Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 settembre 2023

Cassazione n. 46110/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a GENOVA avverso la sentenza del 17/05/2023 del GIP del TRIBUNALE DI GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 17/05/2023 del G.i.p. del Tribunale di Genova pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..

1.1. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione per la mancata valutazione delle emergenze processuali ai fini di un'eventuale pronuncia di una sentenza di proscioglimento e per la mancata verifica della corrispondenza tra gli elementi di prova e i capi d'imputazione.

2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile alla luce dell'orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione dì legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di 2 proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», V (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. -dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 - 01).

Da ciò deriva senz'altro l'inammissibilità del ricorso, i cui motivi non rientrano nel perimetro di impugnabilità ora delineato.

3. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21/09/2023 9 Il Consigliere est.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a GENOVA avverso la sentenza del 17/05/2023 del GIP del TRIBUNALE DI GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a seguito di trattazione con procedura de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in data 17/05/2023 del G.i.p. del Tribunale di Genova pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.. 1.1. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione per la mancata valutazione delle emergenze processuali ai fini di un'eventuale pronuncia di una sentenza di proscioglimento e per la mancata verifica della corrispondenza tra gli elementi di prova e i capi d'imputazione. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile alla luce dell'orientamento di legittimità che ha spiegato che «in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione dì legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di 2 proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate», V (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019 Cc. -dep. 13/01/2020-, Pierri, Rv. 278337 - 01). Da ciò deriva senz'altro l'inammissibilità del ricorso, i cui motivi non rientrano nel perimetro di impugnabilità ora delineato. 3. La declaratoria d'inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2023 9 Il Consigliere est. Il
Sentenza Cassazione n. 46110/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris