CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2023
Cassazione n. 34500/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.433/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] LAZIO n.3021/2023 depositata i l 19/05/2023 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CGT di secondo grado del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto parzialmente l’appello della Diocesi di [OSCURATO:PERSONA], relativamente all’immobile adibito a Sacrestia (f. 2, part. 246, [OSCURATO:PERSONA] I); 2. ricorre in Cassazione la Diocesi di Sabina-[OSCURATO:PERSONA] con tre motivi di ricorso; 3. resiste con controricorso, integrato da successiva memoria, il Comune di [OSCURATO:PERSONA], che chiede di rigettare il ricorso. … [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza deve essere cassata , senza rinvio, ex art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. La vicenda è chiara nella parte fattuale, come evidenziato dalla stessa sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente riceveva la notifica per somme dovute dalle Parrocchie della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (enti dotati di personalità giuridica). La sentenza impugnata ritiene tale notifica valida in quanto la Diocesi sarebbe “ente sovraordinato dotato del potere e dell’autorità sulla Parrocchia. Deve ritenersi dunque perfezionato il procedimento impositivo”. Tale argomentazione non è corretta in quanto la Diocesi non può ricevere notifiche per altri enti dotati di personalità giuridiche (soggetti diversi) e, conseguentemente la pretesa fiscale non è legittimamente notificata alla Diocesi e, quindi, anche alle Parrocchie. [OSCURATO:PERSONA] enti dotati di personalità giuridica sono le uniche legittimate all’impugnazione, in quanto parti del rapporto sostanziale: «La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto» (Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016, Rv. 638371 -01). Nel caso in giudizio gli avvisi di accertamento indicavano specificamente le due Parrocchie come debitori dell’imposta richiesta. La difficoltà (pratica) del Comune ad individuare l’indirizzo delle Parrocchie non rileva in questa sede. Come puntualmente indicato nel ricorso in cassazione le due Parrocchie risultano, regolarmente, nei pubblici registri. [OSCURATO:PERSONA], in conseguenza, non era legittimata al ricorso introduttivo e neanche la (errata) notifica degli atti le conferiva legittimazione processuale sugli avvisi di accertamento, per debiti delle Parrocchie. Il processo, quindi, non poteva essere iniziato. In considerazione della complessità e particolarità della questione sussistono gravi motivi per la compensazione delle spese, dell’intero giudizio. … P.Q.M. Pronunciando sul ricorso cassa senza rinvio la sentenza impugnata poiché il processo non p