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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 45619/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 ottobre 2020 la Corte di Appello di Trento- Sezione distaccata di Bolzano ha accolto la domanda di equa riparazione formulata da [OSCURATO:PERSONA], liquidando la somma di euro 4.126,85 e condannando il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 2.400,00 oltre 15% per spese generali, Iva e CAP sulle voci soggette per legge.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, formulando un unico motivo, con cui fa valere la violazione dell'art. 541 cod. proc. pen..

Ricorda che la liquidazione dell'indennizzo previsto dall'art. 314 cod. proc. pen. è necessariamente giudiziale, non potendo essere disposta in via amministrativa.

Rileva che nel caso di specie il Ministero ha aderito alla richiesta dell'istante, sicché non poteva, in alcun caso essere condannato al pagamento delle spese processuali in suo favore, non essendo soccombente, come in plurime occasioni ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.

Chiede l'annullamento del provvedimento impugnato sul punto.

3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese processuali in favore della parte privata.

4. Il ricorso merita accoglimento.

5. E' sufficiente riprendere il principio recentemente formulato da questa Sezione secondo cui " Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione la pubblica amministrazione, nel caso in cui non si opponga alla pretesa dell'interessato, non può essere considerata soccombente e non può pertanto essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata, mentre, qualora si costituisca opponendosi alla pretesa dell'istante, la regolamentazione delle spese va effettuata in applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nell'attuale formulazione, introdotta dal d.l. 12 settembre 2014, n: 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, che consente la compensazione integrale o parziale solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Sez. 4, Sentenza n. 41307 del 02/10/2019, Rv. 277357).

6. Nel caso di specie, l'integrale adesione del Ministero alla richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA] impedisce, dunque, la condanna del medesimo alla rifusione delle spese processuali.7.

L'ordinanza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese processuali in favore della parte privata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] deciso/ il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 ottobre 2020 la Corte di Appello di Trento- Sezione distaccata di Bolzano ha accolto la domanda di equa riparazione formulata da [OSCURATO:PERSONA], liquidando la somma di euro 4.126,85 e condannando il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 2.400,00 oltre 15% per spese generali, Iva e CAP sulle voci soggette per legge. 2. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, formulando un unico motivo, con cui fa valere la violazione dell'art. 541 cod. proc. pen.. Ricorda che la liquidazione dell'indennizzo previsto dall'art. 314 cod. proc. pen. è necessariamente giudiziale, non potendo essere disposta in via amministrativa. Rileva che nel caso di specie il Ministero ha aderito alla richiesta dell'istante, sicché non poteva, in alcun caso essere condannato al pagamento delle spese processuali in suo favore, non essendo soccombente, come in plurime occasioni ribadito dalla giurisprudenza di legittimità. Chiede l'annullamento del provvedimento impugnato sul punto. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso con annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese processuali in favore della parte privata. 4. Il ricorso merita accoglimento. 5. E' sufficiente riprendere il principio recentemente formulato da questa Sezione secondo cui " Nel procedimento di riparazione per l'ingiusta detenzione la pubblica amministrazione, nel caso in cui non si opponga alla pretesa dell'interessato, non può essere considerata soccombente e non può pertanto essere condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte privata, mentre, qualora si costituisca opponendosi alla pretesa dell'istante, la regolamentazione delle spese va effettuata in applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ. nell'attuale formulazione, introdotta dal d.l. 12 settembre 2014, n: 132, convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162, che consente la compensazione integrale o parziale solo in caso di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni" (Sez. 4, Sentenza n. 41307 del 02/10/2019, Rv. 277357). 6. Nel caso di specie, l'integrale adesione del Ministero alla richiesta formulata da [OSCURATO:PERSONA] impedisce, dunque, la condanna del medesimo alla rifusione delle spese processuali.7. L'ordinanza deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente alla condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese processuali in favore della parte privata. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese processuali in favore di [OSCURATO:PERSONA] deciso/ il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] estensore Il
Sentenza Cassazione n. 45619/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris