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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 dicembre 1967

Cassazione n. 45779/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/12/1967 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di appropriazione indebita, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente valutati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 2); considerato che il secondo motivo di ricorso, cori il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione con cui la Corte territoriale ha negato la sussistenza del presupposto della particolare tenuità della condotta ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e conforme al dato normativo (si veda, in proposito, pag. 3); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo affermato in sede di legittimità, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, nonché all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che quando la pena sia inferiore alla media edittale, il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, è sufficiente che utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurD tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 24 ottobre 2023 Il C sigliere est sore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/12/1967 avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di appropriazione indebita, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente valutati e disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 2); considerato che il secondo motivo di ricorso, cori il quale si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato poiché dalla lettura del provvedimento impugnato la motivazione con cui la Corte territoriale ha negato la sussistenza del presupposto della particolare tenuità della condotta ai fini dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. dimostra essere esistente, connotata da lineare e coerente logicità e conforme al dato normativo (si veda, in proposito, pag. 3); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena, è manifestamente infondato poiché, secondo l'indirizzo affermato in sede di legittimità, non è necessario che il giudice di merito, nel motivarne il diniego, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti, nonché all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che quando la pena sia inferiore alla media edittale, il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, è sufficiente che utilizzi espressioni del tipo: «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eurD tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 ottobre 2023 Il C sigliere est sore
Sentenza Cassazione n. 45779/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris