somme eccedenti il valore della compravendita, [...] peraltro ulteriormente confermati, nel caso delle compravendite effettuate a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche dalle perizie di stima dei relativi immobili effettuate per gli istituti mutuanti».

Valutazione confermata nella decisione qui impugnata: «appare comunque chiaro il fenomeno della sotto fatturazione nella vendita di tutti gli immobili stante la ricorrente circostanza della contrazione di mutui da parte degli acquirenti quasi sempre superiori al prezzo dichiarato, l'oggettivo prezzo vile al metro quadrato applicato per la quasi totalità degli immobili [...] così come è difficile comprendere perché mai un'azienda, che oltretutto lavora a sua detta con subappaltatori e quindi con ricavi ragionevolmente assai modesti, possa andare a realizzare immobili di infelice posizione in aree asseritamente poco appetibili».

9.4.3. I rilievi testé sinteticamente illustrati danno conto della infondatezza delle doglianze del ricorrente.

Con il passaggio argomentativo riportato (oltremodo corroborato da una relatio adesiva alla pronuncia di primo grado), la sentenza della C.T.R. ha fornito adeguata risposta ai motivi di appello sollevati dall'odierno ricorrente: con il ritenere l'accertamento giustificato sui plurimi elementi indiziari sottolineati, ha, per implicito ma in maniera inequivoca, disatteso l'eccepito difetto di motivazione dell'atto.

Non sussiste dunque alcun difetto inficiante la trama giustificativa (coerente, lineare, logicamente strutturata) del dictum contestato: né sotto il profilo dell'omesso esame di punto decisivo rilevante ex num. 5 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ. (dovendosi escludere che tale vizio sia integrato dalla sola mancata valutazione di un elemento indiziario: da ultimo, Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass.26/02/2020, n. 5279) né in ordine ad una omessa pronuncia (la quale non ricorre allorché la decisione, pur senza specifica argomentazione sulla domanda o eccezione disattesa, adotti una motivazione che sia incompatibile con l'impostazione logico-giuridica con la tesi dalla parte prospettata, ciò implicandone l'implicito rigetto: tra le tante, r.g. n. 8 ,

21. 3 7 Cons. e.t. •a faele [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19880; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass.30/01/2020, n. 2153; Cass. 04/06/2019, n. 15255; Cass.13/08/2018, n. 20718).

D'altro canto, la motivazione dell'avviso di accertamento, nei suoi tratti salienti innanzi trascritti, era poi chiara, sufficiente, funzionale, attraverso l'esternazione del titolo e delle ragioni della pretesa, allo scopo dell'atto, cioè a dire delimitare l'àmbito delle ragioni adducibili dall'Ufficio finanziario nell'eventuale successiva fase contenziosa e consentire al contribuente di valutare l'opportunità di esercitare con l'impugnativa in sede giurisdizionale le proprie facoltà difensive, in nulla vulnerate nel caso di specie, come si inferisce dalle puntuali contestazioni addotte sulla fondatezza della ripresa a tassazione.

A ciò può soltanto aggiungersi che l'individuazione dei canoni di quantificazione del maggior reddito imponibile è attività valutativa estrinsecata nell'atto impositivo e rimessa all'A.F., organo titolare della pretesa, non vincolata (ma nemmeno incisa o influenzata) da (in thesi diversi) criteri di determinazione suggeriti in atti a valenza istruttoria (quali il P.V.C.) prodromici all'avviso di accertamento.

9.4.4. Oltre che in relazione alle disposizioni sugli aspetti formali, la motivazione dell'avviso di accertamento in esame si palesa conforme a diritto anche in ordine all'idoneità degli elementi indiziari adoperati dall'ufficio finanziario ad asseverare, in via presuntiva, l'esistenza di componenti positivi del reddito non contabilizzati.

Ed invero, la pretesa recuperatoria dell'A.F. è stata argomentata su un coacervo di fatti induttivamente rivelatori di un maggior ricavo tratto dalla vendita delle unità immobiliari: i valori emergenti dai listini OMI (dato privo dei requisiti di precisione e gravità, se atomisticamente considerato: Cass. 04/11/2020, n. 24550; Cass.25/01/2019, n. 2155) sono stati apprezzati in sinergica combinazione con altre circostanze di pregnante valenza indiziaria, quali gli importi dei mutui erogati dalle banche agli acquirenti degli immobili, di entità superiore ai prezzi di acquisto dichiarati negli atti notarili di compravendita (sul tema, specificamente, Cass. 26/05/2021, n. 14572; Cass. 24/12/2020, n. 29502; Cass. 09/06/2017, n. 14388).

10. Con il sesto motivo, per violazione dell'art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si lamenta l'omesso rilievo della tardività della produzione documentale dell'A.F., avvenuta nel giudizio di primo grado soltanto tre giorni prima della data prevista per la trattazione della causa.

10.1. Con il settimo mezzo, rubricato «omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.)», si rileva come la C.T.R. non abbia statuito sull'eccezione di tardività del deposito di documenti proposta come motivo di appello dal contribuente, fondando per contro la decisione proprio sulla scorta della documentazione tardivamente inserita in giudizio.

10.2. Le censure, strettamente connesse, sono infondate.

E' sufficiente, per la reiezione di esse, rilevare - dato pacifico - che la documentazione asseritamente tardiva è stata nuovamente prodotta dall'A.F. in grado di appello, con deposito contestuale alle controdeduzioni dispieganti impugnazione incidentale.

Ed è pacifico che nel contenzioso tributario l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ., purché tale attività processuale sia esercitata - stante il richiamo operato dall' art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, primo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza (da ultimo, Cass. 27/01/2022, n. 2377; Cass.05/01/2022, n. 147; Cass. 30/12/2021, n. 42069; Cass. 22/10/2021, n. 29690; Cass. 24/06/2021, n. 18103).11.

Con il nono motivo si denuncia violazione dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ..

Sostiene il ricorrente che «né l'accensione di mutui da parte degli acquirenti per valori superiori ai valori indicati negli atti di compravendita senza indicazione della diversa destinazione delle somme eccedenti il valore della compravendita stessa, né le stime (peraltro solo due) rinvenienti dalle perizie redatte in occasione della concessione dei mutui stessi costituiscono elementi utili a provare in modo sufficiente la presunta sotto fatturazione dei corrispettivi contrattuali da parte della società contribuente».

11.2. Il motivo è inammissibile.

Per la verifica della legittimità della pretesa impositiva accertata, la sentenza gravata ha seguito un procedimento logico correttamente articolato nella considerazione unitaria e diacronica dei singoli elementi indiziari, valutati non in maniera atomistica e parcellizzata, bensì attraverso la loro composizione in un quadro d'insieme, in guisa da desumere, gli uni per mezzo degli altri, la complessiva idoneità ad integrare, secondo la logica della c.d. convergenza del molteplice, presunzioni gravi, precise e concordanti.

A fronte di siffatto ragionamento presuntivo, la esposta censura si limita a prospettare una inferenza presuntiva diversa da quella desunta dal giudice di prossimità e a contestare, sic et simpliciter, la sufficienza degli elementi considerati ad integrare prova presuntiva.

Essa finisce così per attingere la sfera discrezionale tipica del giudice di merito al quale spetta reputare la praticabilità della prova di tipo presuntivo, scegliere i fatti noti su cui fondare la deduzione inferenziale, apprezzare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge (Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 30/06/2021, n. 1861; Cass., Sez.

U, 24/01/2018, n. r.g. n.

W.3 10 Cons. 7, t. a aele Rossi 1785): tutti apprezzamenti di fatto, insindacabili in sede di legittimità in difetto di rilevanti aporie motivazionali, qui nemmeno adombrate.

12. Con il decimo mezzo, ascritto ad insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., parte ricorrente si duole della mancata considerazione di alcune circostanze fattuali (la realtà territoriale di riferimento degli immobili, il posizionamento e le reali condizioni degli stessi, prefabbricati e composti da materiali di tipo economico, in alcuni casi ceduti al grezzo) a suo dire idonee a dare conto della congruità dei prezzi di vendita.

12.1. La doglianza - da valutare assumendo a parametro il disposto dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc civ. anteriore alla novella del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, risalendo la pubblicazione della sentenza impugnata al febbraio 2012 - è infondata.

Diversamente da quanto opinato dall'impugnante, la pronuncia de qua ha adeguatamente vagliato le suddette circostanze fattuali, riscontrandone, per un verso, la mancata dimostrazione in giudizio e, comunque, l'inidoneità a suffragare l'assunto del contribuente: «senza che le pretese infelici esposizioni o l'asserita vendita allo stato grezzo constino adeguatamente così come è difficile comprendere perché mai un'azienda, che oltretutto lavora a sua detta con subappaltatori e quindi con ricavi ragionevolmente assai modesti, possa andare a realizzare immobili di infelice posizione in aree asseritamente poco appetibili».

La contestazione in questa sede mossa intende, in ultima analisi, mettere in discussione il così operato apprezzamento, tipicamente devoluto al giudice di merito, richiedendo in tal guisa alla Corte una nuova valutazione sul fatto ed un riesame di emergenze istruttorie estranei alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità. r.g. n. 3 11 Cons. t. [OSCURATO:PERSONA]

13. Con l'undicesimo mezzo si eccepisce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di appello riguardanti l'infondatezza del recupero a tassazione di importi corrisposti «in nero» da alcuni acquirenti, cioè non riscontrati nella contabilità ordinaria e, pertanto, ritenuti sottratti alla imposizione, diretta e a fini IVA.

13.1. Il dodicesimo motivo prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dalla doglianza sulla ripresa a tassazione fondata su documentazione extracontabile, meglio illustrata nel precedente motivo.

13.2. Le censure - da valutare unitariamente, poiché afferenti la medesima questione - sono destituite di fondamento.

La violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omissione di pronuncia non è ravvisabile quando una decisione resa in grado di appello, ancorché mancante di un'espressa statuizione su un motivo di impugnazione, sia giustificata da argomentazioni logicamente e giuridicamente incompatibili con detto motivo, sì da comportarne l'implicita reiezione (Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153; Cass. 04/06/2019, n. 15255).

Orbene, la pronuncia della C.T.R. non ha mancato di esaminare il gravame in parte qua sollevato dal contribuente: lo ha invece ritenuto inidoneo a scalfire il tessuto argomentativo della decisione di prima istanza (contenente un'analitica ricostruzione delle singole erogazioni di denaro prive di giustificazione causale), ampiamente richiamato nei suoi passaggi essenziali ed avallato dalla dichiarata infondatezza, espressa con locuzione sintetica ma eloquente («oltre alla discutibile genuinità di dichiarazioni rese da taluni acquirenti in sede di indagini penali»), del principale elemento addotto per contrastare l'accertato maggior reddito da versamenti di somme non contabilizzati.Si è dunque in presenza di una sentenza legittimamente motivata per relationem: il giudice di appello, oltre a far propri gli argomenti del primo decidente, ha espresso le ragioni della conferma della pronuncia con riferimento ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo esaustivo e corretto (cfr. Cass.05/08/2019, n. 20883; Cass. 05/11/2018, n. 28139).

14. Diversa sorte merita l'ottavo motivo di ricorso con cui si eccepisce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ..

Si assume che, in reiezione di specifico motivo di appello, la C.T.R. ha confermato la decisione di primo grado con cui, con statuizione resa extra petita, era stato accertato un maggior valore imponibile (per euro 20.000) generato dalla compravendita in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], benché alcun recupero a tassazione fosse stato compiuto dalla A.F. in relazione a siffatta operazione economica.

La censura è fondata.

Come è noto, il processo tributario non ha natura esclusivamente impugnatoria e di legalità formale (di giudizio "sull'atto" da annullare, in guisa di "impugnazione-annullamento"), bensì di "impugnazione- merito" (cioè a dire di giudizio -anche e principalmente- sul rapporto sostanziale tra amministrazione finanziaria e contribuente), in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio (ex plurímis, cfr. Cass.09/02/2021, n. 3080; Cass. 10/09/2020, n. 18777; Cass. 6/04/2020, n. 7695; Cass. 30/10/2018, n. 27560; Cass. 15/10/2018, n. 25629).

Se l'inquadramento sistematico consente al giudice tributario la rideterminazione della pretesa tributaria, la sua cognizione resta in ogni caso limitata all'oggetto ed ai presupposti dell'accertamento compiuto dall'A.F.: la legittimità dell'atto impositivo va verificata r.g. n. 13 13 Cons. ffaele Rossi senza operare, pena il vizio di ultrapetizione, una immutazione della fattispecie controversa, essendo precluso al giudicante il potere amministrativo tributario sostanziale spettante all'amministrazione finanziaria (Cass. 11/03/2010, n. 5929; Cass. 22/02/2002, n. 2531).

Nel caso in discorso, l'impugnata decisione, confermando la pronuncia di prime cure in rigetto dell'appello di parte contribuente (riprodotto in ricorso), ha rideterminato il reddito imponibile della [OSCURATO:SOCIETA]. tenendo conto di un maggior ricavo (per euro 20.000) originato dalla compravendita con [OSCURATO:PERSONA] ed Emanuela, atto sul quale alcun rilievo in chiave di ripresa a tassazione era stato compiuto nell'accertamento impugnato.

Si impone dunque la cassazione della sentenza in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la rideterminazione a carico della società contribuente del maggior reddito imponibile per l'anno 2006, espungendo la componente attiva illegittimamente considerata, in euro 189.815,90, tanto ai fini IRES quanto ai fini IVA.

15. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, per insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate contesta la rideterminazione in minus dell'imponibile operata dai giudici di prossimità, asserendo che per tutte le compravendite (e non solo per alcune) erano emersi «elementi concreti» indici presuntivi di sottofatturazione per tabulas dimostrati (dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti in sede di sommarie informazioni, dalla documentazione bancaria ed extracontabile, dal confronto con altre cessioni).

14.1. La lagnanza è inammissibile.

Ribadita la natura di "impugnazione-merito" del giudizio tributario ed il conseguente potere dell'A.G. di definire la pretesa impositiva, va osservato come la decisione della C.T.R. abbia, pur in maniera sintetica ma con relatio esaustiva e convinta alla pronuncia di prime r.g. n. 14 Cons. cure, disatteso le rimostranze dell'A.F. circa la quantificazione del maggior imponibile, reputando, a tal fine, la prevalenza degli elementi concreti apprezzati dal primo giudice rispetto alle quotazioni OMI, qualificate come mero indice di riferimento statistico.

Si tratta anche stavolta di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità dacché supportato da adeguata motivazione, inammissibile profilandosi la sollecitazione rivolta alla Corte dal ricorrente incidentale ad un nuovo vaglio e ad una differente lettura delle emergenze istruttorie.

16. L'esito complessivo della lite, con la sostanziale reciproca soccombenza, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio.

17. Il parziale accoglimento del ricorso principale esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).

La norma non trova altresì applicazione con riferimento al ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate: il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può infatti essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez.

U., 20/02/2020, n. 4315; Cass.29/01/2016, n. 1778; Cass. 14/03/2014, n. 5955).

P.Q.M.

Accoglie l'ottavo motivo del ricorso principale, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, determina il maggior imponibile a carico della r.g. n. 15 Cons. t. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per Va

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8286/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante_pro i tempore, (ak elettivamente domiciliata in Roma, via tb-elTé(Wign, Y'ì A i presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e Yj(.9 [OSCURATO:PERSONA], dai quali è rappresentata e difesa '2 )1 1' - ricorrente principale e controricorrente incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato - controricorrente e ricorrente incidentale - Avverso la sentenza n. 31/2012 della Commissione tributaria regionale dell'Umbria, depositata il giorno 10 febbraio 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8 bis, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e successive modifiche, con le quali chiede il rigetto del ricorso principale e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., operante nel settore dell'edilizia residenziale, propose ricorso avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, ritenendo maggiori dì quelli dichiarati i corrispettivi percepiti per l'attività di compravendita di plurimi immobili, aveva induttivamente determinato, per l'anno d'imposta 2006, un maggior reddito di impresa imponibile ai fini IRES, nonchè un maggior valore della produzione rilevante a fini IRAP e VIVA non corrisposta, per l'effetto recuperando a tassazione le imposte non versate, maggiorate di sanzioni ed accessori. 2. L'impugnativa del contribuente veniva parzialmente accolta dalla Commissione tributaria provinciale di Perugia, con riduzione (da euro 507.894,65 ad euro 209.815,90) della base imponibile, tanto ai fini delle imposte dirette quanto dell'IVA. 3. Le contrapposte impugnazioni, spiegate dal contribuente e dall'Amministrazione finanziaria, sono state disattese dalla sentenza in epigrafe indicata. 4. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., affidandosi a dodici motivi; resiste, con controricorso, l'Agenzia delle Entrate spiegando altresì ricorso incidentale articolato su un motivo, a sua volta resistito, con controricorso, dalla contribuente. 5. Fissato per l'udienza pubblica del 9 marzo 2022, il ricorso è stato in pari data trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, r.g. n. 8 / 013 2 Cons. es le Rossi comma 8 bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito nella legge n. 176 del 2020, e successive modifiche, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non essendo stata formulata richiesta di discussione orale. 6. Entro il quindicesimo giorno precedente l'udienza, il P.G. ha formulato conclusioni motivate. [OSCURATO:PERSONA] 7. Preliminare è la disamina del ricorso principale. 8. Con il primo motivo si eccepisce violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Assume il ricorrente che l'attività di verifica abbia comportato la permanenza di personale dell'A.F. presso la sede della società per un lasso di tempo ben superiore a quanto prescritto dalla evocata disposizione, dovendosi all'uopo considerare lo spatium temporis compreso tra l'inizio dell'ispezione e la redazione del conclusivo processo verbale e non già, come invece ritenuto dal giudice di prossimità, i soli giorni di effettiva presenza degli operanti. 8.1. La doglianza è infondata e non conduce alla cassazione della pronuncia, la quale tuttavia, conforme a diritto ma argomentata su motivazione errata, va in parte qua corretta ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, del codice di rito. E' decisiva e sufficiente, a tal fine, la (non colta dalla C.T.R.) natura ordinatoria del termine in parola, la cui (nemmeno in concreto abbisognevole di verifica) inosservanza non si riverbera sulla legittimità o sull'efficacia del successivo atto impositivo. Per la enunciata qualificazione depone il consolidato orientamento di questa Corte, qui convintamente da ribadire: in tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell'Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente stabilito dall'art. 12, quinto comma, della legge n. 212 del 2000 è r.g. n. 8 3 Cons. e meramente ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo definisce perentorio o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità degli atti può ricavarsi dalla disciplina della materia. La violazione di detto termine non determina dunque la carenza sopravvenuta del potere di accertamento ispettivo, né la invalidità delle attività accertative o l'inutilizzabilità degli elementi raccolti, atteso che nessuna di tali sanzioni è stata prevista dal legislatore, la cui scelta risulta razionalmente giustificata dal mancato coinvolgimento di diritti del contribuente costituzionalmente tutelati (da ultimo, cfr. Cass. 01/03/2022, n. 6779; Cass. 09/06/2020, n. 10972; Cass. 27/04/2017, n. 10481; Cass. 15/04/2015, n. 7584; Cass. 05/10/2012, n. 17002). 9. Con il secondo mezzo di gravame, sussunto nella fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., si censura la mancata pronuncia del giudice di prossimità circa l'eccepito vizio di motivazione dell'avviso di accertamento, consistente nell'essersi l'Amministrazione finanziaria discostata dalle risultanze del P.V.C. senza adeguatamente spiegarne le ragioni. 9.1. Il terzo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 42, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 56, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell'art. 7, comma 1, della legge n. 212 del 2000, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. In sintesi, si offre altra e diversa veste giuridica rilevante ai fini dell'impugnazione di legittimità al vizio di motivazione dell'avviso di accertamento già posto a base della seconda doglianza; ad avviso del ricorrente, l'illegittimità dell'atto impositivo in parola risiede nell'aver individuato la base imponibile ai fini delle imposte dirette secondo un criterio di calcolo (la differenza tra il prezzo dichiarato nei contratti di compravendita e i valori rivenienti dalle stime OMI) differente da quello prospettato nel P.V.C. (la differenza tra il prezzo dichiarato nei contratti di compravendita e il maggior valore desunto dai contratti di mutuo stipulati dagli acquirenti) senza aver esplicitato le ragioni del discostarsi dall'operato dei verbalizzanti. 9.2. Con il quarto mezzo, ricondotto nell'àmbito dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., si rileva come la sentenza impugnata non abbia statuito sull'eccezione con cui era stato dedotto che l'avviso di accertamento non consentiva di comprendere le modalità di determinazione del valore normale degli immobili, dacché recante unicamente il richiamo al valore OMI per ogni immobile compravenduto «senza però indicare gli elementi, molteplici, complessi e dipendenti dalla tipologia di ciascun immobile, posti a base del calcolo effettuato» e senza allegare «la documentazione che avrebbe permesso alla società di comprendere la corretta applicazione dei valori OMI minimi e massimi desunti dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'Osservatorio del [OSCURATO:PERSONA]». 9.3. Con il quinto motivo, riferito all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., si sostiene che la mancata illustrazione delle circostanze richiamate nel quarto motivo di ricorso importi illegittimità dell'avviso per violazione delle norme regolanti la motivazione degli atti amministrativi di imposizione (a dire dell'impugnante: dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, dell'art. 42, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 56, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 7, comma 1, legge n. 212 del 2000). 9.4. Le censure - da scrutinare congiuntamente, poiché avvinte da intima connessione - vanno disattese. 9.4.1. Non corrisponde al vero, in primis, il presupposto da cui muove il ragionamento articolato dal ricorrente, ovvero che l'atto impositivo in parola operi la ricostruzione induttiva dei maggiori ricavi conseguiti con l'attività di vendita degli immobili unicamente in forza dei valori risultanti dalle quotazioni OMI. r.g. n. 82 5 Cons. es Si legge infatti nell'avviso di accertamento de quo (riprodotto nella sua integralità nel ricorso introduttivo del presente giudizio, in ossequio al principio di autosufficienza): «per le compravendite stipulate fino al 4 luglio 2006 [...] i valori OMI sono stati supportati da altri elementi, quali il valore del mutuo contratto, il valore di perizia, nei casi in cui è presente, ed infine dal confronto con le altre cessioni paragonabili [..] Altresì per le compravendite stipulate dopo il 4 luglio 2006, poiché il valore normale da recuperare a tassazione non può essere, per presunzione relativa, inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato, è stata utilizzata la differenza tra quanto fatturato ed il valore OMI delle rispettive cessioni solo quando questa è risultata superiore al valore del mutuo contratto, nel caso contrario è stata presa in considerazione la differenza tra quanto fatturato e proprio l'importo del mutuo stesso». 9.4.2. E sui criteri presuntivi di determinazione dei maggiori corrispettivi dell'alienazione di beni immobili immobili (integranti, funditus, le ragioni della ripresa a tassazione) si sono espressi (per di più, in maniera diffusa) i giudici di merito. In particolare, la Commissione tributaria provinciale di Perugia, con la sentenza n. 205/08/2010 (anch'essa trascritta in ricorso) resa all'esito del giudizio di prime cure, quantificava in misura inferiore a quanto determinato nell'avviso l'imponibile a carico del contribuente, ravvisando soltanto per alcune delle alienazioni immobiliari contestate «ulteriori elementi di supporto parziale allo scostamento tra il valore normale degli immobili dichiarato negli atti di compravendita e quello determinato dall'Agenzia sulla base delle quotazioni OMI, costituiti dall'accensione di mutui da parte degli acquirenti per importi superiori ai valori indicati negli atti di compravendita e senza l'indicazione della diversa destinazione delle somme eccedenti il valore della compravendita, [...] peraltro ulteriormente confermati, nel caso delle compravendite effettuate a favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche dalle perizie di stima dei relativi immobili effettuate per gli istituti mutuanti». Valutazione confermata nella decisione qui impugnata: «appare comunque chiaro il fenomeno della sotto fatturazione nella vendita di tutti gli immobili stante la ricorrente circostanza della contrazione di mutui da parte degli acquirenti quasi sempre superiori al prezzo dichiarato, l'oggettivo prezzo vile al metro quadrato applicato per la quasi totalità degli immobili [...] così come è difficile comprendere perché mai un'azienda, che oltretutto lavora a sua detta con subappaltatori e quindi con ricavi ragionevolmente assai modesti, possa andare a realizzare immobili di infelice posizione in aree asseritamente poco appetibili». 9.4.3. I rilievi testé sinteticamente illustrati danno conto della infondatezza delle doglianze del ricorrente. Con il passaggio argomentativo riportato (oltremodo corroborato da una relatio adesiva alla pronuncia di primo grado), la sentenza della C.T.R. ha fornito adeguata risposta ai motivi di appello sollevati dall'odierno ricorrente: con il ritenere l'accertamento giustificato sui plurimi elementi indiziari sottolineati, ha, per implicito ma in maniera inequivoca, disatteso l'eccepito difetto di motivazione dell'atto. Non sussiste dunque alcun difetto inficiante la trama giustificativa (coerente, lineare, logicamente strutturata) del dictum contestato: né sotto il profilo dell'omesso esame di punto decisivo rilevante ex num. 5 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ. (dovendosi escludere che tale vizio sia integrato dalla sola mancata valutazione di un elemento indiziario: da ultimo, Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass.26/02/2020, n. 5279) né in ordine ad una omessa pronuncia (la quale non ricorre allorché la decisione, pur senza specifica argomentazione sulla domanda o eccezione disattesa, adotti una motivazione che sia incompatibile con l'impostazione logico-giuridica con la tesi dalla parte prospettata, ciò implicandone l'implicito rigetto: tra le tante, r.g. n. 8 , 21. 3 7 Cons. e.t. •a faele [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 19880; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass.30/01/2020, n. 2153; Cass. 04/06/2019, n. 15255; Cass.13/08/2018, n. 20718). D'altro canto, la motivazione dell'avviso di accertamento, nei suoi tratti salienti innanzi trascritti, era poi chiara, sufficiente, funzionale, attraverso l'esternazione del titolo e delle ragioni della pretesa, allo scopo dell'atto, cioè a dire delimitare l'àmbito delle ragioni adducibili dall'Ufficio finanziario nell'eventuale successiva fase contenziosa e consentire al contribuente di valutare l'opportunità di esercitare con l'impugnativa in sede giurisdizionale le proprie facoltà difensive, in nulla vulnerate nel caso di specie, come si inferisce dalle puntuali contestazioni addotte sulla fondatezza della ripresa a tassazione. A ciò può soltanto aggiungersi che l'individuazione dei canoni di quantificazione del maggior reddito imponibile è attività valutativa estrinsecata nell'atto impositivo e rimessa all'A.F., organo titolare della pretesa, non vincolata (ma nemmeno incisa o influenzata) da (in thesi diversi) criteri di determinazione suggeriti in atti a valenza istruttoria (quali il P.V.C.) prodromici all'avviso di accertamento. 9.4.4. Oltre che in relazione alle disposizioni sugli aspetti formali, la motivazione dell'avviso di accertamento in esame si palesa conforme a diritto anche in ordine all'idoneità degli elementi indiziari adoperati dall'ufficio finanziario ad asseverare, in via presuntiva, l'esistenza di componenti positivi del reddito non contabilizzati. Ed invero, la pretesa recuperatoria dell'A.F. è stata argomentata su un coacervo di fatti induttivamente rivelatori di un maggior ricavo tratto dalla vendita delle unità immobiliari: i valori emergenti dai listini OMI (dato privo dei requisiti di precisione e gravità, se atomisticamente considerato: Cass. 04/11/2020, n. 24550; Cass.25/01/2019, n. 2155) sono stati apprezzati in sinergica combinazione con altre circostanze di pregnante valenza indiziaria, quali gli importi dei mutui erogati dalle banche agli acquirenti degli immobili, di entità superiore ai prezzi di acquisto dichiarati negli atti notarili di compravendita (sul tema, specificamente, Cass. 26/05/2021, n. 14572; Cass. 24/12/2020, n. 29502; Cass. 09/06/2017, n. 14388). 10. Con il sesto motivo, per violazione dell'art. 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., si lamenta l'omesso rilievo della tardività della produzione documentale dell'A.F., avvenuta nel giudizio di primo grado soltanto tre giorni prima della data prevista per la trattazione della causa. 10.1. Con il settimo mezzo, rubricato «omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.)», si rileva come la C.T.R. non abbia statuito sull'eccezione di tardività del deposito di documenti proposta come motivo di appello dal contribuente, fondando per contro la decisione proprio sulla scorta della documentazione tardivamente inserita in giudizio. 10.2. Le censure, strettamente connesse, sono infondate. E' sufficiente, per la reiezione di esse, rilevare - dato pacifico - che la documentazione asseritamente tardiva è stata nuovamente prodotta dall'A.F. in grado di appello, con deposito contestuale alle controdeduzioni dispieganti impugnazione incidentale. Ed è pacifico che nel contenzioso tributario l'art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti anche al di fuori degli stretti limiti consentiti dall'art. 345 cod. proc. civ., purché tale attività processuale sia esercitata - stante il richiamo operato dall' art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme relative al giudizio di primo grado - entro il termine previsto dall'art. 32, primo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza (da ultimo, Cass. 27/01/2022, n. 2377; Cass.05/01/2022, n. 147; Cass. 30/12/2021, n. 42069; Cass. 22/10/2021, n. 29690; Cass. 24/06/2021, n. 18103).11. Con il nono motivo si denuncia violazione dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, degli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Sostiene il ricorrente che «né l'accensione di mutui da parte degli acquirenti per valori superiori ai valori indicati negli atti di compravendita senza indicazione della diversa destinazione delle somme eccedenti il valore della compravendita stessa, né le stime (peraltro solo due) rinvenienti dalle perizie redatte in occasione della concessione dei mutui stessi costituiscono elementi utili a provare in modo sufficiente la presunta sotto fatturazione dei corrispettivi contrattuali da parte della società contribuente». 11.2. Il motivo è inammissibile. Per la verifica della legittimità della pretesa impositiva accertata, la sentenza gravata ha seguito un procedimento logico correttamente articolato nella considerazione unitaria e diacronica dei singoli elementi indiziari, valutati non in maniera atomistica e parcellizzata, bensì attraverso la loro composizione in un quadro d'insieme, in guisa da desumere, gli uni per mezzo degli altri, la complessiva idoneità ad integrare, secondo la logica della c.d. convergenza del molteplice, presunzioni gravi, precise e concordanti. A fronte di siffatto ragionamento presuntivo, la esposta censura si limita a prospettare una inferenza presuntiva diversa da quella desunta dal giudice di prossimità e a contestare, sic et simpliciter, la sufficienza degli elementi considerati ad integrare prova presuntiva. Essa finisce così per attingere la sfera discrezionale tipica del giudice di merito al quale spetta reputare la praticabilità della prova di tipo presuntivo, scegliere i fatti noti su cui fondare la deduzione inferenziale, apprezzare la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge (Cass. 05/08/2021, n. 22366; Cass. 30/06/2021, n. 1861; Cass., Sez. U, 24/01/2018, n. r.g. n. W.3 10 Cons. 7, t. a aele Rossi 1785): tutti apprezzamenti di fatto, insindacabili in sede di legittimità in difetto di rilevanti aporie motivazionali, qui nemmeno adombrate. 12. Con il decimo mezzo, ascritto ad insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., parte ricorrente si duole della mancata considerazione di alcune circostanze fattuali (la realtà territoriale di riferimento degli immobili, il posizionamento e le reali condizioni degli stessi, prefabbricati e composti da materiali di tipo economico, in alcuni casi ceduti al grezzo) a suo dire idonee a dare conto della congruità dei prezzi di vendita. 12.1. La doglianza - da valutare assumendo a parametro il disposto dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc civ. anteriore alla novella del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, risalendo la pubblicazione della sentenza impugnata al febbraio 2012 - è infondata. Diversamente da quanto opinato dall'impugnante, la pronuncia de qua ha adeguatamente vagliato le suddette circostanze fattuali, riscontrandone, per un verso, la mancata dimostrazione in giudizio e, comunque, l'inidoneità a suffragare l'assunto del contribuente: «senza che le pretese infelici esposizioni o l'asserita vendita allo stato grezzo constino adeguatamente così come è difficile comprendere perché mai un'azienda, che oltretutto lavora a sua detta con subappaltatori e quindi con ricavi ragionevolmente assai modesti, possa andare a realizzare immobili di infelice posizione in aree asseritamente poco appetibili». La contestazione in questa sede mossa intende, in ultima analisi, mettere in discussione il così operato apprezzamento, tipicamente devoluto al giudice di merito, richiedendo in tal guisa alla Corte una nuova valutazione sul fatto ed un riesame di emergenze istruttorie estranei alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità. r.g. n. 3 11 Cons. t. [OSCURATO:PERSONA] 13. Con l'undicesimo mezzo si eccepisce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di appello riguardanti l'infondatezza del recupero a tassazione di importi corrisposti «in nero» da alcuni acquirenti, cioè non riscontrati nella contabilità ordinaria e, pertanto, ritenuti sottratti alla imposizione, diretta e a fini IVA. 13.1. Il dodicesimo motivo prospetta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentato dalla doglianza sulla ripresa a tassazione fondata su documentazione extracontabile, meglio illustrata nel precedente motivo. 13.2. Le censure - da valutare unitariamente, poiché afferenti la medesima questione - sono destituite di fondamento. La violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omissione di pronuncia non è ravvisabile quando una decisione resa in grado di appello, ancorché mancante di un'espressa statuizione su un motivo di impugnazione, sia giustificata da argomentazioni logicamente e giuridicamente incompatibili con detto motivo, sì da comportarne l'implicita reiezione (Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153; Cass. 04/06/2019, n. 15255). Orbene, la pronuncia della C.T.R. non ha mancato di esaminare il gravame in parte qua sollevato dal contribuente: lo ha invece ritenuto inidoneo a scalfire il tessuto argomentativo della decisione di prima istanza (contenente un'analitica ricostruzione delle singole erogazioni di denaro prive di giustificazione causale), ampiamente richiamato nei suoi passaggi essenziali ed avallato dalla dichiarata infondatezza, espressa con locuzione sintetica ma eloquente («oltre alla discutibile genuinità di dichiarazioni rese da taluni acquirenti in sede di indagini penali»), del principale elemento addotto per contrastare l'accertato maggior reddito da versamenti di somme non contabilizzati.Si è dunque in presenza di una sentenza legittimamente motivata per relationem: il giudice di appello, oltre a far propri gli argomenti del primo decidente, ha espresso le ragioni della conferma della pronuncia con riferimento ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo esaustivo e corretto (cfr. Cass.05/08/2019, n. 20883; Cass. 05/11/2018, n. 28139). 14. Diversa sorte merita l'ottavo motivo di ricorso con cui si eccepisce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.. Si assume che, in reiezione di specifico motivo di appello, la C.T.R. ha confermato la decisione di primo grado con cui, con statuizione resa extra petita, era stato accertato un maggior valore imponibile (per euro 20.000) generato dalla compravendita in favore di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], benché alcun recupero a tassazione fosse stato compiuto dalla A.F. in relazione a siffatta operazione economica. La censura è fondata. Come è noto, il processo tributario non ha natura esclusivamente impugnatoria e di legalità formale (di giudizio "sull'atto" da annullare, in guisa di "impugnazione-annullamento"), bensì di "impugnazione- merito" (cioè a dire di giudizio -anche e principalmente- sul rapporto sostanziale tra amministrazione finanziaria e contribuente), in quanto diretto ad una decisione sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente sia dell'accertamento dell'Ufficio (ex plurímis, cfr. Cass.09/02/2021, n. 3080; Cass. 10/09/2020, n. 18777; Cass. 6/04/2020, n. 7695; Cass. 30/10/2018, n. 27560; Cass. 15/10/2018, n. 25629). Se l'inquadramento sistematico consente al giudice tributario la rideterminazione della pretesa tributaria, la sua cognizione resta in ogni caso limitata all'oggetto ed ai presupposti dell'accertamento compiuto dall'A.F.: la legittimità dell'atto impositivo va verificata r.g. n. 13 13 Cons. ffaele Rossi senza operare, pena il vizio di ultrapetizione, una immutazione della fattispecie controversa, essendo precluso al giudicante il potere amministrativo tributario sostanziale spettante all'amministrazione finanziaria (Cass. 11/03/2010, n. 5929; Cass. 22/02/2002, n. 2531). Nel caso in discorso, l'impugnata decisione, confermando la pronuncia di prime cure in rigetto dell'appello di parte contribuente (riprodotto in ricorso), ha rideterminato il reddito imponibile della [OSCURATO:SOCIETA]. tenendo conto di un maggior ricavo (per euro 20.000) originato dalla compravendita con [OSCURATO:PERSONA] ed Emanuela, atto sul quale alcun rilievo in chiave di ripresa a tassazione era stato compiuto nell'accertamento impugnato. Si impone dunque la cassazione della sentenza in parte qua e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la rideterminazione a carico della società contribuente del maggior reddito imponibile per l'anno 2006, espungendo la componente attiva illegittimamente considerata, in euro 189.815,90, tanto ai fini IRES quanto ai fini IVA. 15. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, per insufficiente motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l'Agenzia delle Entrate contesta la rideterminazione in minus dell'imponibile operata dai giudici di prossimità, asserendo che per tutte le compravendite (e non solo per alcune) erano emersi «elementi concreti» indici presuntivi di sottofatturazione per tabulas dimostrati (dalle dichiarazioni rese dagli acquirenti in sede di sommarie informazioni, dalla documentazione bancaria ed extracontabile, dal confronto con altre cessioni). 14.1. La lagnanza è inammissibile. Ribadita la natura di "impugnazione-merito" del giudizio tributario ed il conseguente potere dell'A.G. di definire la pretesa impositiva, va osservato come la decisione della C.T.R. abbia, pur in maniera sintetica ma con relatio esaustiva e convinta alla pronuncia di prime r.g. n. 14 Cons. cure, disatteso le rimostranze dell'A.F. circa la quantificazione del maggior imponibile, reputando, a tal fine, la prevalenza degli elementi concreti apprezzati dal primo giudice rispetto alle quotazioni OMI, qualificate come mero indice di riferimento statistico. Si tratta anche stavolta di apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità dacché supportato da adeguata motivazione, inammissibile profilandosi la sollecitazione rivolta alla Corte dal ricorrente incidentale ad un nuovo vaglio e ad una differente lettura delle emergenze istruttorie. 16. L'esito complessivo della lite, con la sostanziale reciproca soccombenza, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di tutti i gradi di giudizio. 17. Il parziale accoglimento del ricorso principale esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228). La norma non trova altresì applicazione con riferimento al ricorso incidentale proposto dall'Agenzia delle Entrate: il provvedimento che dichiara la parte impugnante tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato non può infatti essere pronunciato nei confronti di quelle parti della fase o del giudizio di impugnazione, come le amministrazioni pubbliche difese dall'Avvocatura dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. U., 20/02/2020, n. 4315; Cass.29/01/2016, n. 1778; Cass. 14/03/2014, n. 5955). P.Q.M. Accoglie l'ottavo motivo del ricorso principale, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, determina il maggior imponibile a carico della r.g. n. 15 Cons. t. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per Va
Sentenza Cassazione n. 16673/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris