CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 35410/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 6699/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. - C.F. e P. lva: 01581490495 – (già [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), in persona dei legali rappresentanti pro tempore Umbe r to B uzzichelli, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Pl) il 9 aprile 1948 (C.F.: BZZMRT 48D09G804K) e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (PI) il 24 agosto 1973 (C.F.: BZZNLS773M164M126J), rappresentata e di f es a, congiuntamente e disgiuntamente, da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] T rov ato del Foro di Velletri (C,F.: TRVSGL59S211535C) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: CNNLCN55L44H501 S), presso il cui st udio in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 33 , è elettivamente domiciliata,in virtù di procura speciale allegata in calce al ricorso; Avviso accertamento Tarsu –Aree adibite a posi barche – Applicabilità sanzioni in caso di iscrizione a ruolo -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (LI), con sede in Capoliveri (LI), al [OSCURATO:PERSONA] n.1 ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in persona del Sindaco e l egale r appresentante Dr. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Germania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( C.F.: MNTWTR 69C26 Z112T), autorizzato con D.G.C. n. 82 del 25.03.2021 , rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 65P02 G912S) del Foro di Pisa ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA] di Gallesen. 6, 00151 Roma ( RM) ; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 564/10 / 20 20 emessa dalla CTR Toscan a l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. S .n.c. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Livorno avverso l’avviso di accertamento TARSU, con il quale l’Agenzia delle Entrate le aveva richiesto il pagamento dell’importo di euro 23.290,73, comprensivo di interessi e di sanzione al 30% relativamente all’anno 2013, con riferimento all’occupazione di aree adibite a parcheggio, specchi acquei e posti barca. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso, ritenendo l’applicabilità della sanzione del 30% alla luce dell’applicabilità alle violazioni delle norme sui tributi locali della disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, individuata nei d.lgs. nn. 471 e 472 del 1997. 3. Sull’appello della società, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, reiterando pedissequamente le considerazioni formulate nella sentenzadi primo grado. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la società, ora [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. S . r . l . , sulla base di un unico motivo. Il Comune di Capoliveri ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. In prossimità della camera di consiglio il Comune controricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 d.lgs. n. 471/1997, 16 d.lgs. n. 473/1997 e 72 d.lgs. n. 507/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la CTR considerato che le somme non pagate andavano riscosse direttamente a mezzo ruolo o ingiunzione, senza applicare la sanzione del 30%, non prevista per la TARSU. 1.1. Il motivo è fondato. Anche di recente questa Sezione ha ribadito (Sez. 6 -5, Ordinanza n. 37006 del 26/11/2021) che, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), l'art. 72, comma 1, del d.lgs. n. 507 del 1993 attribuisce ai Comuni la facoltà eccezionale, non suscettibile di applicazioni estensive, di procedere direttamente alla liquidazione della tassa ed alla conseguente iscrizione a ruolo secondo i ruoli dell'anno precedente, purché sulla base di dati ed elementi già acquisiti e non soggetti ad alcuna modificazione o variazione, sicché, salvo il caso di omessa denuncia o incompleta dichiarazione da parte del contribuente (ipotesi questa che non ricorre nel caso di specie), non occorre la preventiva notifica di un atto di accertamento (Cass. n. 22248 del 2015; Cass. n. 19120 del 2016); rimanendo salva la possibilità per i Comuni di emanare un avviso di accertamento, anziché iscrivere a ruolo il tributo, qualora il Comune scelga di notificare comunque l'avviso, deve farlo alle medesime condizioni, ovvero senza applicare le sanzioni che, in caso di diretta iscrizione a ruolo, sono escluse dall'art. 13, comma 3, del d.lgs. n. 471 del 1997, la cui previsione sarebbe altrimenti vanificata irrogando sanzioni al contribuente anche ove la norma non lo preveda.Ora, nella specie, il Comune di Capoliveri ha invece deciso di emanare un avviso di accertamento, anziché diiscrivere a ruolo il tributo, e tale condotta è legittima perché l'iscrizione a ruolo del tributo è solo una facoltà e non un obbligo. Tuttavia, poiché il terzo comma dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 prevede l'applicazione delle sanzioni «fuori deicasi di tributi iscritti a ruolo», la sanzione non va applicata ai casi di tributi iscritti a ruolo, non dovendo svolgere l'amministrazione alcuna attività di accertamento. Pertanto, è ben vero che il Comune può emettere un avviso di accertamento invece di procedere «in via ordinaria» mediante iscrizione a ruolo, ma è anche vero che ciò deve fare alle medesime condizioni ovvero senza applicare le sanzioni che al contribuente non sarebbero state irrogate in caso di diretta iscrizione a ruolo, perché se cosìnon fosse si aggirerebbe il disposto del 13, comma 3, cit. e questo sarebbe il modo per irrogare le sanzioni anche in ipotesi in cui quest'ultima norma non le preveda. Del resto, tale ricostruzione è confermata anche dalla circolare n. 23 del 15 gennaio 1999 del Ministero delle Finanze, secondo cui: «1. Omesso, insufficiente o tardivo versamento. L'art. 13, con previsione di carattere generale, disciplina unitariamente le infrazioni degli obblighi di versamento dei tributi, soggette ad una sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato alle prescritte scadenze. La sanzione del trenta per cento si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto. Sono espressamente esclusi i casi di tributi per i quali è prevista in via ordinaria la riscossione mediante iscrizione a ruolo, quali, a titolo esemplificativo, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e l'IRPEF relativa ai redditi soggetti a tassazione separata ...». [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi là dove - affermando che la sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 non si applica nell'ipotesi in cui il tributo di cui si contesta l'omesso versamento sia stato iscritto a ruolo ma il Comune ben può emanare un avviso di accertamento in cui richiede il tributo omesso ed applicare le conseguenti sanzioni - ha erroneamente ritenuto, per un verso, che le sanzioni di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 discendono semplicemente dall'omesso versamento della tassa dovuta a prescindere dalla successiva condotta cui è tenuta l'amministrazione (avviso di accertamento o iscrizione a ruolo) e, per un altro verso, che, poiché è in facoltà del Comune procedere direttamente alla liquidazione della TARSU ed alla conseguente iscrizione a ruolo sulla base dei ruoli dell'anno precedente e poiché il Comune stesso ha anche la diversa facoltà di emanare un avviso di accertamento relativo alla suddetta tassa, in quest'ultima ipotesi il Comune avrebbe la possibilità di irrogare la sanzione. Conseguentemente, se non è esatto quanto sostenuto dal ricorrente là dove afferma che il Comune di Capoliveri non poteva emanare un avviso accertamento nel caso di omesso pagamento della TARSU, è invece corretto l’assunto della ricorrente quando afferma che l'accertamento e la relativa sanzione prevista dall'art. 13 cit. possono essere emanati solo in presenza di una dichiarazione omessa o infedele e non anche solo in ipotesi di omesso versamento. 2. In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese relative a l presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese relative al presente giudizio, alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado Toscana in diff