Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 1997

Cassazione n. 22826/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/01/1997 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 29 marzo 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Parma, pronunciata il 19 maggio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di tentata rapina aggravata.

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge processuale e il vizio della motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza sull'aggravante contestata, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. poiché a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, che analizza le doglianze oggetto di appello, anche in ordine al giudizio di bilanciamento, per disattenderle, il ricorrente si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/01/1997 avverso la sentenza del 29/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 29 marzo 2022, ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di Parma, pronunciata il 19 maggio 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per aver concorso nel reato di tentata rapina aggravata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura la violazione di legge processuale e il vizio della motivazione in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza sull'aggravante contestata, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. poiché a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, che analizza le doglianze oggetto di appello, anche in ordine al giudizio di bilanciamento, per disattenderle, il ricorrente si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un reale nesso critico con il percorso argomentativo delle sentenze di merito, non consentendo al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2023.
Sentenza Cassazione n. 22826/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris