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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 106/1985

ECLI:IT:COST:1985:106
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

: Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, in riferimento agli artt. 117 e 128 Cost., la legge della Regione Lombardia, approvata il 6 maggio 1976 e riapprovata a maggioranza assoluta e senza modifiche, a seguito di rinvio da parte del Governo, il 30 giugno 1976, recante "Interventi urgenti in favore della zootecnia", che, all'art. 4, lett. b), prevede, per il potenziamento degli allevamenti nelle zone montane, la concessione di premi per l'allevamento di vacche da latte, per l'esercizio 1976.

A sostegno dell'impugnazione sono dedotti i seguenti motivi, già enunciati in sede di rinvio:

a) contrasto con gli obblighi internazionali derivanti dal trattato di Roma, determinato dalla violazione del Regolamento CEE n. 620 del 19 marzo 1976, che dispone, per la campagna di commercializzazione 1976/77, la proroga del regime di prezzi previsto dal regolamento CEE n. 464 del 27 febbraio 1975 - il quale consentiva, in sostituzione del premio alla macellazione di bovini adulti, il premio per il mantenimento delle vacche o per la nascita dei vitelli, in relazione alla campagna 1975/76 (artt. 4, 5 e 6) - limitatamente al premio per la nascita dei vitelli;

b) omessa comunicazione preventiva del disegno di legge alla Commissione CEE, ai sensi dell'art. 93 del Trattato di Roma.

Il Consiglio regionale, nel riapprovare la legge, aveva contestato la violazione della normativa comunitaria richiamando la direttiva comunitaria n. 68 del 28 aprile 1975, la quale consente, per le zone montane, l'erogazione di un'indennità compensativa, riferibile alle vacche da latte; aveva inoltre rilevato che la comunicazione ex art. 93 era stata effettuata, tramite il Ministero degli esteri, con nota 076/9287 del 26 maggio 1976.

Il ricorso è stato notificato al presidente della Giunta regionale in data 19 luglio 1976 (la comunicazione di riapprovazione è del 5 luglio 1976) e depositato il 24 luglio 1976 nella cancelleria di questa Corte costituzionale.

Non si è costituita la Regione Lombardia. :

1. - Con atto notificato il 19 luglio 1976 e depositato presso la Cancelleria di questa Corte il 24 luglio 1976 il Governo della Repubblica ha impugnato, in riferimento agli artt. 117 e 128 Cost., la legge regionale n. 25 del 1976, concernente "Interventi urgenti a favore della zootecnia", approvata una prima volta dal Consiglio regionale il 6 maggio 1976, rinviata dal Commissario del Governo, e nuovamente approvata dal Consiglio regionale, malgrado il rinvio, il 30 giugno 1976.

A sostegno ha dedotto - oltre alla mancata comunicazione preventiva del disegno di legge alla Commissione CEE ai sensi dell'art. 93, par. 3, del trattato istitutivo della CEE (rilievo cui il Consiglio regionale, in sede di rinvio, aveva opposto di avere eseguito la comunicazione il 26 maggio 1976, e quindi in data successiva a quella della prima approvazione del disegno di legge, avvenuta il 6 maggio 1976) - l'inosservanza, da parte del legislatore regionale, nell'art. 4, lett. b), della legge impugnata (concessivo di premi per l'allevamento di vacche da latte per l'annata 1976-77), del Regolamento CEE n. 620 del 19 marzo 1976 (autorizzativo di premi soltanto per la nascita di vitelli).

2. - Successivamente la Regione Lombardia ha emanato la legge regionale 30 agosto 1976, n. 37 (approvata dal Consiglio regionale il 27 luglio 1976 e vistata dal Commissario del Governo il 27 maggio 1976), anche essa concernente "Interventi urgenti in favore della zootecnia".

Con tale nuova legge è stato disposto sullo stesso oggetto prevedendosi una serie di benefici e di contributi per fini analoghi a quelli perseguiti dalla legge impugnata e per le stesse somme: in particolare, all'art. 4, la concessione di contributi a Comuni singoli o associati per i miglioramenti fondiari afferenti i pascoli montani e la concessione di indennità compensative ad allevatori singoli o associati per l'allevamento di vacche da latte (con riferimento alla direttiva CEE n. 75/268), per la somma complessiva di L. 2 miliardi e 150 milioni.

Ed è stato provveduto al relativo onere mediante l'impiego della stessa fonte di finanziamento già contemplata per i propri fini dalla legge impugnata - cioè dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'art. 10 del d.l. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 (cfr. art. 8 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 37 e art. 8 della legge regionale impugnata) - e della relativa disponibilità finanziaria nella sua interezza (cfr. la variazione arrecata allo stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1976, ad opera di entrambe le disposizioni dianzi richiamate, per la stessa somma di L. 13.077.921.000, e le corrispondenti variazioni arrecate, sempre ad opera di entrambe le disposizioni, allo stato di previsione della spesa del detto bilancio).

3. - Il fatto che la legge regionale successiva abbia disposto sullo stesso oggetto analogamente alla legge impugnata senza essere a sua volta denunciata, e comunque il fatto che la detta legge successiva, non denunciata, abbia disposto interamente dei mezzi di finanziamento già previsti per l'attuazione della legge impugnata (rendendo in tal modo impossibile tale attuazione), importa che deve dichiararsi cessata la materia del contendere.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 luglio 1976 e depositato Presso la Cancelleria di questa Corte il 24 luglio 1976 contro la legge della Regione Lombardia 30 giugno 1976, n. 25.

Così deciso in Roma, nella sode della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985.

F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] -

[OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, in via principale, in riferimento agli artt. 117 e 128 Cost., la legge della Regione Lombardia, approvata il 6 maggio 1976 e riapprovata a maggioranza assoluta e senza modifiche, a seguito di rinvio da parte del Governo, il 30 giugno 1976, recante "Interventi urgenti in favore della zootecnia", che, all'art. 4, lett. b), prevede, per il potenziamento degli allevamenti nelle zone montane, la concessione di premi per l'allevamento di vacche da latte, per l'esercizio 1976. A sostegno dell'impugnazione sono dedotti i seguenti motivi, già enunciati in sede di rinvio: a) contrasto con gli obblighi internazionali derivanti dal trattato di Roma, determinato dalla violazione del Regolamento CEE n. 620 del 19 marzo 1976, che dispone, per la campagna di commercializzazione 1976/77, la proroga del regime di prezzi previsto dal regolamento CEE n. 464 del 27 febbraio 1975 - il quale consentiva, in sostituzione del premio alla macellazione di bovini adulti, il premio per il mantenimento delle vacche o per la nascita dei vitelli, in relazione alla campagna 1975/76 (artt. 4, 5 e 6) - limitatamente al premio per la nascita dei vitelli; b) omessa comunicazione preventiva del disegno di legge alla Commissione CEE, ai sensi dell'art. 93 del Trattato di Roma. Il Consiglio regionale, nel riapprovare la legge, aveva contestato la violazione della normativa comunitaria richiamando la direttiva comunitaria n. 68 del 28 aprile 1975, la quale consente, per le zone montane, l'erogazione di un'indennità compensativa, riferibile alle vacche da latte; aveva inoltre rilevato che la comunicazione ex art. 93 era stata effettuata, tramite il Ministero degli esteri, con nota 076/9287 del 26 maggio 1976. Il ricorso è stato notificato al presidente della Giunta regionale in data 19 luglio 1976 (la comunicazione di riapprovazione è del 5 luglio 1976) e depositato il 24 luglio 1976 nella cancelleria di questa Corte costituzionale. Non si è costituita la Regione Lombardia. : 1. - Con atto notificato il 19 luglio 1976 e depositato presso la Cancelleria di questa Corte il 24 luglio 1976 il Governo della Repubblica ha impugnato, in riferimento agli artt. 117 e 128 Cost., la legge regionale n. 25 del 1976, concernente "Interventi urgenti a favore della zootecnia", approvata una prima volta dal Consiglio regionale il 6 maggio 1976, rinviata dal Commissario del Governo, e nuovamente approvata dal Consiglio regionale, malgrado il rinvio, il 30 giugno 1976. A sostegno ha dedotto - oltre alla mancata comunicazione preventiva del disegno di legge alla Commissione CEE ai sensi dell'art. 93, par. 3, del trattato istitutivo della CEE (rilievo cui il Consiglio regionale, in sede di rinvio, aveva opposto di avere eseguito la comunicazione il 26 maggio 1976, e quindi in data successiva a quella della prima approvazione del disegno di legge, avvenuta il 6 maggio 1976) - l'inosservanza, da parte del legislatore regionale, nell'art. 4, lett. b), della legge impugnata (concessivo di premi per l'allevamento di vacche da latte per l'annata 1976-77), del Regolamento CEE n. 620 del 19 marzo 1976 (autorizzativo di premi soltanto per la nascita di vitelli). 2. - Successivamente la Regione Lombardia ha emanato la legge regionale 30 agosto 1976, n. 37 (approvata dal Consiglio regionale il 27 luglio 1976 e vistata dal Commissario del Governo il 27 maggio 1976), anche essa concernente "Interventi urgenti in favore della zootecnia". Con tale nuova legge è stato disposto sullo stesso oggetto prevedendosi una serie di benefici e di contributi per fini analoghi a quelli perseguiti dalla legge impugnata e per le stesse somme: in particolare, all'art. 4, la concessione di contributi a Comuni singoli o associati per i miglioramenti fondiari afferenti i pascoli montani e la concessione di indennità compensative ad allevatori singoli o associati per l'allevamento di vacche da latte (con riferimento alla direttiva CEE n. 75/268), per la somma complessiva di L. 2 miliardi e 150 milioni. Ed è stato provveduto al relativo onere mediante l'impiego della stessa fonte di finanziamento già contemplata per i propri fini dalla legge impugnata - cioè dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'art. 10 del d.l. 13 agosto 1975, n. 377, convertito nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 (cfr. art. 8 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 37 e art. 8 della legge regionale impugnata) - e della relativa disponibilità finanziaria nella sua interezza (cfr. la variazione arrecata allo stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1976, ad opera di entrambe le disposizioni dianzi richiamate, per la stessa somma di L. 13.077.921.000, e le corrispondenti variazioni arrecate, sempre ad opera di entrambe le disposizioni, allo stato di previsione della spesa del detto bilancio). 3. - Il fatto che la legge regionale successiva abbia disposto sullo stesso oggetto analogamente alla legge impugnata senza essere a sua volta denunciata, e comunque il fatto che la detta legge successiva, non denunciata, abbia disposto interamente dei mezzi di finanziamento già previsti per l'attuazione della legge impugnata (rendendo in tal modo impossibile tale attuazione), importa che deve dichiararsi cessata la materia del contendere. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] dichiara cessata la materia del contendere relativamente al ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 19 luglio 1976 e depositato Presso la Cancelleria di questa Corte il 24 luglio 1976 contro la legge della Regione Lombardia 30 giugno 1976, n. 25. Così deciso in Roma, nella sode della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1985. F.to: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Cancelliere
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