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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 15700/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa, che insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Catanzaro, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a plurime fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di detenzione per fini non personali, cessione e offerta in vendita di stupefacente di vario tipo, tra cui eroina, marijuana e Khat (capi A, D, E, 5, 6).

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su tre motivi oggetto di unica articolazione e deducenti violazione di legge e vizio congiugto di motivazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

Il ricorrente sindaca la sentenza d'appello nella parte in cui avrebbe confermato la responsabilità dell'imputato valutando un compendio probatorio che, per converso, se correttamente letto, sarebbe stato conducente nel senso dell'assoluzione.

Il riferimento è, in particolare: a) agli elementi emergenti dalle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, dai quali emergerebbero solo meri contatti con soggetti ritenuti assuntori e acquirenti di stupefacente; b) agli esiti delle attività di perquisizione, in quanto culminate in sequestro di stupefacente eseguito presso l'abitazione nella disponibilità dell'imputato e della sua convivente ma non di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; c) alle dichiarazioni accusatorie rese da plurimi soggetti escussi in dibattimento, specificatamente indicati in ricorso) con riferimento ai vari capi d'imputazione, in quanto, per il ricorrente, rese da soggetti non credibili e comunque non tali da fondare la responsabilità del prevenuto.

A quanto innanzi si aggiungerebbero: d) l'insussistente valutazione da parte dei giudici di merito di elementi che, per il ricorrente, renderebbero sussumibile le fattispecie accertate nell'astratta previsione di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; e) l'omessa considerazione delle deduzioni difensive circa la mera connivenza non punibile dell'imputato rispetto all'attività di spaccio posta in essere dalla convivente more uxorio presso l'abitazione in uso a entrambi.

3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, è caratterizzato da plurimi profili d'inammissibilità.

2. In primo luogo, le censure, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplicitati a pag. 5 e ss.), si fondano su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in secondo grado e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 5 e ss.), dovendosi qu' indi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2020, Amato, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01).

3. In secondo luogo, le doglianze, laddove lambiscono l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, si presentano inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto deducenti motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013; Leonardo, Rv. 254584 - 01; si veda altresì Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione).

Trattasi di mere censure in fatto con le quali si prospettano anche erronee valutazioni probatorie del giudice di merito in ordine alla valutazione della condotta dell'imputato anche in considerazione delle assunte' dichiarazioni testimoniali, rese da soggetti non credibili, secondo l'apprezzamento del ricorrente, e comunque, in tesi difensiva, non conducenti nel senso dell'accertata responsabilità, sempre.

Di conseguenza, in termini inammissibili, si perviene: a) a una personale e alternativa ricostruzione dai rapporti tra l'imputato e la convivente, in termini di mera connivenza non punibile del primo rispetto all'attività di spaccio della seconda; b) alla negazione di quanto accertato dai giudici di merito in ordine alla condotta dell'imputato sostanziatasi anche nella diretta cessione in favore degli acquirenti; c) a una personale valutazione in termini di «lieve entità» dei fatti accertati come aventi a oggetto diverse tipologie di stupefacente, già confezionato in plurime dosi, detenuto e ceduto, stabilmente e con collaudate modalità esecutive, utilizzando quale base logistica l'abitazione,luogo di convivenza dei correi.

4. È infine inammissibile il profilo di doglianza che si appunta sugli esiti delle intercettazioni in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata, dal cui apparato argonnentativo non emergono riferimenti a esiti di tali attività (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, cit.).

5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni della difesa, che insiste nella richiesta di accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Catanzaro, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento a plurime fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], di detenzione per fini non personali, cessione e offerta in vendita di stupefacente di vario tipo, tra cui eroina, marijuana e Khat (capi A, D, E, 5, 6). 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su tre motivi oggetto di unica articolazione e deducenti violazione di legge e vizio congiugto di motivazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Il ricorrente sindaca la sentenza d'appello nella parte in cui avrebbe confermato la responsabilità dell'imputato valutando un compendio probatorio che, per converso, se correttamente letto, sarebbe stato conducente nel senso dell'assoluzione. Il riferimento è, in particolare: a) agli elementi emergenti dalle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, dai quali emergerebbero solo meri contatti con soggetti ritenuti assuntori e acquirenti di stupefacente; b) agli esiti delle attività di perquisizione, in quanto culminate in sequestro di stupefacente eseguito presso l'abitazione nella disponibilità dell'imputato e della sua convivente ma non di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; c) alle dichiarazioni accusatorie rese da plurimi soggetti escussi in dibattimento, specificatamente indicati in ricorso) con riferimento ai vari capi d'imputazione, in quanto, per il ricorrente, rese da soggetti non credibili e comunque non tali da fondare la responsabilità del prevenuto. A quanto innanzi si aggiungerebbero: d) l'insussistente valutazione da parte dei giudici di merito di elementi che, per il ricorrente, renderebbero sussumibile le fattispecie accertate nell'astratta previsione di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; e) l'omessa considerazione delle deduzioni difensive circa la mera connivenza non punibile dell'imputato rispetto all'attività di spaccio posta in essere dalla convivente more uxorio presso l'abitazione in uso a entrambi. 3. Le parti hanno concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi sono suscettibili di trattazione congiunta, è caratterizzato da plurimi profili d'inammissibilità. 2. In primo luogo, le censure, come emerge dal raffronto con i motivi d'appello (esplicitati a pag. 5 e ss.), si fondano su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in secondo grado e puntualmente disattese dalla Corte territoriale (pag. 5 e ss.), dovendosi qu' indi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2020, Amato, in motivazione; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 3. In secondo luogo, le doglianze, laddove lambiscono l'apparato argomentativo della sentenza impugnata, si presentano inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. in quanto deducenti motivi diversi da quelli prospettabili in sede di legittimità (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione si vedano ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013; Leonardo, Rv. 254584 - 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, in ordine ai motivi d'appello ma sulla base di principi pertinenti anche al ricorso per cassazione). Trattasi di mere censure in fatto con le quali si prospettano anche erronee valutazioni probatorie del giudice di merito in ordine alla valutazione della condotta dell'imputato anche in considerazione delle assunte' dichiarazioni testimoniali, rese da soggetti non credibili, secondo l'apprezzamento del ricorrente, e comunque, in tesi difensiva, non conducenti nel senso dell'accertata responsabilità, sempre. Di conseguenza, in termini inammissibili, si perviene: a) a una personale e alternativa ricostruzione dai rapporti tra l'imputato e la convivente, in termini di mera connivenza non punibile del primo rispetto all'attività di spaccio della seconda; b) alla negazione di quanto accertato dai giudici di merito in ordine alla condotta dell'imputato sostanziatasi anche nella diretta cessione in favore degli acquirenti; c) a una personale valutazione in termini di «lieve entità» dei fatti accertati come aventi a oggetto diverse tipologie di stupefacente, già confezionato in plurime dosi, detenuto e ceduto, stabilmente e con collaudate modalità esecutive, utilizzando quale base logistica l'abitazione,luogo di convivenza dei correi. 4. È infine inammissibile il profilo di doglianza che si appunta sugli esiti delle intercettazioni in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata, dal cui apparato argonnentativo non emergono riferimenti a esiti di tali attività (per l'inammissibilità del motivo di ricorso che non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurimis: Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024, Amato, cit., tra le più recenti; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, cit.). 5. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (misura ritenuta equa, ex art. 616 cod. proc. pen. come letto da Corte cost. n. 186 del 2000, in considerazione dei profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dai ricorsi nei termini innanzi evidenziati). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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