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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12428/2026

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o Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente-controdall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mercone-già controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-già intimato-relativamente alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.16511/2019 depositata il 19/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22591/2025Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 12428/2026Data pubblicazione 04/05/20261.

Con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Presidente [OSCURATO:PERSONA] dell’Area 3 diquesta Sezione, rilevato che il provvedimento n. racc. gen. 16511/2019,pubblicato il 19/06/2019 “appare affetto da un possibile errore materiale odi calcolo ai sensi dell’art. 287 cpc, anche a seguito dell’esame dellecircostanze sottoposte a questa Corte con atto della parte interessata del24/10/2025 (difensore della Curatela del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA].R.L.)”, ha disposto l’apertura d’ufficio del presente procedimento per lacorrezione dell’errore materiale, con attribuzione del nuovo e autonomonumero 22591/2025 di Ruolo Generale.2.

La parte interessata ha in precedenza sollecitato la correzionedell’errore materiale da cui sarebbe affetta l'ordinanza 16511/2019,pubblicata il 19/06/2019, esponendo che il provvedimento avrebbe dovutodare atto che il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. risultava ammesso ”alpatrocinio a spese dello Stato” e pertanto “la condanna alle spese avrebbedovuto essere disposta a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.P.R.n. 115/2002”.3.

Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede, mentre laparte interessata ha depositato una memoria illustrativa.4.

La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ. per il 14 aprile 2026, con decreto del PresidenteCoordinatore, altresì disponendo la notificazione a cura della cancelleria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L’errore materiale sussiste.

Come si è recentemente osservato da Sez.3, ord. n. 28035 del 22/10/2025, l'inammissibilità o improcedibilità delricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte dicassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché siainstaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'interventoemendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra laNumero registro generale 22591/2025Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 12428/2026Data pubblicazione 04/05/2026manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo realecontenuto.2.

Risulta in atti il provvedimento censurato, il quale - effettivamente –contiene le seguenti espressioni: “rigetta il ricorso e condanna partericorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltrespese forfettarie nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi eaccessori di legge”.3.

Come già più volte rimarcato da questa Corte (vds.

Cass. 05/12/2023,n. 34033; 24/06/2020, n. 12414; 19/02/2020, n. 4216; 09/03/2018, n.5824, nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), l'art.133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «ilprovvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessaal patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parteammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»; lanorma è peraltro coerente con l'art. 110, comma 3, dello stesso TestoUnico, che prevede eguale statuizione nel caso di costituzione di partecivile nel processo penale; il giudice, dunque, senza margini di valutazionediscrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favoredello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamentodelle spese processuali in favore della parte ammessa al predettopatrocinio (Cass. 24/01/2011, n. 1639; 05/02/2014, n. 2536, entrambenon massimate; Cass. 12/06/2019, n. 15817).Trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese,correggibile a norma dell'art. 391-bis, cod. proc. civ. (Cass. Sez.

U.07/07/2010, n. 16037, Cass. 17/05/2017, n. 12437), anche d'ufficio ecosì, in ipotesi quale quella di specie, a seguito di sollecitazione di parterecepita nell’atto di promuovimento del relativo procedimento; secondol'orientamento consolidato di questa Corte (arg. da Cass. Sez.

U.07/07/2010, n. 16037), infatti, è da considerare errore materiale qualsiasiNumero registro generale 22591/2025Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 12428/2026Data pubblicazione 04/05/2026errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nelprovvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenutopredeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattereaccessorio pur se a contenuto discrezionale: in tali casi la relativacorrezione, a mezzo della procedura prevista dall'art. 391-bis cod. proc.civ. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consenteil migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso (v.

Cass. n. 12414 del 2020, cit.; pure Cass. 13/11/2018, n.29078, non massimata).Nella specie, il Fallimento istante risulta effettivamente essere statoammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del G.D. delTrib. di [OSCURATO:PERSONA] il quale, come risulta anche dall’originariocontroricorso, ha dato atto che il fallimento è privo di fondi, per gli effettidi cui all’art. 144 T.U.S.G.E ‘invece accaduto che, con il dispositivo della pronuncia definitoria delgiudizio, il pagamento delle spese processuali sia stato posto a carico dellaparte soccombente in quella sede ricorrente, senza la precisazione, daimputare dunque a mero errore materiale, che tale condanna era dispostain favore dello Stato, come previsto dall'art. 133 del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115;Il procedimento avviato d’ufficio ex art. 391-bis cod. proc. civ. deve,quindi, concludersi disponendo la conseguente correzione, mentre non vi èluogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez.

U.14/11/2024, n. 29432).

P.Q.Mdispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte 16511/2019,pubblicata il 19/06/2019, sia corretto inserendo, dopo le parole: “rigetta ilricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente” e prima delle parole “delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre speseNumero registro generale 22591/2025Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 12428/2026Data pubblicazione 04/05/2026forfettarie nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori dilegge”, la seguente espressione: “e per essa a favore dello Stato”; fermo ilresto.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att.c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il PresidenteMassimo Ferro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ricorrente-controdall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Mercone-già controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore-già intimato-relativamente alla sentenza della Corte Suprema di Cassazione n.16511/2019 depositata il 19/06/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22591/2025Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 12428/2026Data pubblicazione 04/05/20261. Con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Presidente [OSCURATO:PERSONA] dell’Area 3 diquesta Sezione, rilevato che il provvedimento n. racc. gen. 16511/2019,pubblicato il 19/06/2019 “appare affetto da un possibile errore materiale odi calcolo ai sensi dell’art. 287 cpc, anche a seguito dell’esame dellecircostanze sottoposte a questa Corte con atto della parte interessata del24/10/2025 (difensore della Curatela del Fallimento della [OSCURATO:PERSONA].R.L.)”, ha disposto l’apertura d’ufficio del presente procedimento per lacorrezione dell’errore materiale, con attribuzione del nuovo e autonomonumero 22591/2025 di Ruolo Generale.2. La parte interessata ha in precedenza sollecitato la correzionedell’errore materiale da cui sarebbe affetta l'ordinanza 16511/2019,pubblicata il 19/06/2019, esponendo che il provvedimento avrebbe dovutodare atto che il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. risultava ammesso ”alpatrocinio a spese dello Stato” e pertanto “la condanna alle spese avrebbedovuto essere disposta a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 del d.P.R.n. 115/2002”.3. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede, mentre laparte interessata ha depositato una memoria illustrativa.4. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ. per il 14 aprile 2026, con decreto del PresidenteCoordinatore, altresì disponendo la notificazione a cura della cancelleria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. L’errore materiale sussiste. Come si è recentemente osservato da Sez.3, ord. n. 28035 del 22/10/2025, l'inammissibilità o improcedibilità delricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte dicassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché siainstaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'interventoemendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra laNumero registro generale 22591/2025Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 12428/2026Data pubblicazione 04/05/2026manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo realecontenuto.2. Risulta in atti il provvedimento censurato, il quale - effettivamente –contiene le seguenti espressioni: “rigetta il ricorso e condanna partericorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltrespese forfettarie nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi eaccessori di legge”.3. Come già più volte rimarcato da questa Corte (vds. Cass. 05/12/2023,n. 34033; 24/06/2020, n. 12414; 19/02/2020, n. 4216; 09/03/2018, n.5824, nella cui motivazione si menzionano altri precedenti conformi), l'art.133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente, che «ilprovvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessaal patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parteammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato»; lanorma è peraltro coerente con l'art. 110, comma 3, dello stesso TestoUnico, che prevede eguale statuizione nel caso di costituzione di partecivile nel processo penale; il giudice, dunque, senza margini di valutazionediscrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favoredello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamentodelle spese processuali in favore della parte ammessa al predettopatrocinio (Cass. 24/01/2011, n. 1639; 05/02/2014, n. 2536, entrambenon massimate; Cass. 12/06/2019, n. 15817).Trattandosi di provvedimento accessorio alla liquidazione delle spese,correggibile a norma dell'art. 391-bis, cod. proc. civ. (Cass. Sez. U.07/07/2010, n. 16037, Cass. 17/05/2017, n. 12437), anche d'ufficio ecosì, in ipotesi quale quella di specie, a seguito di sollecitazione di parterecepita nell’atto di promuovimento del relativo procedimento; secondol'orientamento consolidato di questa Corte (arg. da Cass. Sez. U.07/07/2010, n. 16037), infatti, è da considerare errore materiale qualsiasiNumero registro generale 22591/2025Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 12428/2026Data pubblicazione 04/05/2026errore anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nelprovvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenutopredeterminato, oppure una statuizione obbligatoria di carattereaccessorio pur se a contenuto discrezionale: in tali casi la relativacorrezione, a mezzo della procedura prevista dall'art. 391-bis cod. proc.civ. anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, consenteil migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata delprocesso (v. Cass. n. 12414 del 2020, cit.; pure Cass. 13/11/2018, n.29078, non massimata).Nella specie, il Fallimento istante risulta effettivamente essere statoammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del G.D. delTrib. di [OSCURATO:PERSONA] il quale, come risulta anche dall’originariocontroricorso, ha dato atto che il fallimento è privo di fondi, per gli effettidi cui all’art. 144 T.U.S.G.E ‘invece accaduto che, con il dispositivo della pronuncia definitoria delgiudizio, il pagamento delle spese processuali sia stato posto a carico dellaparte soccombente in quella sede ricorrente, senza la precisazione, daimputare dunque a mero errore materiale, che tale condanna era dispostain favore dello Stato, come previsto dall'art. 133 del d.P.R. 30 maggio2002, n. 115;Il procedimento avviato d’ufficio ex art. 391-bis cod. proc. civ. deve,quindi, concludersi disponendo la conseguente correzione, mentre non vi èluogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U.14/11/2024, n. 29432). P.Q.Mdispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte 16511/2019,pubblicata il 19/06/2019, sia corretto inserendo, dopo le parole: “rigetta ilricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente” e prima delle parole “delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre speseNumero registro generale 22591/2025Numero sezionale 1712/2026Numero di raccolta generale 12428/2026Data pubblicazione 04/05/2026forfettarie nella misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori dilegge”, la seguente espressione: “e per essa a favore dello Stato”; fermo ilresto.Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza giusta gli artt.288, comma 2, ultimo inciso c.p.c. e 196-quinquies, comma 5, disp. att.c.p.c.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/04/2026.Il PresidenteMassimo Ferro
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