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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 agosto 1972

Cassazione n. 23896/2026

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il 20/08/1972avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] eTommaso [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 23.1.2025 la Corted’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari del21.7.2020, ha assolto gli imputati da una parte degli addebiti di bancarottafraudolenta e ha rideterminato la pena in due anni e sei mesi di reclusione perGeneroso [OSCURATO:PERSONA] e in due anni di reclusione per [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo di ricorso sulla affermazione della responsabilitàpenale degli imputati è generico e non muove alcuna critica specifica alladecisione impugnata, limitandosi ad una indeterminata doglianza circa lasussistenza degli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta, ma senzaalcuna correlazione con le argomentazioni poste a fondamento della decisioneimpugnata;Rilevato che anche il secondo motivo si connota per genericità, in quantolamenta una insufficiente riduzione del trattamento sanzionatorio nonostante laparziale assoluzione, che non riguarda [OSCURATO:PERSONA], per il quale la penaè stata ridotta di sei mesi di reclusione, e che è priva di pregio per GenerosoCiccimarra, avendo la Corte d’appello spiegato il motivo per cui ha ritenuto checiò non incidesse sulla quantificazione della pena e non essendo stato violato ildivieto di reformatio in peius, atteso che nel caso di specie non era statacontestata la circostanza aggravante di cui all’art. 219 l. fallim. e che dunque lapluralità di fatti di bancarotta non aveva alcun effetto sulla misura della pena;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, conla conseguente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 20/08/1972avverso la sentenza del 23/01/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] eTommaso [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui in data 23.1.2025 la Corted’appello di Bari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bari del21.7.2020, ha assolto gli imputati da una parte degli addebiti di bancarottafraudolenta e ha rideterminato la pena in due anni e sei mesi di reclusione perGeneroso [OSCURATO:PERSONA] e in due anni di reclusione per [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che il primo motivo di ricorso sulla affermazione della responsabilitàpenale degli imputati è generico e non muove alcuna critica specifica alladecisione impugnata, limitandosi ad una indeterminata doglianza circa lasussistenza degli elementi costitutivi della bancarotta fraudolenta, ma senzaalcuna correlazione con le argomentazioni poste a fondamento della decisioneimpugnata;Rilevato che anche il secondo motivo si connota per genericità, in quantolamenta una insufficiente riduzione del trattamento sanzionatorio nonostante laparziale assoluzione, che non riguarda [OSCURATO:PERSONA], per il quale la penaè stata ridotta di sei mesi di reclusione, e che è priva di pregio per GenerosoCiccimarra, avendo la Corte d’appello spiegato il motivo per cui ha ritenuto checiò non incidesse sulla quantificazione della pena e non essendo stato violato ildivieto di reformatio in peius, atteso che nel caso di specie non era statacontestata la circostanza aggravante di cui all’art. 219 l. fallim. e che dunque lapluralità di fatti di bancarotta non aveva alcun effetto sulla misura della pena;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, conla conseguente condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dellasomma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]