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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26449/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impu gnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato per intervenuta prescrizione del reato ; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'acco glimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di cui a gli artt. 624-bis e 625, comma primo n. 4, cod. pen..

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre censure, riprodotte anche nella memoria difensiva successivamente depositata.

2.1. Con la prima eccepisce la nullità della sentenza di primo grado, conseguente alla celebrazione del processo in assenza dell'imputato, nonostante risultasse dagli atti che quest'ultimo fosse legittimamente impedito a partecipare, perché sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per altra causa.

2.2. Con la seconda e la terza censura il ricorrente deduce l'omessa motivazione sulla richiesta di assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e sulle istanze di esclusione della recidiva e riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Va premesso che: «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (cfr. tra le ultime Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01).

2.2. Dall'esame degli atti processuali, cui il collegio ha accesso in ragione della natura del vizio denunciato (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che: - all'udienza del 15 marzo 2016, l'imputato, assistito dal suo difensore di fiducia, risultava libero, il giudice ha dichiarato di procedere in assenza dell'imputato, in presenza delle condizioni di legge ex art. 420-bis cod. proc. pen.; - nelle successive udienze si è proceduto alla istruzione del processo; - all'udienza del 3 marzo 2018 il giudice ha avuto notizia che l'imputato si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per altra causa, in quell'udienza non è stata compiuta attività processuale in ragione della adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze; il giudice non ha disposto la traduzione dell'imputato per l'udienza successiva, ma ha assunto la seguente determinazione: "preso atto che l'imputato si trova detenuto agli arresti domiciliari per altra causa; autorizza pertanto il difensore a chiedere al giudice opportuna autorizzazione per il proprio assistito a comparire in udienza"; a quel punto l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, aveva dichiarato quanto segue: "il difensore, pur deducendo di non essere interessato, onera se stesso di procedere in tal senso ove dovesse essere necessario per opportune esigenze difensive"; - alla successiva udienza del 2 febbraio 2018, assente l'imputato, il difensore nulla ha rilevato, il giudice ha rinviato il processo per assenza dell'ultimo testimone da escutere, disponendone l'accompagnamento coattivo e ha fissato l'udienza del 8 maggio 2018 per concludere l'istruttoria e la discussione; - alla successiva udienza del 8 maggio 2018, assente l'imputato, il difensore di fiducia ha fatto presente che non era stata disposta la traduzione dell'imputato, ancora detenuto per altra causa; il giudice ha disposto di procedere in assenza dell'imputato, ricordando al difensore quanto dichiarato in precedenza, è stata raccolta la prova testimoniale, si è proceduto e alla discussione e alla successiva deliberazione della sentenza.

2.3. Va premesso che la decisione della Corte di appello che, ha ritenuto la parte gravata dell'onere di chiedere l'autorizzazione al giudice della cautela, poggia su un orientamento giurisprudenziale ormai superato grazie all'intervento delle Sezioni Unite che, in un caso analogo a quello in rassegna, hanno stabilito che: «La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso». (Sez.

U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806).

Nel corpo della motivazione, le Sezioni Unite Costantino hanno chiarito che la legge non pone a carico dell'imputato, citato in condizioni di libertà, e ristretto per altra causa, di attivarsi presso il giudice della cautela, o il magistrato di sorveglianza competente sulla restrizione in atto.

2.4. Tuttavia la fattispecie in esame presenta una peculiarità che conduce ad avallare la decisione della Corte di appello sia pure per ragioni diverse da quelle che l'hanno sorretta.

Il difensore di fiducia dell'imputato (avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha continuato ad assisterlo anche nei successivi gradi di giudizio), facendosi portavoce delle istanze del proprio assistito, ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA], ristretto in regime di arresti domiciliari per altra causa, non aveva interesse ad essere presente (cfr. verbale udienza del 3 marzo 2018).

Dichiarazione che, d'altra parte, si pone in rapporto di continuità con la scelta dell'imputato, il quale, sin dall'inizio del processo, sebbene libero, aveva optato spontaneamente per rimanere assente.

Quella espressa dichiarazione di disinteresse rappresenta, nella sostanza, una rinuncia dell'imputato a partecipare al processo che il difensore può validamente ed efficacemente esprimere (cfr. Sez. 1, n. 11943 del 12/01/2016, Nacci, Rv. 266616 - 01).Gli effetti della rinuncia a comparire in udienza permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, ossia fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e termini di legge, la sua volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione del dibattimento in sua assenza (Sez. 6, n. 914 del 11/12/2014, dep. 2015, Capozzi, Rv. 262056); situazione che nella specie non si è mai verificata.

2.5. È quindi legittima la decisione del giudice di merito di procedere in assenza dell'imputato, in presenza di una dichiarazione di rinuncia, effettuata a mezzo del difensore di fiducia, mai revocata.

3. La seconda doglianza, che denuncia una omessa pronuncia ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. motivazione, non è consentita in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto

4. La terza doglianza è inammissibile sotto vari profili.

Anzitutto non viene specificato quale, tra i motivi previsti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., costituisca oggetto di doglianza.

In secondo luogo il motivo sul riconoscimento della recidiva è inedito; mentre le richieste di riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 cod. pen. e 62-bis cod. pen. hanno già trovato una congrua risposta ad opera del giudice di merito che ne ha giustificato il diniego con motivazione immune da vizi logici, insindacabile in questa sede (pag. 4 sentenza impugnata).

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso — che precluderebbe la rilevazione della prescrizione, comunque non maturata alla data della presente decisione — consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impu gnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] ; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di annullare senza rinvio il provvedimento impugnato per intervenuta prescrizione del reato ; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'acco glimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto di cui a gli artt. 624-bis e 625, comma primo n. 4, cod. pen.. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando tre censure, riprodotte anche nella memoria difensiva successivamente depositata. 2.1. Con la prima eccepisce la nullità della sentenza di primo grado, conseguente alla celebrazione del processo in assenza dell'imputato, nonostante risultasse dagli atti che quest'ultimo fosse legittimamente impedito a partecipare, perché sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per altra causa. 2.2. Con la seconda e la terza censura il ricorrente deduce l'omessa motivazione sulla richiesta di assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e sulle istanze di esclusione della recidiva e riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Va premesso che: «qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla e persino nel caso in cui la motivazione sia del tutto assente» (cfr. tra le ultime Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 01). 2.2. Dall'esame degli atti processuali, cui il collegio ha accesso in ragione della natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che: - all'udienza del 15 marzo 2016, l'imputato, assistito dal suo difensore di fiducia, risultava libero, il giudice ha dichiarato di procedere in assenza dell'imputato, in presenza delle condizioni di legge ex art. 420-bis cod. proc. pen.; - nelle successive udienze si è proceduto alla istruzione del processo; - all'udienza del 3 marzo 2018 il giudice ha avuto notizia che l'imputato si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per altra causa, in quell'udienza non è stata compiuta attività processuale in ragione della adesione del difensore alla astensione collettiva dalle udienze; il giudice non ha disposto la traduzione dell'imputato per l'udienza successiva, ma ha assunto la seguente determinazione: "preso atto che l'imputato si trova detenuto agli arresti domiciliari per altra causa; autorizza pertanto il difensore a chiedere al giudice opportuna autorizzazione per il proprio assistito a comparire in udienza"; a quel punto l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, aveva dichiarato quanto segue: "il difensore, pur deducendo di non essere interessato, onera se stesso di procedere in tal senso ove dovesse essere necessario per opportune esigenze difensive"; - alla successiva udienza del 2 febbraio 2018, assente l'imputato, il difensore nulla ha rilevato, il giudice ha rinviato il processo per assenza dell'ultimo testimone da escutere, disponendone l'accompagnamento coattivo e ha fissato l'udienza del 8 maggio 2018 per concludere l'istruttoria e la discussione; - alla successiva udienza del 8 maggio 2018, assente l'imputato, il difensore di fiducia ha fatto presente che non era stata disposta la traduzione dell'imputato, ancora detenuto per altra causa; il giudice ha disposto di procedere in assenza dell'imputato, ricordando al difensore quanto dichiarato in precedenza, è stata raccolta la prova testimoniale, si è proceduto e alla discussione e alla successiva deliberazione della sentenza. 2.3. Va premesso che la decisione della Corte di appello che, ha ritenuto la parte gravata dell'onere di chiedere l'autorizzazione al giudice della cautela, poggia su un orientamento giurisprudenziale ormai superato grazie all'intervento delle Sezioni Unite che, in un caso analogo a quello in rassegna, hanno stabilito che: «La restrizione dell'imputato agli arresti domiciliari per altra causa, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso». (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806). Nel corpo della motivazione, le Sezioni Unite Costantino hanno chiarito che la legge non pone a carico dell'imputato, citato in condizioni di libertà, e ristretto per altra causa, di attivarsi presso il giudice della cautela, o il magistrato di sorveglianza competente sulla restrizione in atto. 2.4. Tuttavia la fattispecie in esame presenta una peculiarità che conduce ad avallare la decisione della Corte di appello sia pure per ragioni diverse da quelle che l'hanno sorretta. Il difensore di fiducia dell'imputato (avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha continuato ad assisterlo anche nei successivi gradi di giudizio), facendosi portavoce delle istanze del proprio assistito, ha dichiarato che [OSCURATO:PERSONA], ristretto in regime di arresti domiciliari per altra causa, non aveva interesse ad essere presente (cfr. verbale udienza del 3 marzo 2018). Dichiarazione che, d'altra parte, si pone in rapporto di continuità con la scelta dell'imputato, il quale, sin dall'inizio del processo, sebbene libero, aveva optato spontaneamente per rimanere assente. Quella espressa dichiarazione di disinteresse rappresenta, nella sostanza, una rinuncia dell'imputato a partecipare al processo che il difensore può validamente ed efficacemente esprimere (cfr. Sez. 1, n. 11943 del 12/01/2016, Nacci, Rv. 266616 - 01).Gli effetti della rinuncia a comparire in udienza permangono fino al momento della revoca espressa di tale rinuncia, ossia fino a quando l'interessato non manifesti, nelle forme e termini di legge, la sua volontà di essere nuovamente presente e di mettere nel nulla il suo precedente consenso alla celebrazione del dibattimento in sua assenza (Sez. 6, n. 914 del 11/12/2014, dep. 2015, Capozzi, Rv. 262056); situazione che nella specie non si è mai verificata. 2.5. È quindi legittima la decisione del giudice di merito di procedere in assenza dell'imputato, in presenza di una dichiarazione di rinuncia, effettuata a mezzo del difensore di fiducia, mai revocata. 3. La seconda doglianza, che denuncia una omessa pronuncia ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. motivazione, non è consentita in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto 4. La terza doglianza è inammissibile sotto vari profili. Anzitutto non viene specificato quale, tra i motivi previsti dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., costituisca oggetto di doglianza. In secondo luogo il motivo sul riconoscimento della recidiva è inedito; mentre le richieste di riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 cod. pen. e 62-bis cod. pen. hanno già trovato una congrua risposta ad opera del giudice di merito che ne ha giustificato il diniego con motivazione immune da vizi logici, insindacabile in questa sede (pag. 4 sentenza impugnata). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso — che precluderebbe la rilevazione della prescrizione, comunque non maturata alla data della presente decisione — consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua
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