Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 23 maggio 2025

Cassazione n. 30267/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14791/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] M P.T., rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -resistente- QUESTURA PERUGIA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -resistente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PERUGIA n. 621/2025 depositata il 23/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 16/09/2025; Numero registro generale 14791/2025 Numero sezionale 754/2025 Numero di raccolta generale 30267/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 10/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 14791/2025 Numero sezionale 754/2025 Numero di raccolta generale 30267/2025 Data pubblicazione 17/11/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 14791/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] M P.T., rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -resistente- QUESTURA PERUGIA, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) -resistente- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PERUGIA n. 621/2025 depositata il 23/05/2025 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 16/09/2025; Numero registro generale 14791/2025 Numero sezionale 754/2025 Numero di raccolta generale 30267/2025 Data pubblicazione 17/11/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 10/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 14791/2025 Numero sezionale 754/2025 Numero di raccolta generale 30267/2025 Data pubblicazione 17/11/2025
Decreto Cassazione n. 30267/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris