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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19914/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva e al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fall., nonché alla commisurazione della pena - è privo della necessaria specificità poiché, lungi dal muovere un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha indicato gli elementi posti a sostegno del rigetto del gravame, ha unicamente perorato un alternativo apprezzamento degli elementi di fatto che sarebbero emersi nella specie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta documentale; considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva e al mancato riconoscimento della circostanza di cui all'art. 219, ultimo comma, legge fall., nonché alla commisurazione della pena - è privo della necessaria specificità poiché, lungi dal muovere un'effettiva critica nei confronti del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), che ha indicato gli elementi posti a sostegno del rigetto del gravame, ha unicamente perorato un alternativo apprezzamento degli elementi di fatto che sarebbero emersi nella specie; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 19914/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris