Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 659/2009
ECLI:EU:C:2009:557
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑520/07 P
[OSCURATO:PERSONA] europea
contro
[OSCURATO:PERSONA]H
«Impugnazione — Aiuti alla ristrutturazione — Decisione che dispone il recupero di un aiuto incompatibile con il mercato comune — Art. 13, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 — Responsabilità solidale»
Massime della sentenza
Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune
e ne dispone la restituzione — Possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di fondare la sua decisione sulle informazioni disponibili
(Art. 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, artt. 13, n. 1, e 14, n. 1)
L’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999, concernente l’applicazione dell’art. 88 CE, legittima la [OSCURATO:PERSONA], allorché
essa constata che taluni aiuti sono stati concessi o modificati senza essere stati notificati, ad adottare una decisione con
cui si pronuncia sulla compatibilità o l’incompatibilità di tali aiuti con il mercato comune in base alle informazioni disponibili,
quando essa è confrontata ad uno Stato membro che, non adempiendo al suo dovere di collaborazione, si è astenuto dal fornirle
le informazioni che essa gli aveva ingiunto di comunicarle. Inoltre, se del caso, con tale decisione si può imporre, alle
condizioni previste dall’art. 14 del citato regolamento, il recupero dell’importo dell’aiuto già versato.
Tuttavia, tale possibilità di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] non può essere interpretata nel senso che essa esonera completamente
quest’ultima dall’obbligo di fondare le sue decisioni su elementi che presentino una certa attendibilità e coerenza, atti
a corroborare le conclusioni cui essa giunge. [OSCURATO:PERSONA] deve almeno garantire che le informazioni di cui dispone, benché
incomplete e frammentarie, costituiscono una base sufficiente per stabilire che un’impresa ha beneficiato di un vantaggio
che configura un aiuto di Stato.
Siffatte considerazioni valgono a maggior ragione qualora la [OSCURATO:PERSONA] ingiunga il recupero dell’aiuto dal suo beneficiario,
dato che restituzioni di tal tipo sono precisamente volte ad eliminare la distorsione di concorrenza causata da un vantaggio
concorrenziale determinato e a ripristinare così lo status quo precedente al versamento dell’aiuto.
[OSCURATO:PERSONA] non può quindi muovere dal presupposto che un’impresa abbia beneficiato di un vantaggio che costituisce un
aiuto di Stato basandosi semplicemente su una presunzione negativa, fondata sull’assenza di informazioni che le consentano
di giungere alla conclusione contraria, in mancanza di altri elementi atti a dimostrare positivamente l’esistenza di un siffatto
vantaggio.
(v. punti 54-58)
SENTENZA DELLA CORTE
17 settembre 2009(
*
)
«Impugnazione – Aiuto per la ristrutturazione – Decisione che dispone il recupero di un aiuto incompatibile con il mercato comune – Art. 13, n. 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 – Responsabilità solidale»
Nel procedimento C‑520/07 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 21 novembre 2007,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
, rappresentata dai sigg. K. Gross e B. Martenczuk, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è:
MTU [OSCURATO:PERSONA] GmbH
, rappresentata dagli avv.ti Th. Lübbig e M. le Bell, Rechtsanwälte,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dai sigg. A. Tizzano (relatore), A. [OSCURATO:PERSONA], E. Levits e J.‑J. Kasel,
giudici,
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig. R. Grass
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 febbraio 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con l’impugnazione in oggetto, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee chiede alla Corte l’annullamento della sentenza del Tribunale
di primo grado delle Comunità europee 12 settembre 2007, causa T‑196/02, MTU [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2889;
in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale esso ha annullato l’art. 3, n. 2, della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 9
aprile 2002, relativa all’aiuto di Stato al quale la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione in favore di SKL Motoren- und Systembautechnik
GmbH (GU L 314, pag. 75, in prosieguo: la «decisione controversa»), in quanto tale disposizione ordina la restituzione in
solido, a carico della MTU [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «MTU») di un importo pari a EUR 2,71 milioni.
Contesto normativo
2
Ai sensi dell’art. 10 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo
[88 CE] (GU L 83, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»):
«1. [OSCURATO:PERSONA] esamina senza indugio le informazioni di cui sia eventualmente in possesso, in merito a presunti aiuti illegali,
da qualsiasi fonte esse provengano.
2. Se necessario, essa chiede informazioni allo Stato membro interessato. Si applicano, con gli opportuni adattamenti, l’articolo
2, paragrafo 2, e l’articolo 5, paragrafi 1 e 2.
3. Se lo Stato membro interessato, nonostante un sollecito a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, non fornisce le informazioni
richieste nel termine stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA] o fornisce informazioni incomplete, la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione
con la quale richiede tali informazioni (in seguito denominata “ingiunzione di fornire informazioni”). La decisione specifica
le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale devono essere fornite».
3
L’art. 13, n. 1, del regolamento dispone quanto segue:
«L’esame di presunti aiuti illegali dà luogo ad una decisione a norma dell’articolo 4, paragrafi 2, 3 o 4. Nel caso di decisioni
di avvio del procedimento d’indagine formale, il procedimento si conclude con una decisione a norma dell’articolo 7. In caso
di mancato rispetto, da parte d’uno Stato membro, dell’ingiunzione di fornire informazioni, tale decisione è adottata in base
alle informazioni disponibili».
4
L’art. 14, n. 1, del regolamento prevede quanto segue:
«Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione con la quale impone
allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata
“decisione di recupero”). [OSCURATO:PERSONA] non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale
del diritto comunitario».
Fatti
5
Con lettera 9 aprile 1998, le autorità tedesche notificavano alla [OSCURATO:PERSONA] diversi aiuti finanziari concessi, tramite la
Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben, alla SKL Motoren- und Systembautechnik GmbH (in prosieguo: la «SKL‑M»),
impresa attiva nel settore della costruzione di motori per navi e barche, nell’ambito della ristrutturazione della stessa.
6
A partire dal 1997 si instaurava una relazione contrattuale tra la SKL‑M e la MTU, società attiva nel settore della produzione
di motori Diesel di rilevante potenza, nella prospettiva del rilevamento da parte di quest’ultima della SKL‑M.
7
In particolare, il 5 novembre 1997 sono stati conclusi due accordi tra tali società. Il primo concedeva alla MTU un’opzione
di acquisto di quote della SKL‑M, mentre il secondo, denominato «[OSCURATO:PERSONA]- und Kooperationsvertag zwischen SKL‑M
und MTU» (in prosieguo: il «WLKV»), relativo alla creazione di un’impresa comune, stabiliva le modalità, da un lato, dell’uso
comune del know how esistente delle due imprese, e, dall’altro, dello studio, della fabbricazione nonché della vendita di
due nuovi tipi di motori.
8
Conformemente all’art. 5 di quest’ultimo accordo, il 15 giugno 2000 la MTU veniva autorizzata ad utilizzare a titolo esclusivo
nei confronti dei terzi il know how cui si riferiva detto accordo, compresi i diritti di proprietà industriale o le domande
di registrazione di tali diritti, che esistevano a tale data. Come corrispettivo la SKL‑M riceveva un importo destinato a
coprire le spese di sviluppo sostenute pari a DEM 6,71 milioni (EUR 3,43 milioni).
9
Con lettera 8 agosto 2000, la [OSCURATO:PERSONA] comunicava alle autorità tedesche la sua decisione di avviare il procedimento previsto
all’art. 88, n. 2, CE (GU 2001, C 27, pag. 5) e invitava gli interessati a presentarle le loro osservazioni. In tale occasione,
essa chiedeva anche alle autorità tedesche se la MTU avesse beneficiato degli aiuti concessi alla SKL‑M o se potesse beneficiarne
in futuro.
10
Il 1° settembre 2000 veniva avviata una procedura di fallimento nei confronti della SKL‑M.
11
Con diverse lettere trasmesse nel 2000 e nel 2001, la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] presentava alla [OSCURATO:PERSONA] le proprie
osservazioni sulla decisione di avvio del procedimento di indagine formale.
12
Considerando tali risposte insoddisfacenti, la [OSCURATO:PERSONA] ingiungeva alle autorità tedesche, con lettera 19 settembre 2001,
di trasmetterle le informazioni necessarie alla valutazione della compatibilità degli aiuti concessi alla SKL‑M, in applicazione
dell’art. 10 del regolamento. In questa lettera, la [OSCURATO:PERSONA] osservava in particolare che le informazioni di cui essa disponeva
non le consentivano di determinare se una parte degli aiuti concessi alla SKL‑M fosse stata utilizzata nell’interesse della
MTU piuttosto che nell’interesse della SKL‑M, né di accertare se la MTU avesse usufruito dell’opzione prevista dal WLKV, che
le consentiva di acquisire il know how sviluppato dalla SKL‑M per un prezzo che non rifletteva il suo valore di mercato attuale
o previsto. Il 9 novembre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] comunicava inoltre che, in assenza di tali informazioni, essa avrebbe adottato
una decisione definitiva in base alle informazioni di cui disponeva, conformemente all’art. 13, n. 1 del regolamento.
13
Con lettere 23 gennaio, 26 febbraio e 11 marzo 2002, le autorità tedesche rispondevano a tale ingiunzione. Il 5 marzo 2002,
esse facevano pervenire alla [OSCURATO:PERSONA] anche talune osservazioni che la MTU aveva trasmesso, il 1° ottobre e il 21 novembre
2001, al Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben relativamente all’utilizzo del know how della SKL‑M e del prezzo
pagato a quest’ultima in applicazione del WLKV.
14
Il 9 aprile 2002 la [OSCURATO:PERSONA] adottava la decisione controversa, nella quale essa, da un lato, constatava che gli aiuti
alla ristrutturazione versati alla SKL‑M non soddisfacevano le condizioni stabilite negli orientamenti comunitari sulla valutazione
degli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 1994, C 368, pag. 12) e, dall’altro,
considerava che la Repubblica federale di [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito informazioni che consentissero di escludere che la MTU
avesse beneficiato indirettamente, tramite il WLKV, degli aiuti che la SKL‑M aveva ottenuto durante la fase di ristrutturazione
per il riassorbimento delle sue perdite.
15
A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare rilevato che il prezzo di cessione del know how versato dalla MTU alla SKL‑M,
calcolato sulla base delle spese di sviluppo valutate nel 1997, risultava essere inferiore di DEM 5,30 milioni ai costi effettivi
di sviluppo sostenuti dalla SKL‑M.
16
Poiché le autorità tedesche non avevano fornito informazioni obiettive sul valore di mercato effettivo o prevedibile di tale
know how, la [OSCURATO:PERSONA] constatava che gli aiuti alla ristrutturazione concessi alla SKL‑M avrebbero potuto servire a compensare,
almeno in parte, le perdite causate dallo sviluppo del know how che avrebbe potuto essere utilizzato piuttosto nell’interesse
della MTU che in quello della SKL‑M.. Quest’ultima impresa, controllata dallo Stato, avrebbe dovuto dunque sopportare un rischio
finanziario non conforme al principio dell’investitore operante in un’economia di mercato. Di conseguenza, secondo il punto
86 della decisione controversa, il trasferimento di know how avrebbe potuto equivalere al trasferimento alla MTU di risorse
statali per un importo massimo di DEM 5,30 milioni.
17
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] concludeva che gli aiuti di Stato per un importo di DEM 67,017 milioni (pari a EUR 34,26 milioni),
concessi dalle autorità tedesche alla SKL‑M, erano incompatibili con il mercato comune, e che dall’importo totale la cui restituzione
doveva essere richiesta da queste ultime si doveva esigere il recupero di DEM 5,30 milioni (pari a EUR 2,71 milioni) dalla
SKL‑M e dalla MTU in responsabilità solidale (art. 3, n. 2, della decisione controversa).
18
Il 28 giugno 2002 la MTU presentava ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l’annullamento di tale disposizione della decisione
controversa.
La sentenza impugnata
19
A sostegno della sua domanda di annullamento, la MTU ha dedotto due motivi, relativi, rispettivamente, il primo a carenze
di motivazione e ad errori di diritto sull’esistenza delle condizioni costitutive di un aiuto di Stato a suo vantaggio, e
il secondo all’erronea applicazione dell’art. 13, n. 1, del regolamento nonché alla violazione della garanzia procedurale
di un esame corretto e imparziale dei fatti.
20
Esaminando prima il secondo motivo, il Tribunale ha anzitutto constatato, ai punti 39‑45 della sentenza impugnata, che la
[OSCURATO:PERSONA] aveva rispettato i requisiti procedurali di cui agli artt. 10, n. 3, e 13, n. 1, del regolamento, per poter adottare
la decisione controversa in base alle informazioni disponibili.
21
Esso ha tuttavia rilevato, al punto 46 della sentenza impugnata, che detto art. 13, n. 1, non consente alla [OSCURATO:PERSONA] di
imporre ad una determinata impresa, anche se in solido, un obbligo di restituzione di una parte determinata dell’importo di
un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato comune, allorché il trasferimento di risorse statali di cui la detta impresa
avrebbe beneficiato costituisce un’ipotesi.
22
Orbene, il Tribunale ha considerato, al punto 48 della sentenza impugnata, che l’obbligo di restituzione solidale, contenuto
nell’art. 3, n. 2, della decisione controversa, è stato imposto sulla base di ipotesi che le informazioni in possesso della
[OSCURATO:PERSONA] non consentivano né di confermare né di confutare. In particolare, al punto 47 di detta sentenza, il Tribunale
ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA] si era limitata a constatare, al punto 88 della decisione controversa, che le «informazioni
a disposizione non [consentivano di] escludere» che la MTU avesse beneficiato di un trasferimento di risorse da parte della
SKL‑M, in occasione dell’acquisizione di un know how a condizioni ritenute vantaggiose.
23
Il Tribunale ha inoltre considerato, al punto 50 della sentenza impugnata, che l’imposizione di un obbligo di restituzione
solidale di una parte di un aiuto a carico di un’impresa determinata in applicazione dell’art. 13, n. 1, del regolamento,
non costituisce affatto la necessaria conseguenza dell’avvio del procedimento previsto dal Trattato CE in materia di aiuti
di Stato, «poiché lo Stato membro erogatore dell’aiuto di cui è stato disposto il recupero è, in ogni caso, tenuto a richiederne
il recupero presso i beneficiari effettivi sotto il controllo della [OSCURATO:PERSONA], senza che sia indispensabile menzionare esplicitamente
questi ultimi nella decisione di recupero e, a fortiori, precisare l’importo delle somme alla cui restituzione è tenuto ciascun
beneficiario».
24
Alla luce di tali considerazioni, e senza esaminare il primo motivo proposto a sostegno del ricorso di cui era investito,
il Tribunale ha annullato l’art. 3, n. 2, della decisione controversa in quanto esso ordina la restituzione in solido a carico
della MTU di una parte dell’aiuto concesso alla SKL‑M.
Conclusioni delle parti
25
Con la sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– statuire definitivamente sulla causa respingendo il ricorso di annullamento in quanto infondato, e
– condannare la MTU alle spese del procedimento di impugnazione nonché a quelle del procedimento di primo grado;
26
La MTU chiede che la Corte voglia:
– dichiarare irricevibile l’impugnazione;
– in subordine, respingerla in quanto infondata, e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
Sull’impugnazione
27
A sostegno della sua impugnazione la [OSCURATO:PERSONA] propone due motivi relativi ad errori di diritto asseritamente commessi dal
Tribunale nell’interpretare gli artt. 13, n. 1, e 14, n. 1, del regolamento.
Sul primo motivo
– Argomenti delle parti
28
Con il suo primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel muovere dal presupposto,
ai punti 46‑51 della sentenza impugnata, che una decisione adottata in base alle sole informazioni disponibili, ai sensi dell’art. 13,
n. 1, del regolamento, non può essere applicata all’identificazione dell’effettivo beneficiario dell’aiuto, cui si deve richiedere
la restituzione di quest’ultimo.
29
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], siffatta interpretazione non trova alcun fondamento nel regolamento e, in particolare, nella formulazione
dei suoi artt. 13, n. 1, e 14, n. 1.
30
Infatti, la decisione di recupero, prevista da tale ultimo articolo, sarebbe parte integrante della decisione negativa che
può essere adottata in base alle informazioni disponibili in caso di aiuti illegali.
31
L’interpretazione contraria fornita dal Tribunale produrrebbe peraltro, secondo la [OSCURATO:PERSONA], conseguenze lesive. Da un
lato, essa non consentirebbe di garantire l’efficacia del controllo comunitario degli aiuti di Stato, il cui principale obiettivo,
confermato dal tredicesimo ‘considerando’ del regolamento, è esattamente quello di eliminare la distorsione della concorrenza
causata dall’aiuto illegale recuperando senza indugio le somme indebitamente percepite. Dall’altro, una siffatta interpretazione
produrrebbe l’effetto di privare la [OSCURATO:PERSONA] della maggior parte dei suoi «mezzi di pressione» in materia e rischierebbe
in tal modo di nuocere gravemente all’efficacia delle procedure di recupero degli aiuti illegali, favorendo gli Stati membri
che collaborino in misura minore.
32
Secondo la MTU, il presente motivo è irricevibile in quanto la [OSCURATO:PERSONA] contesta un’affermazione che il Tribunale in realtà
non ha assolutamente formulato.
33
In ogni caso, la MTU evidenzia che, poiché le autorità tedesche hanno trasmesso regolarmente tutte le informazioni richieste,
la [OSCURATO:PERSONA] ha violato le norme procedurali su di essa incombenti nell’ambito di una decisione ai sensi dell’art. 13, n. 1,
del regolamento. Non sarebbe pertanto necessario pronunciarsi sulla questione secondaria se la [OSCURATO:PERSONA] possa in linea
di principio fondare una decisione relativa all’identificazione del beneficiario dell’aiuto sulla base delle informazioni
disponibili.
– Giudizio della Corte
34
Si deve preliminarmente constatare che il presente motivo si basa su una lettura errata dei punti rilevanti della sentenza
impugnata.
35
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], non emerge dai citati punti che il Tribunale avrebbe escluso
in via generale che, mediante una decisione fondata sull’art. 13, n. 1, del regolamento, si possa procedere all’identificazione
del beneficiario o dei beneficiari effettivi della misura di sostegno di cui trattasi e imporre quindi a questi ultimi l’obbligo
di restituzione.
36
Al contrario, al punto 45 della sentenza impugnata, il Tribunale ha chiaramente affermato il principio secondo cui «allorché
lo Stato membro interessato ha omesso di fornire alla [OSCURATO:PERSONA] informazioni che essa gli aveva ingiunto di comunicare,
la [OSCURATO:PERSONA] può adottare una decisione con cui dichiara l’incompatibilità dell’aiuto sulla base delle informazioni disponibili
e ordinare, eventualmente, allo Stato membro interessato di recuperare l’aiuto presso i beneficiari, in conformità all’art. 14
del regolamento n. 659/1999».
37
In realtà, come emerge dai punti 46‑51 della sentenza impugnata, è unicamente in considerazione delle circostanze specifiche
del caso di specie, segnatamente del fatto che la parte della decisione della [OSCURATO:PERSONA] oggetto del ricorso di annullamento
si fonda, secondo il Tribunale, su mere ipotesi, che quest’ultimo ha concluso, al citato punto 51, che nella fattispecie «la
[OSCURATO:PERSONA] non [poteva] validamente basarsi sull’art. 13, n. 1, del regolamento n. 659/1999 per imporre alla MTU, con la
decisione impugnata, un obbligo di restituzione in solido di una parte dell’aiuto concesso alla SKL‑M».
38
Pertanto, si deve respingere il primo motivo in quanto infondato.
Sul secondo motivo
– Argomenti delle parti
39
Con il suo secondo motivo la [OSCURATO:PERSONA] afferma che il Tribunale ha commesso un errore di diritto in quanto ha presupposto,
erroneamente, che la parte della decisione controversa oggetto del ricorso di annullamento fosse fondata su una mera ipotesi
che non soddisfa i requisiti applicabili alle decisioni adottate in base alle informazioni disponibili ai sensi dell’art. 13,
n. 1, del regolamento.
40
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, non è possibile
esigere la certezza assoluta nell’ambito di una decisione adottata in base alle informazioni disponibili.
41
Infatti, l’art. 13, n. 1, del regolamento legittimerebbe espressamente la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare siffatta decisione qualora,
nonostante un’ingiunzione di fornire informazioni, emanata nelle dovute forme, essa non abbia ottenuto le informazioni necessarie
da parte delle autorità nazionali. In una tale circostanza sarebbe pertanto possibile che le informazioni disponibili restino
incomplete e frammentarie, ciononostante esse costituiscono, almeno, una base sufficiente per fondare la presunzione avanzata
dalla [OSCURATO:PERSONA]. Ciò emergerebbe peraltro, a contrario, dalla giurisprudenza, secondo la quale la [OSCURATO:PERSONA] può invocare
la frammentarietà o l’incompletezza delle informazioni di cui dispone unicamente qualora essa abbia richiesto tali informazioni
allo Stato membro di cui trattasi; in tale contesto quest’ultima fa riferimento alla sentenza 13 aprile 1994, cause riunite
C‑324/92 e C‑342/90, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1173, punto 29).
42
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta al Tribunale di aver considerato una «mera ipotesi» le informazioni di cui essa
disponeva, mentre le informazioni che le hanno consentito di presumere che una parte dell’aiuto fosse stata trasferita alla
MTU consistevano in dati concreti, provenienti in particolare dalle osservazioni del curatore fallimentare della SKL‑M, come
emerge dai punti 79‑86 della decisione controversa.
43
Secondo la MTU, tale secondo motivo è irricevibile in quanto si limita, in parte, a contestare la valutazione dei fatti operata
dal Tribunale e, inoltre, a formulare osservazioni giuridiche generali che non presentano alcun nesso diretto con la presente
causa.
44
Nel merito, la MTU sostiene sostanzialmente che il Tribunale ha considerato correttamente, da un lato, che una decisione di
recupero non può trovare un fondamento sufficiente in mere ipotesi e, dall’altro, che nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] si
era effettivamente basata su siffatte ipotesi per quanto riguarda sia l’esistenza di un vantaggio in capo alla MTU, sia l’importo
dello stesso.
45
Infatti, secondo la MTU, la [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di informazioni attendibili che le consentissero di dare un fondamento
ad una decisione di recupero nei suoi confronti. Essa si sarebbe in realtà basata su un’ipotesi derivante da un esame superficiale
e parziale delle informazioni di cui disponeva, tra le quali comparivano peraltro le osservazioni dettagliate della MTU, dalle
quali sarebbe emerso che quest’ultima non aveva beneficiato di alcun vantaggio, dato che tutte le disposizioni contrattuali
che la vincolavano alla SKL‑M erano state concluse in base alle condizioni di mercato.
– Giudizio della Corte
46
Per quanto riguarda, anzitutto, la ricevibilità del presente motivo, risulta dagli artt. 225, n. 1, CE e 58, primo comma,
dello Statuto della Corte di giustizia che l’impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e può essere fondata sui mezzi
relativi all’incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della
parte ricorrente o alla violazione del diritto comunitario da parte di quest’ultimo (v., in tal senso, in particolare, sentenza
16 marzo 2000, causa C‑284/98 P, Parlamento/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1527, punto 30, nonché ordinanze 14 luglio 2005, causa C‑420/04 P,
Gouvras/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7251, punto 48, e 20 marzo 2007, causa C‑323/06 P, Kallianos/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑43,
punto 10).
47
Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dalla MTU, il presente motivo non si limita a rimettere in discussione la valutazione
dei fatti operata in primo grado, bensì contesta anche l’interpretazione dell’art. 13, n. 1, del regolamento fornita dal Tribunale
relativamente alle condizioni per poter adottare una decisione in base alle informazioni disponibili ai sensi di detta disposizione,
secondo la quale una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che si basi su un’ipotesi come quella di cui il Tribunale ha constatato l’esistenza
nella fattispecie non rispetta dette condizioni. Siffatta censura riguarda quindi un motivo di diritto.
48
Ne consegue che tale motivo è ricevibile nei limiti in cui esso è rivolto contro l’interpretazione fornita dal Tribunale delle
condizioni che devono essere rispettate ai fini dell’adozione di una decisione in base all’art. 13, n. 1, del regolamento.
49
Gli argomenti sviluppati dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di detto motivo, volti a rimettere in discussione la valutazione degli
elementi di prova operata dal Tribunale, contestando a quest’ultimo di non aver preso in considerazione talune informazioni
menzionate nella decisione controversa, sono invece irricevibili.
50
Infatti, siffatta valutazione non è soggetta al controllo della Corte, salvo il caso di snaturamento dei fatti e degli elementi
di prova presentati al giudice di primo grado (v., in tal senso, in particolare, sentenze 2 marzo 1994, causa C‑53/92 P, Hilti/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑667, punto 42; 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punto 49, nonché 23 marzo 2006, causa C‑206/04 P, Mülhens/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2717,
punto 28), snaturamento che nella fattispecie non è né provato né postulato dalla [OSCURATO:PERSONA].
51
Relativamente, in secondo luogo, alla fondatezza del presente motivo, occorre, anzitutto, rilevare che, contrariamente a quanto
afferma la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha affatto preteso che quest’ultima abbia l’assoluta certezza ai fini dell’adozione
di una decisione ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento.
52
Consegue, infatti, dalla lettura dei punti 46‑48 della sentenza impugnata che il Tribunale, lungi dall’esigere una tale certezza,
ha unicamente rilevato che la decisione controversa è stata adottata sulla base di una mera ipotesi, non confermata né confutata
dalle informazioni di cui disponeva la [OSCURATO:PERSONA], atteso che quest’ultima aveva semplicemente constatato l’assenza di elementi
che consentissero di escludere che la MTU avesse beneficiato di un trasferimento di risorse statali.
53
Orbene, procedendo in tal modo, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto.
54
È pacifico che l’art. 13, n. 1, del regolamento, confermando una giurisprudenza consolidata (v., in particolare, sentenze
14 febbraio 1990, causa C‑301/87, Francia/[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA]‑Frères», [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑307, punto 22; 21 marzo
1990, causa C‑142/87, Belgio/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑959, punto 18, nonché 13 aprile 1994, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
cit., punto 26), legittima la [OSCURATO:PERSONA], allorché essa constata che taluni aiuti sono stati concessi o modificati senza
essere stati notificati, ad adottare una decisione con cui essa si pronuncia sulla compatibilità o l’incompatibilità di tali
aiuti con il mercato comune sul fondamento delle informazioni disponibili quando essa è confrontata ad uno Stato membro che,
non adempiendo al suo dovere di collaborazione, si astiene dal fornirle le informazioni che essa gli aveva ingiunto di comunicarle.
Inoltre, se del caso, con tale decisione si può imporre, alle condizioni previste dall’art. 14 del regolamento, il recupero
dell’importo dell’aiuto già versato.
55
Tuttavia, come anche proposto dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, tale possibilità di cui dispone
la [OSCURATO:PERSONA] non può essere interpretata nel senso che essa esonera completamente quest’ultima dall’obbligo di basare le
sue decisioni su elementi che presentino una certa attendibilità e coerenza, atti a corroborare le conclusioni cui essa giunge.
56
Così, in un caso come quello della presente fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA] deve almeno garantire che le informazioni di cui dispone,
benché siano incomplete e frammentarie, costituiscono, come peraltro essa stessa riconosce nella sua impugnazione, una base
sufficiente per stabilire che un’impresa ha beneficiato di un vantaggio che configura un aiuto di Stato.
57
Siffatte considerazioni valgono a maggior ragione qualora la [OSCURATO:PERSONA] ingiunga, come accade nella presente causa, il recupero
dell’aiuto dal suo beneficiario, dato che restituzioni di tal tipo sono precisamente volte ad eliminare la distorsione di
concorrenza causata da un vantaggio concorrenziale determinato e a ripristinare così lo status quo precedente al versamento
dell’aiuto (v., in tal senso, in particolare, sentenze 8 maggio 2003, cause riunite C‑328/99 e C‑399/00, Italia e SIM 2 Multimedia/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4035, punto 66, nonché 29 aprile 2004, causa C‑277/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3925, punti 74‑76).
58
Emerge dai principi ricordati ai punti precedenti della presente sentenza che la [OSCURATO:PERSONA] non può stabilire che un’impresa
ha beneficiato di un vantaggio che costituisce un aiuto di Stato basandosi semplicemente su una presunzione negativa, fondata
sull’assenza di informazioni che le consentano di giungere alla conclusione contraria, in mancanza di altri elementi atti
a dimostrare positivamente l’esistenza di un siffatto vantaggio.
59
Orbene, come rammentato al punto 52 della presente sentenza, il Tribunale ha considerato che la decisione controversa non
poteva validamente essere fondata sull’art. 13, n. 1, del regolamento proprio alla luce del fatto che essa si basa su siffatta
presunzione.
60
Alla luce di quanto esposto il secondo motivo dev’essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.
61
Poiché nessuno dei due motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della sua impugnazione può essere accolto, quest’ultima
dev’essere integralmente respinta.
Sulle spese
62
Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle
spese.
63
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione a norma dell’art. 118
del regolamento medesimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
64
Poiché la MTU ne ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese del presente giudizio.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee è condannata alle spese.
Firme
*
Lingua processuale: il tedesco.