CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18566/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di furto pluriaggravato e per quello di cui all'art. 493-ter cod. pen.; Considerato che il ricorrente censura la decisione in ordine al trattamento sanzionatorio perché la pena non sarebbe stata determinata nel minimo edittale, pur essendo state concesse le circostanze attenuanti generiche; Ritenuta la censura inammissibile in quanto reiterativa di quella già disattesa, con congrue argomentazioni, da parte della Corte territoriale (pag. 5 e inizio pag. 6), ponendo in rilievo, per un verso, che i numerosi precedenti specifici del ricorrente hanno inciso sulla modalità dell'azione — che denota un metodo non improvvisato e collaudato, costituito dall'appropriarsi di beni custoditi sull'autovettura approfittando della temporanea assenza del proprietario del mezzo — e, per un altro, che la pena base irrogata si attesta su quella media prevista per la violazione ritenuta più grave, con un limitato aumento per la continuazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis