CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18044/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'art. 20, comma 14, d. Igs. 6 febbraio 2007, n. 30, con particolare riguardo all'elemento soggettivo del reato per cui si procede, in relazione all'art. 131-bis cod. pen, nonché agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, in parte generiche. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Trieste con la sentenza impugnata, in cui si evidenzia che: - al ricorrente è stato notificato via pec, presso il difensore domiciliatario, il provvedimento di rigetto dell'impugnazione del provvedimento di allontanamento prefettizio; - non vi sono elementi da cui desumere un errore sulla conoscenza di tale provvedimento, dato che Timofti era assistito da un difensore di fiducia nel procedimento civile e nemmeno in appello si deduce che vi sia stato difetto o quantomeno ritardo nella comunicazione dell'esito dell'impugnazione; - la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non è soggettivamente applicabile all'imputato, in quanto già condannato quattro volte per reati della stessa indole; - l'imputato risulta gravato da numerosi precedenti specifici, espressione di una personalità incline alla commissione di reati, e non sono stati forniti elementi per i quali riconoscergli le circostanze attenuanti generiche. Osservato che la doglianza sulla violazione del principio del ne bis in idem (contrasto con precedente sentenza divenuta irrevocabile del Tribunale di Milano), assolutamente generica e priva di autosufficienza, non è stata dedotta con l'appello ed è, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile