Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 106/1985
ECLI:IT:COST:1985:106
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via
principale, in riferimento agli artt. 117 e 128 Cost., la legge della
Regione Lombardia, approvata il 6 maggio 1976 e riapprovata a
maggioranza assoluta e senza modifiche, a seguito di rinvio da parte
del Governo, il 30 giugno 1976, recante "Interventi urgenti in favore
della zootecnia", che, all'art. 4, lett. b), prevede, per il
potenziamento degli allevamenti nelle zone montane, la concessione di
premi per l'allevamento di vacche da latte, per l'esercizio 1976.
A sostegno dell'impugnazione sono dedotti i seguenti motivi, già
enunciati in sede di rinvio:
a) contrasto con gli obblighi internazionali derivanti dal trattato
di Roma, determinato dalla violazione del Regolamento CEE n. 620 del 19
marzo 1976, che dispone, per la campagna di commercializzazione
1976/77, la proroga del regime di prezzi previsto dal regolamento CEE
n. 464 del 27 febbraio 1975 - il quale consentiva, in sostituzione del
premio alla macellazione di bovini adulti, il premio per il
mantenimento delle vacche o per la nascita dei vitelli, in relazione
alla campagna 1975/76 (artt. 4, 5 e 6) - limitatamente al premio per la
nascita dei vitelli;
b) omessa comunicazione preventiva del disegno di legge alla
Commissione CEE, ai sensi dell'art. 93 del Trattato di Roma.
Il Consiglio regionale, nel riapprovare la legge, aveva contestato
la violazione della normativa comunitaria richiamando la direttiva
comunitaria n. 68 del 28 aprile 1975, la quale consente, per le zone
montane, l'erogazione di un'indennità compensativa, riferibile alle
vacche da latte; aveva inoltre rilevato che la comunicazione ex art. 93
era stata effettuata, tramite il Ministero degli esteri, con nota
076/9287 del 26 maggio 1976.
Il ricorso è stato notificato al presidente della Giunta regionale
in data 19 luglio 1976 (la comunicazione di riapprovazione è del 5
luglio 1976) e depositato il 24 luglio 1976 nella cancelleria di questa
Corte costituzionale.
Non si è costituita la Regione Lombardia.
:
1. - Con atto notificato il 19 luglio 1976 e depositato presso la
Cancelleria di questa Corte il 24 luglio 1976 il Governo della
Repubblica ha impugnato, in riferimento agli artt. 117 e 128 Cost., la
legge regionale n. 25 del 1976, concernente "Interventi urgenti a
favore della zootecnia", approvata una prima volta dal Consiglio
regionale il 6 maggio 1976, rinviata dal Commissario del Governo, e
nuovamente approvata dal Consiglio regionale, malgrado il rinvio, il 30
giugno 1976.
A sostegno ha dedotto - oltre alla mancata comunicazione preventiva
del disegno di legge alla Commissione CEE ai sensi dell'art. 93, par.
3, del trattato istitutivo della CEE (rilievo cui il Consiglio
regionale, in sede di rinvio, aveva opposto di avere eseguito la
comunicazione il 26 maggio 1976, e quindi in data successiva a quella
della prima approvazione del disegno di legge, avvenuta il 6 maggio
1976) - l'inosservanza, da parte del legislatore regionale, nell'art.
4, lett. b), della legge impugnata (concessivo di premi per
l'allevamento di vacche da latte per l'annata 1976-77), del Regolamento
CEE n. 620 del 19 marzo 1976 (autorizzativo di premi soltanto per la
nascita di vitelli).
2. - Successivamente la Regione Lombardia ha emanato la legge
regionale 30 agosto 1976, n. 37 (approvata dal Consiglio regionale il
27 luglio 1976 e vistata dal Commissario del Governo il 27 maggio
1976), anche essa concernente "Interventi urgenti in favore della
zootecnia".
Con tale nuova legge è stato disposto sullo stesso oggetto
prevedendosi una serie di benefici e di contributi per fini analoghi a
quelli perseguiti dalla legge impugnata e per le stesse somme: in
particolare, all'art. 4, la concessione di contributi a Comuni singoli
o associati per i miglioramenti fondiari afferenti i pascoli montani e
la concessione di indennità compensative ad allevatori singoli o
associati per l'allevamento di vacche da latte (con riferimento alla
direttiva CEE n. 75/268), per la somma complessiva di L. 2 miliardi e
150 milioni. Ed è stato provveduto al relativo onere mediante
l'impiego della stessa fonte di finanziamento già contemplata per i
propri fini dalla legge impugnata - cioè dei fondi assegnati dallo
Stato ai sensi dell'art. 10 del d.l. 13 agosto 1975, n. 377,
convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 (cfr. art. 8 della legge
regionale 30 agosto 1976, n. 37 e art. 8 della legge regionale
impugnata) - e della relativa disponibilità finanziaria nella sua
interezza (cfr. la variazione arrecata allo stato di previsione
dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1976, ad opera di
entrambe le disposizioni dianzi richiamate, per la stessa somma di L.
13.077.921.000, e le corrispondenti variazioni arrecate, sempre ad
opera di entrambe le disposizioni, allo stato di previsione della spesa
del detto bilancio).
3. - Il fatto che la legge regionale successiva abbia disposto
sullo stesso oggetto analogamente alla legge impugnata senza essere a
sua volta denunciata, e comunque il fatto che la detta legge
successiva, non denunciata, abbia disposto interamente dei mezzi di
finanziamento già previsti per l'attuazione della legge impugnata
(rendendo in tal modo impossibile tale attuazione), importa che deve
dichiararsi cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso
proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19
luglio 1976 e depositato Presso la Cancelleria di questa Corte il 24
luglio 1976 contro la legge della Regione Lombardia 30 giugno 1976, n.
25.
Così deciso in Roma, nella sode della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.
F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -
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[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere