CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023
Cassazione n. 49833/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 135. R.G. R.G. 23822 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di impugnazione con cui la ricorrente lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. conseguente alla mancata riqualificazione del fatto nell'illecito amministrativo di cui all'art. 485 cod. pen. è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale; i giudici di appello, con motivazione esente da illogicità, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di ricettazione (vedi pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 novembre 2023 Il Con9, re Estensore - — [OSCURATO:PERSONA] ente