Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22796/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, viale Parioli n. 12; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - c ontroricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 2145/38/2016 della Commi ssione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 12 aprile2016.

Udita la relazionedella causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] pubblica udienza del 28 aprile 2023 ex art. 23, comma 8 - Sospensione del processo ex art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 bis, d.l. 28 ottobre2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; lette le conclusioni scritte del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Rilevato che: La controversia in esame concerneun avviso di accertamento per IRES ed IRAP,relativo all’ anno d’imposta 2007 , emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a., società avente sede in Spagna.

La CTR della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, confermando la ripresa a tassazione dei costi fatturati per servizi prestati dalla casa madre spagnola alla succursale italiana ed annullando, invece , l’avviso di accertamento con riguardo al recupero a tassazione della componente negativa di conto economico connessa alla valutazione delle attività e passività in valuta con applicazione dei tassi di cambio.

Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.a. ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, con un motivo.

La ricorrente ha depositato controricorso al ricorso incidentale.

Considerato che: Va preliminarmente rilevato che la ricorrente, in prossimità dell’udienza,ha depositato istan za con la quale, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata delle liti fiscali, ha chiesto, a norma dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, di disporre la sospensione del processo.

L’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 stabilisce ch e « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia».

Inoltre, l’art. 1, comma 197, l. n. 197 del2022 prevede che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata.

In tal caso il processo èsospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata».

Il termine del 10 luglio 2023 è st ato prorogato sino al 10 ottobre 2023 dall’art. 20 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34.

Sulla base della normativa richiamata, il processo va dunque sospeso sino al 10 ottobre2023 e la causa rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia la causa a nuo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, viale Parioli n. 12; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - c ontroricorrente e ricorrente incidentale – avverso la sentenza n. 2145/38/2016 della Commi ssione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 12 aprile2016. Udita la relazionedella causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] pubblica udienza del 28 aprile 2023 ex art. 23, comma 8 - Sospensione del processo ex art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022 bis, d.l. 28 ottobre2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; lette le conclusioni scritte del P.G., [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso principale e del ricorso incidentale. Rilevato che: La controversia in esame concerneun avviso di accertamento per IRES ed IRAP,relativo all’ anno d’imposta 2007 , emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.a., società avente sede in Spagna. La CTR della Lombardia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, confermando la ripresa a tassazione dei costi fatturati per servizi prestati dalla casa madre spagnola alla succursale italiana ed annullando, invece , l’avviso di accertamento con riguardo al recupero a tassazione della componente negativa di conto economico connessa alla valutazione delle attività e passività in valuta con applicazione dei tassi di cambio. Avverso la suddetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.a. ha proposto ricorsoper cassazione, affidato a quattro motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, con un motivo. La ricorrente ha depositato controricorso al ricorso incidentale. Considerato che: Va preliminarmente rilevato che la ricorrente, in prossimità dell’udienza,ha depositato istan za con la quale, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata delle liti fiscali, ha chiesto, a norma dell’art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022, di disporre la sospensione del processo. L’art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022 stabilisce ch e « Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia». Inoltre, l’art. 1, comma 197, l. n. 197 del2022 prevede che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo èsospeso fino al 10 luglio 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata». Il termine del 10 luglio 2023 è st ato prorogato sino al 10 ottobre 2023 dall’art. 20 del d.l. 30 marzo 2023, n. 34. Sulla base della normativa richiamata, il processo va dunque sospeso sino al 10 ottobre2023 e la causa rinviata a nuovo ruolo. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il processo sino al 10 ottobre 2023 e rinvia la causa a nuo
Sentenza Cassazione n. 22796/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris