CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 ottobre 2023
Cassazione n. 32004/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 4938 /20 2 2 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa come per legge dall’avvocatura generale dello Stato con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro S.VE.A.G.s.r.l. in l iquidazione in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa in forza di procura speciale in atti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] di Iacovo, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto presso i ridetti difensori in Roma, v iale [OSCURATO:PERSONA] n. 122 – StudioPirola, Pennuto, Zei e associati; - controricorrente – avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del la Puglia, sez.staccata di Lecce , n. 83 / 2 2 / 2 1 depositata in data 1 3 / 0 1 /20 2 1 , non notificata; Oggetto: cessioni autoveicoli – bonus – quantitativi/qualitativi–iva Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]d a l C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - l’Ufficio notificava quattro avvisi di accertamento relativi agli anni 1999,2000, 2001, 2002, 2003, in forza di precedente PVC della Guardia di Finanza , contestando l‘avvenuta ricezione dalla concedenteAutogerma s.p.a. di bonus di natura “ qualitativa ” che riteneva erroneamente qualificati come cessioni di denaro e pertanto da assoggettare ad iva ; tali atti era impugnati dalla odiernacontroricorrente; - la CTP di Lecce accoglieva i ricorsi; - appellava l’Ufficio; - la CTR dichiarava inammissibili gli appelli ; tale pronuncia era gravatada ricorso per cassazione; - questa Corte annullava con rinvio la pronuncia in oggetto; riassuntoil giudizio da parte del contribuente, il giudice del rinvio rendeva la pronuncia qui gravata con la quale rigettava l’impugnazionedell’Agenzia delle Entrate ritenendo, in forza della interpretazionedelle clausole contrattuali vigenti tra le parti, che trattavasi di bonus c.d. “quantitativi” correttamente non assoggettatia iva in quanto meri sconti ; - ricorre ora nuovamente a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] atto affidato a due motivi di impugnazione; resiste concontroricorso, illustrato con memoria, la società contribuente; Consideratoche: - il primo motivo denuncia la falsa applicazione degli artt. 1321, 1362,2729, 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR , interpretando in modo erroneo le pattuizioni contrattuali, erroneamente qualificato le operazioni oggetto di rilievocome m ere dazioni di denaro, assimilabili quindi agli sconti, mentre la corretta esegesi delle clausole contrattuali doveva far ravvisare nelle prestazioni in parola una fattispecie di “bonus Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 qualitativo”come tale imponibile iva ex art. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972; - il secondo motivo, contenente censura consequenziale alle considerazioni svolte nel mezzo che precede, denuncia la violazionedegli artt. 3, 21, 26 c. 2 del d.P.R. n. 633 del 197 2, per nonavere la CTR – in forza della errata pattuizione delle previsioni contrattualicensurata dal motivo che precede – ritenuto rilevanti afini iva le prestazioni oggetto di rilievo di cui si è detto; - entrambi i moti vi, suscettibili di trattazione congiunta in quanto frammentazionedi una medesima censura, sono infondat i ; - va premesso, che costituisce principio consolidato che “posto che l'accertamentodella volontà delle parti in relazione al contenuto diun negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valerela violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimentoalle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazionedelle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti,ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canonilegali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sullabase di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazionedel ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata» (così, da ultimo, Cass. n. 9461 del 09/04/2021; si vedanoaltresì, ex multis , Cass. n. 873 del 16/01/2019; Cass. n. 16987del 27/06/2018; Cass. n. 28319 del 28/11/2017; Cass. n. 27136del 15/11/2017; Cass. n. 17168 del 09/10/2012). Nel caso di specie, parte ricorrente ha effettivamente denunciato la violazionedei canoni ermeneutici relativi alla interpretazione delle clausole nel loro complesso e del comportamento, anche successivo, delle parti, ma tali affermazioni si rivelano in primo luogo generiche, non essendo stato chiarito perché Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 l’interpretazionefornita dalla CTR – evidentemente differente da quella sostenuta dalla ricorrente – debba ritenersi scorretta; d’altrocanto, l’interpretazione adottata dalla pronuncia impugnata è lineare e convincente, alla luce della centralità dell’aspetto quantitativo che impronta la complessiva formulazione delle clausole contrattuali. Ess a infatti fa riferimento, nel ricostruire la volontà delle parti, al raggiungimento in sostanza di obiettivi di fatturato – elemento puramente quantitativo per definizione, espressoda un valore puramente numerico – come presupposto determinanteper la spe ttanza del c.d. “b onus ”; - r isulta quindi chiaro come i contratti in essere tra le parti prevedanogli sconti di tipo quantitativo, proporzionali al numero deibeni venduti, che sono trattati come veri e propri sconti e non scontidi tipo qualitativo, erogati quale corrispettivo delle distinte edulteriori prestazioni di servizi derivanti dal medesimo contratto con cui è stata accordata la concessione di vendita, che sono considerati come remunerazione di specifiche prestazioni di servizi, ulteriori ed aggiuntive rispetto all’ordinaria attività di vendita; - n é è dato evincere in contratto l'assunzione dell'impegno da parte dellaconcessionaria della esecuzione di ulteriori specifiche attività, oltrela vendita dei beni, ritenute pertanto oggetto di obbligazione, non risult ando sanzionato con clausola risolutiva espressa l'inadempimentograve e ripetuto riguardante il raggiungimento di obiettivi di vendita (Cass. n. 16128/2017 pag. 4 ultimo periodo, specialmente); - a ncora, sul punto, va quindi confermato il principio già espresso dalla già appena sopra c itata pronuncia di questa Corte secondo la quale in tema di IVA, sono soggetti all'ordinario regime impositivo i cd. bonus "qualitativi", ovvero le erogazioni pagate dalla casa produttrice di autoveicoli, attraverso il distributore nazionale, al concessionario di vendita, quale corrispettivo dello svolgimento di specifiche obbligazioni di fare, riconducibili alla Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 categoria dei servizi ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 633del 1972 ; - per ultimo va osservato che i n ogni caso, anche a voler interpretarela clausola di cui al n. 3 del punto 2.2. del contratto di concessione nel senso indicato da parte ricorrente, trova applicazionenondimeno la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11398 del 03/06/2015) in temadi IVA, qualora i "bonus", erogati dalla casa automobilistica alconcessionario per il raggiungimento di obbiettivi quantitativi e qualitativi, abbiano, in concreto, natura mista, in quanto il riconoscimento dello sconto sia collegato ad obbligazioni qualitative non autonome ma funzionali alla realizzazione dell'obbiettivo quantitativo (al cui verificarsi è condizionata l'esigibilitàdel "bonus"), sì da determinare una riduzione dei prezzi praticati dalla casa madre, ad essi trova applicazione il regime fiscaleriservato agli "abbuoni o sconti" di cui all'art. 26 già citato ; - il ricorso è quindi complessivamente rigettato; le spese seguono la soccombenza e vanno distratte a favore dei difensori che si dichiaranoantistatari; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in f